LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA E LA BANCA D'ITALIA Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e le successive modifiche; Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto in particolare l'art. 22, comma 3, della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il decreto del Ministro del tesoro 8 febbraio 1988 successivamente modificato ed integrato da ultimo dal decreto del Ministro del tesoro del 18 febbraio 1992; Viste altresi' le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia adottate d'intesa in data 16 marzo 1992 come modificate e integrate in data 17 giugno 1992; Considerata la necessita', in relazione alla prevista adozione della liquidazione a contante per i contratti aventi ad oggetto le azioni e warrant quotati in borsa, di garantire il buon fine dei contratti stessi, liquidati nella liquidazione a contante tramite le stanze di compensazione; Considerata altresi' l'esigenza di integrare le disposizioni suddette per disciplinare il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia con riferimento a varie categorie di contratti uniformi a termine su titoli di Stato; EMANANO D'INTESA le unite disposizioni che modificano e integrano le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia. Il presente provvedimento e le disposizioni annesse saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Gli articoli 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 delle annesse disposizioni entreranno in vigore dalla data di avvio della liquidazione a contante dei contratti aventi ad oggetto le azioni e warrant quotati in borsa che sara' stabilita dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia. L'art. 2 delle annesse disposizioni entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento e delle annesse disposizioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'art. 6 delle annesse disposizioni entrera' in vigore a partire dal 17 gennaio 1994. L'art. 11 delle annesse disposizioni entrera' in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento e delle annesse disposizioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente provvedimento e le annesse disposizioni saranno altresi' pubblicate nel Bollettino della Consob. Roma, 5 novembre 1993 Il presidente della Consob BERLANDA Il Governatore della Banca d'Italia FAZIO