LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
                                  E
                          LA BANCA D'ITALIA
  Visto l'art. 25 dello statuto della Banca  d'Italia  approvato  con
regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e le successive modifiche;
  Vista  la  legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche e
integrazioni;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto in particolare l'art. 22,  comma  3,  della  citata  legge  2
gennaio 1991, n. 1;
  Visto   il   decreto  del  Ministro  del  tesoro  8  febbraio  1988
successivamente modificato ed integrato da  ultimo  dal  decreto  del
Ministro del tesoro del 18 febbraio 1992;
  Viste   altresi'   le   disposizioni   concernenti   l'istituzione,
l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di  compensazione  e
garanzia  adottate  d'intesa  in data 16 marzo 1992 come modificate e
integrate in data 17 giugno 1992;
  Considerata la necessita',  in  relazione  alla  prevista  adozione
della  liquidazione  a  contante per i contratti aventi ad oggetto le
azioni e warrant quotati in borsa, di  garantire  il  buon  fine  dei
contratti  stessi, liquidati nella liquidazione a contante tramite le
stanze di compensazione;
  Considerata  altresi'  l'esigenza  di  integrare  le   disposizioni
suddette   per   disciplinare   il   funzionamento   della  Cassa  di
compensazione  e  garanzia  con  riferimento  a  varie  categorie  di
contratti uniformi a termine su titoli di Stato;
                          EMANANO D'INTESA
le  unite  disposizioni  che  modificano  e integrano le disposizioni
concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della
Cassa di compensazione e garanzia.
  Il  presente  provvedimento  e  le  disposizioni  annesse   saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
  Gli  articoli  1,  3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 delle annesse disposizioni
entreranno in  vigore  dalla  data  di  avvio  della  liquidazione  a
contante  dei contratti aventi ad oggetto le azioni e warrant quotati
in borsa che sara' stabilita  dalla  Consob  d'intesa  con  la  Banca
d'Italia.
  L'art.   2   delle  annesse  disposizioni  entrera'  in  vigore  il
quindicesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  del   presente
provvedimento  e  delle annesse disposizioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
  L'art. 6 delle annesse disposizioni entrera' in  vigore  a  partire
dal 17 gennaio 1994.
  L'art.  11  delle annesse disposizioni entrera' in vigore il giorno
successivo a quello di pubblicazione  del  presente  provvedimento  e
delle annesse disposizioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
  Il   presente  provvedimento  e  le  annesse  disposizioni  saranno
altresi' pubblicate nel Bollettino della Consob.
   Roma, 5 novembre 1993
                                      Il presidente della Consob
                                                BERLANDA
Il Governatore della Banca d'Italia
                FAZIO