Agli assessori alla sanita' delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e, per conoscenza: Ai commissari di Governo nelle regioni a statuo ordinario e speciale Agli uffici veterinari del Ministero della sanita' per gli adempimenti CEE All'U.N.I.C.E.B. All'Assocarni All'A.I.A. Al CIM Alla Confcommercio Alla Confartigianato Al Cunaco All'Assica All'Unione nazionale dell'avicoltura L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, stabilisce che il sindaco possa consentire la macellazione dei conigli in deroga a quanto previsto all'art. 3 (macellazione in impianti con i requisiti CEE), quando ricorrano le condizioni elencate nell'articolo stesso. Per corrispondere a quesiti posti da alcune regioni si rende necessario fissare una linea di demarcazione fra le realta' produttive che debbono osservare gli obblighi previsti dall'art. 3 del sopracitato decreto presidenziale e quelle che possono rientrare nella situazione derogatoria autorizzata dall'autorita' sanitaria lo- cale. Si ritiene pertanto necessario fornire linee di indirizzo omogenee per coordinare i comportamenti delle autorita' locali. Categorie produttive. Dalle informazioni assunte risulta che sono presenti sul territorio nazionale tre diverse categorie di attivita' produttive: 1) attivita' di tipo industriale svolte in stabilimenti gia' in regola con le attuali disposizioni comunitarie o che richiedono interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di modesta entita', comunque realizzabili entro un anno dalla data di presentazione della domanda di deroga presentata ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992; 2) attivita' esclusivamente rivolte alla vendita diretta o all'approvvigionamento di esercizi al dettaglio situati massimo nel territorio della stessa unita' sanitaria locale di produzione o nel territorio delle unita' sanitarie locali confinanti. In questo gruppo di piccole imprese ricadono sia i produttori di carni di piccole dimensioni sia gli agricoltori che vendono direttamente i prodotti del loro allevamento; 3) attivita' di vendita occasionale ed in forma isolata, da parte di agricoltori, di conigli che, su richiesta del privato, vengono macellati in sua presenza. In questa categoria, per la modesta capacita' produttiva e per le affinita' con la precedente forma di commercializzazione vincolata al consumo diretto nel luogo di produzione, deve essere altresi' inserita l'attivita' di macellazione svolta in aziende agrituristiche. Gli impianti contemplati nella categoria 1) rientrano senza dubbio tra quelli che debbono corrispondere ai requisiti previsti all'art. 3 del decreto presidenziale. Per essi valgono le istruzioni fornite con circolare ministeriale 20 aprile 1993, n. 12 (in Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1993) concernente modalita' da seguire per la presentazione della domanda ai fini del riconoscimento di idoneita' degli stabilimenti per la produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina allevata. Le attivita' descritte al punto 3) rientrano invece chiaramente nella deroga prevista dall'art. 4. Piu' controverso appare il caso delle attivita' di cui al punto 2) per le quali sembra opportuno fornire indicazioni a livello nazionale circa un tetto massimo di attivita', fermo restando che tale tetto potra' subire delle variazioni in rapporto a specifiche realta' regionali o locali da valutarsi da parte delle autorita' competenti. In proposito, in analogia a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio n. 92/116/CEE che modifica ed aggiorna la direttiva n. 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, si ritiene di indicare quale parametro di riferimento la macellazione di 10.000 conigli l'anno. Requisiti e limitazioni produttive in caso di deroga. E' opportuno che l'autorita' sanitaria locale conceda la deroga in oggetto solo ai produttori di carni di coniglio ed agli agricoltori di cui al precedente punto 2) con una attivita' di macellazione inferiore al tetto di cui si e' detto e che vendano le carni direttamente al consumatore o ad esercizi al dettaglio situati massimo nel territorio della stessa unita' sanitaria locale o nel territorio delle unita' sanitarie locali confinanti. In tali casi la macellazione deve avvenire in impianti autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, e in possesso dei requisiti generali in materia di costruzione e di attrezzature nonche' dei seguenti requisiti: una zona coperta sufficientemente vasta di agevole pulizia e disinfezione per lo scarico degli animali; un locale di macellazione provvisto di un reparto per lo stordimento, il dissanguamento e la spennatura, distinto e separato dal reparto di eviscerazione ed eventuale incassettamento; una cella frigorifera per la conservazione delle carni; un locale refrigerato per la raccolta ed il deposito del sangue e dei sottoprodotti qualora gli stessi non possano essere prontamente allontanati dall'impianto (comunque nella stessa giornata di macellazione) e smaltiti nel rispetto delle vigenti disposizioni; servizi igienici adiacenti all'impianto, ma non comunicanti direttamente con i locali di lavorazione. Nell'autorizzazione sanitaria sara' previsto che il produttore o allevatore concordi con il servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale il giorno e l'ora della macellazione al fine di consentire l'effettuazione dei previsti controlli sanitari. Le carni dovrebbero essere bollate con un bollo a placca riportante la ragione sociale e la sede dell'azienda nonche' la dicitura "art. 4 DPR 559/92". Per quanto riguarda invece le attivita' contemplate al precedente punto 3) conviene considerare separatamente la produzione di carni di coniglio in aziende agrituristiche e la vendita diretta, in casi isolati, dal produttore al consumatore. Nel primo caso, considerata la sporadicita' dell'attivita' e l'esiguita' della macellazione, che di norma non dovrebbe superare i 500 conigli l'anno, puo' essere accettato che l'impianto in cui avviene la macellazione, da autorizzarsi sempre ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, sia costituito da un solo locale sufficientemente illuminato ed areato, provvisto di: pavimento lavabile e disinfettabile con pozzetto per la raccolta dei reflui; pareti rivestite con materiale lavabile e disinfettabile; lavabo con acqua calda e fredda ed asciugamani a perdere; attrezzature (contenitori) che permettano il trasferimento delle carni macellate in frigoriferi ad armadio o a pozzetto destinati esclusivamente a tale uso. Puo' essere ammessa la possibilita' di utilizzare i servizi igienici dell'abitazione o dell'azienda agrituristica. Le carni ottenute in tali aziende agrituristiche dovrebbero recare un bollo a placca con l'indicazione della ragione sociale e della sede dell'azienda. Per quanto attiene invece la vendita diretta dal produttore al consumatore, in casi isolati, di conigli vivi o macellati su richiesta dell'acquirente, non si ritengono necessari requisiti strutturali particolari. In questi casi, infatti, la vendita non puo' essere programmata e, di norma, consiste nella cessione di animali vivi la cui uccisione avviene soltanto su richiesta specifica del compratore per cui si configura come macellazione per autoconsumo. Sia nel caso di aziende agrituristiche sia, a maggior ragione, nella vendita diretta dal produttore al consumatore in casi isolati, il controllo veterinario si sviluppa all'interno di programmi di vigilanza che devono tener conto della consistenza di tali attivita' sul territorio e dell'eventuale diffusione di patologie di interesse inspettivo nella specie in esame e della presenza di provvedimenti di polizia veterinaria in atto. Si invitano le SS.LL. a voler informare di quanto sopra le unita' sanitarie locali del territorio di competenza nonche' gli enti ed operatori interessati. Il Ministro: GARAVAGLIA