IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273;
  Visto il decreto-legge  3  gennaio  1987,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;
  Visto  il  decreto-legge  2  febbraio  1988, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92;
  Vista la legge 7 agosto 1989, n. 289;
  Visto l'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,
recante:  "Riordino  della  finanza  degli enti territoriali, a norma
dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;
  Visto l'art. 15 della legge 23  dicembre  1992,  n.  498,  recante:
"Interventi urgenti in materia di finanza pubblica";
  Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visti i decreti del Ministro del turismo e dello spettacolo in data
30  marzo  1988 e 24 dicembre 1988 con i quali sono stati approvati i
programmi  di  finanziamento  per  la  realizzazione  degli  impianti
sportivi  previsti  dall'art.  1,  comma 1, lettera b), della legge 6
marzo 1987, n. 65, come modificata dalla legge 21 marzo 1988, n.  92,
riferiti rispettivamente agli anni 1987 e 1988;
  Visti  i  propri  decreti  in  data  3  agosto 1993 con i quali, in
attuazione dell'art. 15, comma 1, della legge 23  dicembre  1992,  n.
498,  si  e' provveduto a revocare le autorizzazioni alla concessione
di mutui gia' disposte con i ricordati decreti 30  marzo  1988  e  24
dicembre  1988  in  tutti  i casi in cui i mutui autorizzati non sono
risultati stipulati decorso un triennio dalla data  di  pubblicazione
del relativo provvedimento concessivo;
  Considerato  che  gli  investimenti  autorizzati  e  non utilizzati
assommano a complessive  L.  220.059.680.000  corrispondenti  ad  uno
stanziamento  di  L. 17.528.922.000 (pari a nuovi investimenti per L.
201.055.347.000) per mutui da concedere ai soggetti di  cui  all'art.
1,  comma  2, della legge n. 289 del 7 agosto 1989 e L. 1.425.320.000
(pari a nuovi  investimenti  per  L.  19.004.333.000)  per  mutui  da
concedere ai soggetti di cui all'art. 2 della legge 18 febbraio 1983,
n. 50, salvo successivi accertamenti;
  Ritenuta  la  necessita'  di  definire,  come  disposto dal comma 3
dell'art. 15 della legge 23 dicembre  1992,  n.  498,  i  criteri  di
intervento  ed  i  termini  e  modalita'  per  la presentazione delle
domande;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Ammissibilita' delle domande
  Sono ammesse all'istruttoria le domande per la concessione di mutui
finalizzati al completamento di impianti sportivi gia' finanziati  in
attuazione  della  legge  n.  65/1987 come modificata con le leggi n.
92/1988 e n. 289/1989 per interventi di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera  b),  della legge n. 65/1987 (impianti destinati ad attivita'
agonistiche) che rispondano ai seguenti requisiti:
    a) il finanziamento agevolato precedentemente autorizzato non sia
stato revocato;
    b)   i   lavori   di   completamento   risultino  previsti  nella
progettazione esaminata ai fini del  precedente  finanziamento.  Tale
circostanza deve essere attestata dalla commissione impianti sportivi
del CONI;
    c)  l'opera  finanziata risulti gia' realizzata per almeno il 50%
del progetto esecutivo inizialmente approvato. Tale circostanza  deve
essere  attestata  dalla  direzione dei lavori e vistata dall'ufficio
tecnico comunale o, in mancanza di questo, da  un  funzionario  degli
organi tecnici periferici del CONI;
    d)  il  mutuo  integrativo  richiesto  per il completamento o per
assicurare la piena funzionalita' dell'impianto non superi il 50% del
costo complessivo dell'opera al netto delle spese  di  completamento,
quale  risulta  da  attestazione  della  direzione dei lavori vistata
dall'ufficio tecnico  comunale  o,  in  mancanza  di  questo,  da  un
funzionario degli organi tecnici periferici del CONI.