IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273; Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65; Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92; Vista la legge 7 agosto 1989, n. 289; Visto l'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante: "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142; Visto l'art. 15 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica"; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visti i decreti del Ministro del turismo e dello spettacolo in data 30 marzo 1988 e 24 dicembre 1988 con i quali sono stati approvati i programmi di finanziamento per la realizzazione degli impianti sportivi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 6 marzo 1987, n. 65, come modificata dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, riferiti rispettivamente agli anni 1987 e 1988; Visti i propri decreti in data 3 agosto 1993 con i quali, in attuazione dell'art. 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si e' provveduto a revocare le autorizzazioni alla concessione di mutui gia' disposte con i ricordati decreti 30 marzo 1988 e 24 dicembre 1988 in tutti i casi in cui i mutui autorizzati non sono risultati stipulati decorso un triennio dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento concessivo; Considerato che gli investimenti autorizzati e non utilizzati assommano a complessive L. 220.059.680.000 corrispondenti ad uno stanziamento di L. 17.528.922.000 (pari a nuovi investimenti per L. 201.055.347.000) per mutui da concedere ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 289 del 7 agosto 1989 e L. 1.425.320.000 (pari a nuovi investimenti per L. 19.004.333.000) per mutui da concedere ai soggetti di cui all'art. 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, salvo successivi accertamenti; Ritenuta la necessita' di definire, come disposto dal comma 3 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, i criteri di intervento ed i termini e modalita' per la presentazione delle domande; Decreta: Art. 1. Ammissibilita' delle domande Sono ammesse all'istruttoria le domande per la concessione di mutui finalizzati al completamento di impianti sportivi gia' finanziati in attuazione della legge n. 65/1987 come modificata con le leggi n. 92/1988 e n. 289/1989 per interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 65/1987 (impianti destinati ad attivita' agonistiche) che rispondano ai seguenti requisiti: a) il finanziamento agevolato precedentemente autorizzato non sia stato revocato; b) i lavori di completamento risultino previsti nella progettazione esaminata ai fini del precedente finanziamento. Tale circostanza deve essere attestata dalla commissione impianti sportivi del CONI; c) l'opera finanziata risulti gia' realizzata per almeno il 50% del progetto esecutivo inizialmente approvato. Tale circostanza deve essere attestata dalla direzione dei lavori e vistata dall'ufficio tecnico comunale o, in mancanza di questo, da un funzionario degli organi tecnici periferici del CONI; d) il mutuo integrativo richiesto per il completamento o per assicurare la piena funzionalita' dell'impianto non superi il 50% del costo complessivo dell'opera al netto delle spese di completamento, quale risulta da attestazione della direzione dei lavori vistata dall'ufficio tecnico comunale o, in mancanza di questo, da un funzionario degli organi tecnici periferici del CONI.