IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
  Visto  l'art.  13-  bis  della  citata  legge n. 1404/1956, recante
disposizioni sul trasferimento dei debiti e crediti da uno  ad  altro
degli  enti  in  liquidazione  che  sono assoggettati alla disciplina
della legge stessa;
  Vista  la  legge  29  dicembre  1956,  n.  1533,  istitutiva  della
Federazione   nazionale  e  delle  casse  mutue  di  malattia  per  i
commercianti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  29  aprile  1977,
con  il  quale  sono  stati  individuati,  ai sensi e per gli effetti
dell'art. 12- bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti  e  le
gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;
  Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina
dei  commissari  liquidatori  delle  casse  mutue di malattia per gli
esercenti  attivita'  commerciali,  per  gli  artigiani   e   per   i
coltivatori diretti;
  Visto   l'art.   1  del  decreto-legge  30  aprile  1981,  n.  168,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di
cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;
  Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  in  base  al
quale  lo  speciale  ufficio  liquidazioni  presso  il  Ministero del
tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956  -  ora  Ispettorato
generale  per  gli  affari  e  la  gestione del patrimonio degli enti
disciolti, ai sensi dell'art. 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  13 giugno 1988, n. 396 - provvede alla prosecuzione delle
liquidazioni delle gestioni non chiuse;
  Visti i rendiconti  predisposti  dalla  soppressa  Cassa  mutua  di
malattia  per  gli  artigiani  dell'Aquila,  ai sensi dell'art. 8 del
decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 8 agosto 1980, n. 441;
  Rilevato  dai predetti rendiconti che la ex Cassa mutua di malattia
per  gli  artigiani  dell'Aquila  in  ottemperanza  all'art.  53  del
decreto-legge  n.  301/1980,  ha  provveduto  a  trasferire sul conto
corrente  infruttifero  n.  20143  (ex  350),  esistente  presso   la
Tesoreria  centrale  dello Stato, l'importo di L. 11.010.160 mediante
il V.T. n. 104 emesso, per conto della succitata Cassa  mutua,  dalla
tesoreria  provinciale  del  Tesoro  dell'Aquila  in data 21 novembre
1980;
  Preso atto che la Tesoreria centrale del tesoro, scaduto il termine
utile per la presentazione all'incasso  del  V.T.  in  questione,  ha
provveduto,  con  quietanza n. 852 dell'8 marzo 1991, ad incassare il
relativo importo sul capo X, cap. 2368, del bilancio dello Stato;
  Considerato che sono state attivate,  da  parte  dell'I.G.E.D.,  le
procedure  previste  dagli  articoli  393 e seguenti delle istruzioni
generali sui servizi del Tesoro  per  il  rimborso  della  suindicata
somma di L. 11.010.160 mediante accreditamento sul conto infruttifero
n. 21108 (ex 597), esistente presso la Tesoreria centrale intestato a
"Ministero del tesoro - IGED - Disponibilita' finanziarie degli enti,
casse, servizi e gestioni mutualistiche di cui all'art. 12- bis della
legge 17 agosto 1974, n. 386";
  Tenuto  conto  che  le procedure di riaccreditamento della somma di
cui sopra non potranno essere espletate in tempi brevi;
  Considerato che, ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni
di liquidazione della piu' volte citata Cassa mutua di  malattia  per
gli artigiani dell'Aquila, e' necessario trasferire il credito di cui
trattasi;
                              Decreta:
  Il  credito  della  soppressa  Cassa  mutua  di  malattia  per  gli
artigiani     dell'Aquila,     ammontante     a     L.     11.010.160
(undicimilionidiecimilacentosessanta), e' trasferito alla Federazione
nazionale  di  malattia  per  gli artigiani in liquidazione, la quale
versera' il predetto importo alla gestione liquidatoria della  citata
Cassa   mutua   artigiani   dell'Aquila  al  fine  di  consentire  la
conclusione delle operazioni di liquidazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 ottobre 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI