IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404; Visto l'art. 13- bis della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei debiti e crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione che sono assoggettati alla disciplina della legge stessa; Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per i commercianti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12- bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere; Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti; Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981; Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 - ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 - provvede alla prosecuzione delle liquidazioni delle gestioni non chiuse; Visti i rendiconti predisposti dalla soppressa Cassa mutua di malattia per gli artigiani dell'Aquila, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441; Rilevato dai predetti rendiconti che la ex Cassa mutua di malattia per gli artigiani dell'Aquila in ottemperanza all'art. 53 del decreto-legge n. 301/1980, ha provveduto a trasferire sul conto corrente infruttifero n. 20143 (ex 350), esistente presso la Tesoreria centrale dello Stato, l'importo di L. 11.010.160 mediante il V.T. n. 104 emesso, per conto della succitata Cassa mutua, dalla tesoreria provinciale del Tesoro dell'Aquila in data 21 novembre 1980; Preso atto che la Tesoreria centrale del tesoro, scaduto il termine utile per la presentazione all'incasso del V.T. in questione, ha provveduto, con quietanza n. 852 dell'8 marzo 1991, ad incassare il relativo importo sul capo X, cap. 2368, del bilancio dello Stato; Considerato che sono state attivate, da parte dell'I.G.E.D., le procedure previste dagli articoli 393 e seguenti delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro per il rimborso della suindicata somma di L. 11.010.160 mediante accreditamento sul conto infruttifero n. 21108 (ex 597), esistente presso la Tesoreria centrale intestato a "Ministero del tesoro - IGED - Disponibilita' finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni mutualistiche di cui all'art. 12- bis della legge 17 agosto 1974, n. 386"; Tenuto conto che le procedure di riaccreditamento della somma di cui sopra non potranno essere espletate in tempi brevi; Considerato che, ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni di liquidazione della piu' volte citata Cassa mutua di malattia per gli artigiani dell'Aquila, e' necessario trasferire il credito di cui trattasi; Decreta: Il credito della soppressa Cassa mutua di malattia per gli artigiani dell'Aquila, ammontante a L. 11.010.160 (undicimilionidiecimilacentosessanta), e' trasferito alla Federazione nazionale di malattia per gli artigiani in liquidazione, la quale versera' il predetto importo alla gestione liquidatoria della citata Cassa mutua artigiani dell'Aquila al fine di consentire la conclusione delle operazioni di liquidazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 ottobre 1993 Il Ministro: BARUCCI