In attesa che venga data attuazione al decreto-legge n. 394 del 2 ottobre 1993 circa il trasferimento di funzioni alle regioni in materia di spettacolo (art. 1, quinto comma) ed in considerazione del terzo comma dell'art. 6 del medesimo decreto, riguardante la continuita' di applicazione delle norme organizzative in vigore, viene confermata per il 1994 la validita' delle norme regolamentari emanate in materia di attivita' musicali e di danza in Italia con circolare n. 4 del 26 gennaio 1993, cui vengono apportate, anche in sostituzione delle norme regolamentari sul medesimo oggetto di cui alle circolari n. 5 del 25 febbraio 1993 e n. 6 del 12 luglio 1993, le seguenti modifiche: Si premette che la dizione Ministero del turismo e dello spettacolo e' sostituita da quella "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo". Art. 1: Il sesto comma e' integrato come segue: " .. L'amministrazione si riserva, in deroga, la facolta' di procedere direttamente alla redazione di un elenco descrittivo delle varie iniziative per sottoporle, anche separatamente, al parere della commissione". Il settimo comma e' integrato come segue: " .. ad eccezione degli enti pubblici e delle fondazioni". Art. 4: Il disposto riguardante le spese generali e gli oneri per interessi passivi e' cosi' integrato: " .. Tali spese generali dovranno essere documentate (almeno attraverso l'elenco delle fatture, ricevute o quietanze, contenente il numero, la data, l'importo, il beneficiario e la causale) soltanto nei casi in cui venga superata la percentuale del 20% delle uscite". Art. 7: Il quinto comma e' cosi' integrato: " .., nonche' del prezzo medio del biglietto". Art. 11: All'ultimo comma si indica nel 1994 l'anno in cui dovranno essere adottati bilanci omologhi. Art. 13: Il quarto comma e' cosi' modificato: "In ogni caso deve essere scritturato e utilizzato per l'intero periodo di attivita' lavorativa almeno il 70% dei ballerini impiegati. Deroghe eccezionali possono tuttavia essere concesse in presenza di particolari esigenze artistiche connesse all'attivita' da realizzare e documentate in apposita istanza corredata da una relazione del direttore artistico e del coreografo". Il quinto comma e' cosi' integrato e modificato: "L'attivita' svolta all'estero nei Paesi CEE, qualora sia a tale titolo finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo, potra' contribuire al raggiungimento del numero delle recite fissate per l'assegnazione della sovvenzione, nei limiti del 20% delle predette recite". Al settimo comma la dizione: "con una stabilita' di almeno il 70% dell'organico" e' cosi' modificata: "ferma restando la stabilita' dell'organico di cui al quarto comma". Art. 14: Il secondo comma e' cosi' integrato: " .., come indicato al quarto comma dell'art. 13". Art. 17: Il terzo comma e' cosi' integrato: " .. L'intervento dello Stato potra' riguardare - considerate le altre entrate e l'importanza dell'attivita' di promozione - fino al 100% delle spese istituzionali e di quelle per i progetti speciali e fino al 75% delle spese generali, compresi gli interessi passivi". p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri MACCANICO