LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859  del  10
dicembre  1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree di
particolare interesse ambientale a norma della legge 8  agosto  1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per  il  rilascio
dell'autorizzazione  ex  art.  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Richiamata  la  delibera di giunta regionale n. 22971 del 25 maggio
1992 con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri  e  le
procedure  per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29
giugno 1939, n. 1497, fissati con  la  sopracitata  deliberazione  di
giunta   regionale  n.  31898/88,  anche  ad  opere  di  riconosciuta
rilevanza economico-sociale;
  Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge  29  giugno
1939,  n.  1497,  presentata alla giunta regionale in data 20 gennaio
1993, prot. n. 1798, dalla societa' Livigno  Funivie  S.p.a.  per  la
realizzazione di seggiovia triposto "Blesaccia 1" su area ubicata nel
comune  di  Livigno  (Sondrio),  mappale  5,  foglio 37, sottoposta a
vincolo paesaggistico in  forza  della  legge  n.  431/1985,  nonche'
gravata   da   vincolo   di   immodificabilita'  ed  inedificabilita'
temporanea di cui all'art. 1- ter della legge 8 agosto 1985, n.  431,
in  quanto  ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con
deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Preso atto della deliberazione del consiglio comunale del comune di
Livigno n. 36 del 29 aprile 1993;
  Preso atto del decreto della comunita' montana Alta  Valtellina  n.
543 del 17 settembre 1991;
  Verificato,  in  ordine all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge 8 agosto 1985, n. 431: cio' in considerazione  del  fatto
che  tale  seggiovia  triposto sara' realizzata in sostituzione della
vecchia sciovia e in adiacenza al tracciato precedente, e comunque in
un ambito gia' fortemente  caratterizzato  dall'attivita'  sciistico-
sportiva.  Con il nuovo progetto si intende, all'interno del piano di
inquadramento  attuativo  dell'area  sciistica  redatto  dal  comune,
razionalizzare e intensificare l'uso  degli  impianti  e  piste  gia'
esistenti;
  Atteso  che  si  e'  proceduto,  relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, a  verificare  che  la  stessa  non  risulti  in
contrasto  con  tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri
della proposta di piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale    di    pianificazione   paesistico-ambientale,   risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare,  della
pianificazione paesistica;
  Riconosciuto,  in  base  alle  attestazioni  e  alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza  economico-sociale  dell'opera  in
argomento,  diretta al soddisfacimento di interessi economici-sociali
consistenti nel  potenziamento  del  settore  turistico  che  risulta
trainante nella realta' economica locale;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,   in   considerazione  dell'improcrastinabile  esigenza  di
soddisfare i suddetti interessi economici-sociali ad essa sottesi,  i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale
non  puo'  esimersi  dal  prendere  in esame, in ragione dei problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Ritenuto opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare  l'area
interessata  dall'opera  in  oggetto,  dall'ambito territoriale n. 2,
individuato e perimetrato con deliberazione di  giunta  regionale  n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge
29 giugno 1939, n. 1497, si procedera' a valutare  la  compatibilita'
dell'opera  in  ordine  alla  piu'  puntuale  localizzazione  e  alla
migliore qualificazione progettuale;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1) di stralciare, per le motivazioni di cui  in  premessa,  l'area
ubicata  in  comune  di  Livigno  (Sondrio),  mappale  5,  foglio 37,
dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2) di riperimetrare, in conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
punto  1)  della  presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2,
individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10  dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  17  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
   4) di dare atto che ai  sensi  del  decreto-legge  n.  40  del  13
febbraio 1993 la presente deliberazione non e' soggetta a controllo.
    Milano, 2 agosto 1993
                                           Il presidente: GHILARDOTTI
Il segretario: FERMO