IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;
  Visto  in  particolare  l'art.  9-  bis  del citato testo unico che
conferisce al Ministro delle finanze la facolta' di accentrare presso
talune  dogane  le  operazioni  doganali   di   importazione   e   di
esportazione,  anche  temporanea,  relative  a  determinate merci o a
merci  trasportate  con  determinati  veicoli  o   viaggianti   sotto
determinati regimi doganali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n.
424,  concernente  il  riordinamento delle dogane della Repubblica, i
punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere  fra
ciascuno  dei  punti  predetti e la competente dogana per l'entrata e
l'uscita delle merci;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  dicembre  1972  e  successive
modificazioni,  che  ha  stabilito  la delimitazione della competenza
territoriale  dei  compartimenti  doganali  e  delle   circoscrizioni
doganali,  le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti
di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonche' la  competenza
per materia delle dogane di seconda e terza categoria;
  Vista  la  convenzione  sul  commercio  internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a  Washington  il  3
marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;
 Visto  il  decreto  ministeriale  31  dicembre  1983, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana  n.  64  del 5 marzo 1984, che da' attuazione ai regolamenti
CEE n. 3626/82 del 31 dicembre 1982 e  n.  3418/83  del  28  novembre
1983,   concernenti  l'applicazione  nella  Comunita'  europea  della
predetta convenzione di Washington del 3 marzo 1973;
  Visto il decreto  ministeriale  26  giugno  1992  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 160 del 9 luglio
1992, con il quale sono state  accentrate  presso  alcune  dogane  le
operazioni  di  importazione definitiva e temporanea, di esportazione
definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari  indicati
all'art. 2 del decreto stesso;
  Visto  il  decreto  ministeriale 4 settembre 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 del  7  settembre
1992,  che  ha  dettato  le modalita' relative ai controlli in ambito
doganale in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge  7  febbraio
1992,  n. 150, concernente l'applicazione in Italia della convenzione
di Washington del 3 marzo 1973;
  Ritenuta la necessita' di dover aggiornare,  in  base  alle  mutate
esigenze  operative, l'elenco di dogane abilitate al compimento delle
citate operazioni doganali;
  Ritenuta, altresi', la necessita' di  abilitare  alcune  dogane  al
compimento  delle  operazioni  doganali  relative  agli  esemplari di
legnami inclusi nel citato decreto ministeriale 31 dicembre 1983;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le   operazioni   di   importazione  definitiva  e  temporanea,  di
esportazione  definitiva  e  temporanea  e  di  riesportazione  degli
esemplari  indicati  all'art.  2  del  decreto ministeriale 26 giugno
1992, citato in premessa, possono  essere  effettuate  esclusivamente
presso  le  dogane  di  Ancona, Bari, Brennero, Chiasso, Domodossola,
Genova,  Genova  aeroporto  Cristoforo   Colombo,   Milano,   Segrate
(aeroporto  Linate),  Somma  Lombardo  (aeroporto  Malpensa), Napoli,
Napoli 2a (aeroporto Capodichino), Palermo, Pisa, Ponte Chiasso, Roma
2a, Tarvisio, Trieste.