IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni; Visto in particolare l'art. 9- bis del citato testo unico che conferisce al Ministro delle finanze la facolta' di accentrare presso talune dogane le operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci o a merci trasportate con determinati veicoli o viaggianti sotto determinati regimi doganali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci; Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonche' la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria; Vista la convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874; Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 5 marzo 1984, che da' attuazione ai regolamenti CEE n. 3626/82 del 31 dicembre 1982 e n. 3418/83 del 28 novembre 1983, concernenti l'applicazione nella Comunita' europea della predetta convenzione di Washington del 3 marzo 1973; Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 9 luglio 1992, con il quale sono state accentrate presso alcune dogane le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari indicati all'art. 2 del decreto stesso; Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 del 7 settembre 1992, che ha dettato le modalita' relative ai controlli in ambito doganale in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente l'applicazione in Italia della convenzione di Washington del 3 marzo 1973; Ritenuta la necessita' di dover aggiornare, in base alle mutate esigenze operative, l'elenco di dogane abilitate al compimento delle citate operazioni doganali; Ritenuta, altresi', la necessita' di abilitare alcune dogane al compimento delle operazioni doganali relative agli esemplari di legnami inclusi nel citato decreto ministeriale 31 dicembre 1983; Decreta: Art. 1. Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari indicati all'art. 2 del decreto ministeriale 26 giugno 1992, citato in premessa, possono essere effettuate esclusivamente presso le dogane di Ancona, Bari, Brennero, Chiasso, Domodossola, Genova, Genova aeroporto Cristoforo Colombo, Milano, Segrate (aeroporto Linate), Somma Lombardo (aeroporto Malpensa), Napoli, Napoli 2a (aeroporto Capodichino), Palermo, Pisa, Ponte Chiasso, Roma 2a, Tarvisio, Trieste.