AVVERTENZA:
   Si  procede  alla  ripubblicazione  del testo del presente decreto
corredato delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio.
   Restano invariati il valore e l'efficacia degli  atti  legislativi
qui trascritti.
                               Art. 1.
  1.   Al   fine  di  consentire  la  tempestiva  applicazione  delle
disposizioni contenute in convenzioni internazionali contro le doppie
imposizioni in materia di imposte sul  reddito  o  in  altri  accordi
internazionali,  resi esecutivi in Italia, sul trattamento tributario
degli interessi ed altri proventi dei titoli di debito  pubblico,  il
Ministero  delle  finanze  comunica  periodicamente  al Ministero del
tesoro l'ammontare delle ritenute non applicabili ai predetti redditi
in forza delle disposizioni  medesime.  Il  Ministero  delle  finanze
effettua  tale  comunicazione  sulla  base  di  idonea documentazione
fornita dagli effettivi beneficiari degli  interessi  e  degli  altri
proventi  dei  titoli  del  debito  pubblico, dalle autorita' fiscali
estere e dagli enti creditizi o finanziari, residenti in Italia o  in
Paesi  con  i quali l'Italia ha stipulato convenzioni o altri accordi
internazionali contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito,  presso  i  quali  gli  effettivi  beneficiari  tengono   in
deposito,   direttamente   o  indirettamente,  i  titoli  del  debito
pubblico.
  2. Il  Ministero  del  tesoro  riconosce  l'ammontare  delle  somme
conseguenti  all'applicazione  della  ritenuta  nella misura prevista
dalle convenzioni o altri  accordi  internazionali  alle  aziende  di
credito   italiane   sub-depositarie   dei   titoli,  affinche'  esse
provvedano, anche per il tramite di altri soggetti, al  pagamento  in
favore  degli  effettivi beneficiari non residenti e versa all'erario
le ritenute effettivamente operate  sugli  interessi  e  sugli  altri
proventi dei titoli del debito pubblico.
  3.  Il  riconoscimento  dei maggiori proventi per effetto della non
applicazione, ovvero per  l'applicazione  in  misura  ridotta,  delle
ritenute  sugli  scarti  di  emissione  avviene  in  occasione  della
scadenza di  ogni  cedola,  relativamente  alla  quota  maturata  nel
periodo  di  godimento  della  cedola  stessa; l'importo dei predetti
maggiori proventi viene determinato attualizzando l'ammontare dovuto,
rispetto alla scadenza del titolo, ad un  tasso  pari  al  rendimento
effettivo del titolo medesimo all'emissione.
  4.  Ai  soli  fini  dell'applicazione  delle disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 sono equiparati alle aziende di credito italiane  sub-
depositarie  gli  enti  internazionali di compensazione e di deposito
titoli aderenti al sistema dei conti accentrati  titoli  della  Banca
d'Italia, i quali devono nominare un rappresentante in Italia.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti
i  redditi  soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai diversi tipi
di titoli del debito pubblico in circolazione, con  esclusione  degli
interessi  sui  buoni ordinari del tesoro e degli scarti di emissione
dei  certificati  di  credito  del  Tesoro  a  sconto.  Le   predette
disposizioni  si applicano alle nuove tipologie dei titoli del debito
pubblico sulla base di appositi  decreti  del  Ministro  del  tesoro,
emanati di concerto con il Ministro delle finanze.