AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Art. 1. 1. Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle disposizioni contenute in convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito o in altri accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, sul trattamento tributario degli interessi ed altri proventi dei titoli di debito pubblico, il Ministero delle finanze comunica periodicamente al Ministero del tesoro l'ammontare delle ritenute non applicabili ai predetti redditi in forza delle disposizioni medesime. Il Ministero delle finanze effettua tale comunicazione sulla base di idonea documentazione fornita dagli effettivi beneficiari degli interessi e degli altri proventi dei titoli del debito pubblico, dalle autorita' fiscali estere e dagli enti creditizi o finanziari, residenti in Italia o in Paesi con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni o altri accordi internazionali contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, presso i quali gli effettivi beneficiari tengono in deposito, direttamente o indirettamente, i titoli del debito pubblico. 2. Il Ministero del tesoro riconosce l'ammontare delle somme conseguenti all'applicazione della ritenuta nella misura prevista dalle convenzioni o altri accordi internazionali alle aziende di credito italiane sub-depositarie dei titoli, affinche' esse provvedano, anche per il tramite di altri soggetti, al pagamento in favore degli effettivi beneficiari non residenti e versa all'erario le ritenute effettivamente operate sugli interessi e sugli altri proventi dei titoli del debito pubblico. 3. Il riconoscimento dei maggiori proventi per effetto della non applicazione, ovvero per l'applicazione in misura ridotta, delle ritenute sugli scarti di emissione avviene in occasione della scadenza di ogni cedola, relativamente alla quota maturata nel periodo di godimento della cedola stessa; l'importo dei predetti maggiori proventi viene determinato attualizzando l'ammontare dovuto, rispetto alla scadenza del titolo, ad un tasso pari al rendimento effettivo del titolo medesimo all'emissione. 4. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono equiparati alle aziende di credito italiane sub- depositarie gli enti internazionali di compensazione e di deposito titoli aderenti al sistema dei conti accentrati titoli della Banca d'Italia, i quali devono nominare un rappresentante in Italia. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai diversi tipi di titoli del debito pubblico in circolazione, con esclusione degli interessi sui buoni ordinari del tesoro e degli scarti di emissione dei certificati di credito del Tesoro a sconto. Le predette disposizioni si applicano alle nuove tipologie dei titoli del debito pubblico sulla base di appositi decreti del Ministro del tesoro, emanati di concerto con il Ministro delle finanze.