IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che al primo comma autorizza le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi, le aziende speciali e le comunita' montane ad assumere mutui anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici; Visto il secondo comma del predetto art. 46 il quale dipone che il piano finanziario previsto dall'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155, deve essere integrato con un ulteriore piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe; Visto il terzo comma del citato art. 46, il quale dispone che il piano economico-finanziario di cui al secondo comma deve essere preventivamente assentito da un istituto di credito mobiliare scelto tra gli istituti indicati con decreto emanato dal Ministro del tesoro; Visto il proprio decreto del 19 aprile 1993 con il quale sono stati individuati gli enti creditizi abilitati ad assentire il piano economico-finanziario sopramenzionato; Considerata l'opportunita' che la funzione di assenso prevista dal terzo comma del citato art. 46 venga svolta da enti creditizi di dimensioni adeguate all'importo del progetto dell'opera pubblica cui si riferisce il piano economico-finanziario e cio' ai fini di una piu' soddisfacente applicazione della provvidenza legislativa; Ritenuta quindi l'esigenza di modificare le disposizioni previste dal citato decreto ministeriale 19 aprile 1993; Decreta: Per le opere pubbliche di importo fino a due miliardi di lire, sono abilitate ad assentire il piano economico-finanziario previsto dall'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le banche con patrimonio non inferiore a cinquanta miliardi di lire. Per le opere pubbliche il cui importo sia superiore a due miliardi di lire e non ecceda l'ammontare di cinque miliardi di lire, sono abilitate ad assentire il suddetto piano economico-finanziario le banche con patrimonio non inferiore a duecento miliardi di lire. Per le opere pubbliche di importo superiore a cinque miliardi di lire sono abilitate ad assentire il piano stesso le banche con patrimonio non inferiore a cinquecento miliardi di lire. Le disposizioni previste dal decreto ministeriale 19 aprile 1993 sono sostituite dalla normativa recata dal presente provvedimento a far data dall'entrata in vigore dello stesso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzatta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 novembre 1993 Il Ministro: BARUCCI