IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 12, sesto e settimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, come da ultimo modificato dall'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155; Visti i decreti 10 gennaio 1989 e 22 marzo 1989, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 1989 e n. 80 del 6 aprile 1989; Visto il decreto 18 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 23 dicembre 1992; Ritenuta l'opportunita' di consentire, anche per l'anno 1994, la concessione alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o di servizi dell'anticipazione del prezzo contrattuale nella misura del 10%; Decreta: Art. 1. L'anticipazione, pari al 10% del prezzo contrattuale, che le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, possono concedere alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o di servizi, stabilita dal decreto ministeriale 18 novembre 1992, richiamato nelle premesse, e' confermata per l'anno 1994. Roma, 3 novembre 1993 Il Ministro: BARUCCI