IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 12, sesto  e  settimo  comma,  del  regio  decreto  18
novembre  1923,  n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita'  generale  dello  Stato,  come  da   ultimo   modificato
dall'art.  2  del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella
legge 26 aprile 1989, n. 155;
  Visti i decreti 10  gennaio  1989  e  22  marzo  1989,  pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 1989 e
n. 80 del 6 aprile 1989;
  Visto  il  decreto  18  novembre  1992,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 23 dicembre 1992;
  Ritenuta l'opportunita' di consentire, anche per  l'anno  1994,  la
concessione  alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni
o di servizi dell'anticipazione del prezzo contrattuale nella  misura
del 10%;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'anticipazione,  pari  al  10%  del  prezzo  contrattuale,  che le
amministrazioni  dello  Stato,  comprese   quelle   con   ordinamento
autonomo,  possono  concedere  alle  imprese appaltatrici di lavori o
fornitrici di beni o di servizi, stabilita dal  decreto  ministeriale
18 novembre 1992, richiamato nelle premesse, e' confermata per l'anno
1994.
   Roma, 3 novembre 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI