IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089; Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652; Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46; Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67; Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346; Visto l'art. 11, comma 2, della legge 28 agosto 1989, n. 305; Visti i decreti del Ministro del tesoro 8 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1988 e del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1989; Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 marzo 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1993); Viste le delibere CIPI emanate in data 25 gennaio 1979 (Gazzetta Ufficiale n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 35 del 5 febbraio 1983) e 8 agosto 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 290 del 20 ottobre 1984); Vista la delibera CIPI emanata in data 27 ottobre 1988, n. 502 (Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 1988); Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55; Considerato che l'art. 2, punti 7 e 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993) prevede la possibilita' di assumere impegni a carico di esercizi futuri; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 7 aprile 1993 con il quale e' stata disposta la ripartizione degli stanziamenti destinati al Fondo speciale ricerca applicata dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993) e dei rientri di gestione dell'anno 1992, in corso di registrazione alla Corte dei conti; Vista la convenzione tra il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano; Visto il regolamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1z982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1983 e la successiva modifica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1990; Considerato che per l'intervento sul progetto Resinex Offshore S.r.l. n. 51555 gia' deliberato in data 29 dicembre 1990, e' stata accolta la richiesta dell'azienda di finanziamento per il solo contributo nella spesa; Vista la delibera del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 luglio 1993 per l'intervento deliberato a favore della societa' Berco S.p.a. n. 53406 e preso atto della rinuncia al finanziamento da parte dell'azienda, di cui all'art. 3 della presente delibera; Considerato che l'intervento sul progetto Ing. C. Olivetti & C. S.p.a. n. 55398/55399 di cui all'art. 1 della presente delibera, di costo superiore a 20 milioni di ECU, e' subordinato all'approvazione della Commissione CEE; Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonche' le proposte del comitato tecnico-scientifico, formulate nelle riunioni del 14 e 28 settembre 1993; Ritenuto di ammettere al finanziamento i progetti considerati nella presente delibera; Delibera: Art. 1. 1. I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalita' per ciascuno indicate: ING. C. OLIVETTI & C. SP.A. - Ivrea (Torino), (classificata grande impresa). Luogo della ricerca: Nord. Oggetto della ricerca: "Nuova linea di sistemi mono e multiprocessor, CISC e RISC". Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 55399); contributo nella spesa ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (prat. n. 55398). Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire 117.429 milioni corrispondente al 65% dei costi ammessi pari a lire 180.660 milioni. Contributo nella spesa: 9.033 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 5% dei costi ammessi. Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento. Data di inizio e durata della ricerca: 22 maggio 1991, cinque anni. Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.; finanziamento con fondi F.S.R.A.: come da direttive CIPI. Il predetto intervento e' subordinato all'approvazione della Commissione CEE. ING. C. OLIVETTI & C. SP.A. - Ivrea (Torino), (classificata grande impresa). Luogo della ricerca: Nord. Oggetto della ricerca: "Nuove architetture di prodotti stampati general purpose e specializzati". Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (pratica n. 55735/55734). Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire 17.146 milioni corrispondente al 70% dei costi ammessi pari a lire 24.495 milioni. Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento. Data di inizio e durata della ricerca: 1 luglio 1991, quattro anni. Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dal'I.M.I. 2. Alla spesa derivante dalla concessione dei finanziamenti disposti dal comma 1., si provvede come segue: a) la quota da porre a carico della legge n. 346/1988 sara' determinata ai sensi dell'art. 4; b) la quota da riferire agli interventi di cui alla legge n. 1089/1968, e successive modifiche ed integrazioni, determinata in lire 9.033 milioni, viene finanziata ai sensi dell'art. 5.