A tutte le amministrazioni provinciali A tutti i comuni A tutte le comunita' montane A tutti i consorzi di enti locali Ai prefetti della Repubblica Ai commissari del Governo nelle province autonome Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e, per conoscenza: Al Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero dell'interno - Sezione enti locali Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalita' locale Al Ministero del bilancio e della programmazione economica Alla Cassa depositi e prestiti Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della commisione di coordinamento nella Valle d'Aosta Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno - Presso le prefetture dei capoluoghi di regione Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'Istituto nazionale di statistica (Paragrafo) 1. Premessa. Com'e' noto, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, pubblicato sul supplemento odinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 305 in data 30 dicembre 1992, i costi complessivi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto, per l'anno 1993, devono essere coperti dagli enti locali gestori, con tariffe e/o tasse, nella misura e con le modalita' di cui all'art. 14, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. L'inosservanza comporta la sanzione della perdita della quota del 4 per cento del fondo perequativo spettante per l'anno 1993 e corrisposto nel 1993 a titolo provvisorio ad amministrazioni provinciali e comuni, ai sensi degli articoli 30, comma 2, e 31, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 504 del 1992. In base al precitato art. 33, con decreto del Ministro dell'interno n. 16789/740701/01 del 2 agosto 1993, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'A.N.C.I. e l'U.P.I., e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1993, sono state stabilite le modalita' delle certificazioni per l'attestazione del rispetto delle precitate disposizioni di legge. Le medesime certificazioni sono state stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato, con modalita' tali da consentirne l'assoggettamento a procedure di controllo ed elaborazione a mezzo di lettore ottico, unitamente al citato decreto approvativo ed alla presente circolare. Il summenzionato Istituto provvedera' direttamente alla fornitura a prefetture, commissariati del Governo nelle province autonome ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, in numero sufficiente ad assicurare la distribuzione agli enti locali. Codesti uffici vorranno provvedere, con la massima urgenza, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, alla distribuzione agli enti locali, al fine di consentire la presentazione della certificazione, debitamente redatta, nel termine perentorio del 31 marzo 1994, fissato dalla legge. A ciascuna provincia, a ciascun comune, a ciascuna comunita' montana ed a ciascun consorzio vanno forniti una copia del decreto, una copia della presente circolare e tre modelli di certificazione, secondo lo specifico tipo di ente. Si raccomanda di consegnare a ciascun ente solo modelli destinati allo specifico tipo di ente, in quanto l'uso di modulistica predisposta per un diverso tipo di ente inficia la validita' della certificazione (ad es.: non e' valida la certificazione prodotta da un comune sul modello per i consorzi). Occorre, infine, sottolineare che, in base al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1992, le prefetture sono state delegate all'adozione dei provvedimenti di sanzione, sulla base delle certificazioni di che trattasi. Al riguardo si precisa che, trattandosi di specifica e circostanziata delega data alle SS.LL., avverso i provvedimenti di sanzione emessi e' ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non e' ammesso ricorso gerarchico. Le prefetture hanno, infatti, il compito di curare l'acquisizione delle certificazioni, di effettuare il controllo formale e sostanziale delle stesse e di istruire il procedimento amministrativo che sfociera' nell'adozione di eventuali provvedimenti prefettizi di irrogazione della sanzione di legge precitata. Al Ministero dell'interno resta, comunque, la fase conclusiva della materiale decurtazione delle somme dovute dagli enti sanzionati. (Paragrafo) 2. Enti tenuti alla certificazione. Sono tenuti alla certificazione tutte le province, escluse quelle autonome, tutti i comuni, tutte le comunita' montane e tutti i consorzi. I predetti enti debbono trasmettere la certificazione anche per le proprie aziende. La certificazione deve essere prodotta anche nel caso in cui questa risulti, in tutto o in parte, negativa in quanto l'ente rispettivamente, non eroga alcun servizio o eroga solo alcuni servizi. Essa e', infatti, unica e distinta in piu' parti relative ai vari tipi di servizi, per cui l'omessa trasmissione di tutta o di solo una parte della certificazione (anche se negativa) costituisce inadempimento all'obbligo di legge, al pari della trasmissione oltre il termine fissato e del mancato raggiungimento della percentuale minima di copertura dei costi per ciascun tipo di servizio. Unica eccezione e' fatta per le amministrazioni provinciali, le quali possono non redigere il solo quadro 3 della certificazione, relativo al servizio nettezza urbana, in quanto il servizio e', per sua stessa natura, istituzionalmente affidato ad altri enti. (Paragrafo) 3. Modalita' di redazione della certificazione. Per quanto attiene alla redazione della certificazione si rimanda alle istruzioni gia' diramate con la precedente circolare, F.L. n. 21 in data 30 novembre 1992, ai paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7 ed all'allegato 1 alla circolare stessa, tenuto naturalmente conto delle opportune variazioni ai riferimenti temporali. Copia della suddetta circolare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1992, e' stata distribuita a tutti gli enti locali interessati nel corso del corrente anno. Ad integrazione delle suddette disposizioni occorre richiamare le disposizioni, che costituiscono una novita' rispetto alla precedente normativa, sancite dall'art. 33, commi 2 e 3, del predetto decreto legislativo n. 504 del 1992. Il comma 2 prevede, infatti, la possibilita' di rideliberare in aumento le tariffe dei servizi con effetto immediato e, comunque, non oltre il 30 novembre, al solo scopo di assicurare la copertura minima dei costi che il conrollo della gestione ha evidenziato come mancante. Per il solo servizio nettezza urbana e' previsto che l'adeguamento della tariffa della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani possa avere effetto retroattivo sino e non oltre 1 gennaio 1993. Il successivo comma 3, prevede, invece, per il solo servizio acquedotto, una limitazione all'irrogazione della sanzione per mancata copertura minima: la sanzione, infatti, non va applicata nel caso in cui l'ente dimostri di aver attivato la procedura di cui al predetto comma 2, indipendentemente dall'approvazione del Comitato provinciale prezzi. Occorre, infine, richiamare l'attenzione sul contenuto dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, laddove si dispone che ai fini del calcolo del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale nel loro complesso, i costi di gestione degli asili-nido devono essere computati al 50 per cento. Pertanto, nella certificazione i costi degli asili-nido sono da indicarsi nell'apposito riquadro al 50 per cento dei costi rilevati dalla risultante amministrativo-contabile dell'ente, cosi' come specificato sulla certificazione stessa. Le entrate vanno, comunque, indicate per intero. (Paragrafo) 4. Modalita' di presentazione della certificazione. Le certificazioni debbono essere presentate - in duplice esemplare - improrogabilmente entro il piu' volte richiamato termine del 31 marzo 1994 alle prefetture competenti per territorio, ai commissariati del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano per gli enti delle rispettive province ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti di quella regione. Sono valide, oltre alle consegne manuali a mezzo corriere, anche quelle postali comprovate dalla data della raccomandata postale con avviso di ricevimento. Ai fini del rispetto del predetto termine, faranno fede nel primo caso, il bollo-datario apposto sulla lettera di trasmissione dell'ente dagli uffici predetti e nel secondo caso il bollo-datario apposto dall'ufficio postale (entrambi anteriori o al massimo contestuali alla data del 31 marzo 1994). (Paragrafo) 5. Adempimenti delle prefetture. Per quanto concerne gli adempimenti delle prefetture si ribadisce come dallo scorso anno siano intervenute rilevanti variazioni al procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione, di cui al (Paragrafo) 1. Il decreto del Ministro dell'interno in data 5 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992, ha, infatti, delegato alle prefetture le funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi di enti locali, nonche' le funzioni di adozione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di legge. Tale delega ha vigore anche per le certificazioni dell'anno 1993, come recita il decreto stesso. Il suddetto decreto disciplina in modo preciso l'iter procedurale che conduce all'odozione dei provvedimenti sanzionatori. Ad ogni buon conto, si riassumono nei punti seguenti, le principali tappe del procedimento amministrativo di che trattasi. 5.1. Acquisizione, entro il termine perentorio del 31 marzo 1994, delle certificazioni, con le modalita' di cui al (Paragrafo) 4, prestando la massima attenzione alla data di acquisizione, fondamentale ai fini del procedimento amministrativo stesso. 5.2. Controlli di natura formale e di natura sostanziale delle certificazioni, con contestuale restituzione delle certificazioni che presentano anomalie formali, per essere sanate, e/o con contestuale comunicazione dell'inserimento dell'ente nell'elenco degli enti da sanzionare, solo ed esclusivamente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. I controlli stessi scaturiscono dalle istruzioni fornite con la presente circolare ed i relativi allegati, coordinati ed integrati con il dettato del predetto decreto del 5 agosto 1992 i cui allegati elencano i principali motivi di restituzione della certificazione per anomalie formali ed i principali motivi sostanziali di avviso di sanzione. Le relative lettere raccomandate con avviso di ricevimento devono essere spedite tassativamente entro trenta giorni dalla data di acquisizione delle certificazioni, allegando alla stessa un ulteriore modello di certificazione nel caso in cui questa deve essere ricompilata. 5.3. Valutazione delle eventuali rimostranze e controdeduzioni alla predetta lettera raccomandata, che gli enti hanno effettuato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata della prefettura, rilevabile dal relativo avviso di ricevimento. 5.4. Adozione dei provvedimenti di sanzione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della lettera con la quale gli enti hanno effettuato le proprie rimostranze e controdeduzioni oppure dalla data di scadenza del termine concesso, per quegli enti che non hanno dato risposta alcuna. 5.5. Trasmissione al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza lo- cale - Via C. Balbo, 39/ A - III piano - Roma, di un originale delle certificazioni e di una copia autenticata dei provvedimenti di sanzione, entro il termine del 31 luglio 1994, possibilmente a mezzo corriere speciale. Tale documentazione dovra' essere accompagnata tassativamente dai modelli riepilogativi di cui all'allegato 2 alla presente circolare ed all'allegato 3 al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1992. 5.6. Trattenere ai propri atti un esemplare delle certificazioni unitamente alle lettere di trasmissione ed a tutti gli elementi necessari ad accertare l'adempimento entro il termine prescritto. Particolare attenzione deve essere riservata alle buste su cui e' apposto il bollo-datario di accettazione agli uffici postali, in relazione al (Paragrafo) 4. (Paragrafo) 6. Adempimenti dei commissariati del Governo nelle prov- ince autonome di Trento e Bolzano. Si premette che con sentenza 4-17 giugno 1992, n. 279 - giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma - la Corte costituzionale ha dichiarato che spetta allo Stato provvedere alla raccolta dei dati concernenti i bilanci consuntivi e preventivi, per cui in analogia, si ritiene che spetta, comunque, allo Stato la raccolta dei dati di cui alle certificazioni di che trattasi, in quanto queste costituiscono un estratto delle predette certificazioni. Gli uffici sopraindicati sono, pertanto, invitati a voler provvedere agli adempimenti di cui ai seguenti punti, inerenti le certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1993, ai fini informativi e di raccolta dati. 6.1. Fornire assicurazione di adempimento alla presente circolare, non appena in possesso, comunicando nel contempo il numero di stampati ricevuti (circolare, decreto, modelli di certificazione per tipo di ente) e segnalandone l'ulteriore eventuale fabbisogno. 6.2. Comunicare telegraficamente entro e non oltre il 15 aprile 1994 al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza lo- cale e per i servizi finanziari, una situazione dalla quale risultino, distinti per tipo di ente: a) il numero complessivo delle certificazioni complete acquisite; b) il numero delle certificazioni complete acquisite entro il prescritto termine del 31 marzo 1994; c) il numero delle certificazioni complete acquisite oltre il termine prescritto (la somma del punto b) e del punto c) deve essere uguale a quella del punto a)); d) il numero degli enti inadempienti (pari alla differenza tra il numero degli enti presenti nella provincia ed il numero degli enti che hanno trasmesso le certificazioni, di cui al punto a)). 6.3. Effettuare il controllo sulle certificazioni secondo le istruzioni di cui alla presente circolare con la maggiore precisione possibile, considerato che i documenti devono essere assoggettati a lettura ottica. 6.4. Invitare le amministrazioni locali, ove necessario, a provvedere alla rettifica delle certificazioni erronee, previa sostituzione dell'atto e fornendo altri modelli in bianco. 6.5. Trattenere ai propri atti un esemplare delle certificazioni unitamente alle lettere di trasmissione ed a tutti gli elementi necessari ad accertare l'adempimento entro il termine prescritto. Particolare attenzione deve essere riservata alle buste su cui e' apposto il bollo-datario di accettazione agli uffici postali, in relazione al (Paragrafo) 4. 6.6. Inviare l'originale delle certificazioni al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Ufficio studi - piano III - Via Cesare Balbo n. 39 - Roma. Le certificazioni devono essere accompagnate tassativamente e per ciascun tipo di ente dai tre elenchi - in duplice copia - allegati alla presente circolare debitamente firmati, i quali hanno valore di attestazione. La trasmissione deve avvenire entro il termine del 30 aprile 1994, possibilmente a mezzo di corriere speciale. (Paragrafo) 7. Adempimenti della presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta. Si premette che il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, ha operato il trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di finanza regionale e comunale. Tuttavia, in assenza di apposita normativa regionale, gli enti locali della regione stessa sono, comunque, tenuti agli adempimenti di cui all'art. 33 del decreto legislativo n. 504/1992. Spetta, pertanto, alla pesidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta verificare, per enti di quella regione, il rispetto delle predette disposizioni, provvedendo all'acquisizione delle certificazioni dimostrative, curandone il controllo ed adottando gli eventuali provvedimenti di irrogazione della sanzione di cui all'art. 31 del predetto decreto legislativo. Per quanto attiene alla redazione delle certificazioni, si fa rierimento alle istruzioni di cui alla presente circolare. La presidenza stessa provvedera' a trasmettere un originale delle certificazioni, unitamente ad una copia autenticata dei provvedimenti sanzionatori, al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza lo- cale e per i servizi finanziari - Ufficio studi - piano III - Via Cesare Balbo n. 39 - Roma, entro il termine del 31 luglio 1994. Sara', inoltre, cura della presidenza della giunta segnalare i provvedimenti sanzionatori perfezionati comunicando tempestivamente ogni ulteriore sviluppo al riguardo. Quest'ufficio provvedera' a trasmettere le somme dovute dagli enti locali a titolo di sanzione, in base ai provvedimenti adottati, in sede di erogazione delle somme dovute a titolo di trasferimento erariale dello Stato agli enti locali. Il direttore generale: SORGE