Con decreto ministeriale 2 novembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elbis elettrocostruzioni, con sede in Ponderano (Vercelli) e stabilimento in Ponderano (Vercelli), per il periodo dal 10 maggio 1993 al 9 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 2 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lico, con sede in Alessandria e unita' in Alessandria, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 giugno 1993 al 31 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 2 novembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Camsa di C. Gibello & C., con sede in Torino e stabilimento in Torino, per il periodo dal 29 giugno 1993 al 28 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 5 novembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dressco, in concordato preventivo dal 13 dicembre 1990, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza) e stabilimento in Ospedaletto (Trento), per il periodo dal 26 novembre 1990 al 25 novembre 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 19 febbraio 1993, n. 12693. Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gaspardo, con sede in Morsano al Tagliamento (Pordenone) e unita' in Morsano al Tagliamento (Pordenone), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 giugno 1993 al 6 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Erredi, con sede in Ospedaletto Valsugana (Trento) e stabilimento in Ospedaletto Valsugana (Trento), per il periodo dal 22 ottobre 1993 al 27 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.T.O., con sede in Roma e stabilimento in Roma, per il periodo dal 28 aprile 1993 al 27 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Augello Italia, con sede in Latina e stabilimento in Latina, per il periodo dal 7 luglio 1993 al 6 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa' Regionale Idrominerale ex Pozzillo, con sede in Acireale (Catania) e stabilimento Catania, per il periodo dal 21 maggio 1993 al 20 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ali Ciemme, con sede in Vasto (Chieti) e stabilimenti in Atessa (Chieti), e S. Lazzaro di Savena (Bologna), per il periodo dal 23 luglio 1993 al 22 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.C.M.I., con sede in Cagliari e unita' in Portovesme (Cagliari), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 febbraio 1993 al 15 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Impresa Venturini, con sede in Gemona del Friuli (Udine) e stabilimento in Gemona del Friuli (Udine), per il periodo dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Moro, con sede in Codroipo (Udine) e stabilimento in Codroipo (Udine), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frar Friuli Animal Research, con sede in S. Pietro al Natisone (Udine) e unita' in S. Pietro al Natisone (Udine), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 luglio 1993 al 25 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.R. - Carmellini Resine, con sede in Riva del Garda (Trento) e unita' in Ala (Trento), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 febbraio 1993 all'11 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Cerioli, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e unita' in Bitonto (Bari) e Castelmaggiore (Bologna), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 giugno 1993 al 20 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Predalva metalmeccanica, con sede in Pian Camuno (Brescia) e stabilimento in Pian Camuno (Brescia), per il periodo dal 28 maggio 1992 al 29 giugno 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Erredi, con sede in Ospedaletto Valsugana (Trento) e stabilimento in Ospedaletto Valsugana (Trento), per il periodo dal 28 gennaio 1993 al 21 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.M.I. - Sewing Machines Italy, con sede in Monza (Milano) e stabilimento in Monza (Milano), per il periodo dal 22 gennaio 1993 al 21 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie di Salerno, con sede in Pellezzano (Salerno) e stabilimento in Pellezzano (Salerno), per il periodo dal 4 giugno 1992 al 3 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luigi Franchi, con sede in Brescia e unita' di Brescia, per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Modulo 3, con sede in Moscufo (Pescara) e stabilimento in Moscufo (Pescara), per il periodo dal 27 aprile 1993 al 26 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio F.lli Scafora, con sede in Casalnuovo (Napoli) e unita' in Casalnuovo (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 giugno 1993 al 9 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini centro sud unita' mensa c/o Pirelli pneumatici, con sede in Milano e unita' di Villafranca Tirrena (Messina), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali in favore di dieci lavoratori su un organico di undici unita', per il periodo dal 14 novembre 1991 al 30 novembre 1992. Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Geroservice, con sede in Bari e unita' di Bari, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali per 154 unita' (40 operai e 114 impiegati); da 36 ore a 20 ore settimanali per 514 unita' (408 operai e 106 impiegati); da 34 ore a 20 ore settimanali per 155 unita' (152 operai e 3 impiegati); da 30 ore a 20 ore settimanali per 111 unita' (109 operai e 2 impiegati), per il periodo dal 17 ottobre 1992 al 16 aprile 1993. Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Esaro operante nei comuni di Sibari e S. Agata d'Esaro, impegnato nei lavori di costruzione della diga sull'Alto Esaro P.S. 26/3100 resisi disponibili dal 19 dicembre 1990 o entro i sei mesi successivi e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Esaro operante nei comuni di Sibari e S. Agata d'Esaro, impegnato nei lavori di costruzione della diga sull'Alto Esaro P.S. 26/3100 resisi disponibili dal 19 dicembre 1990 o entro i sei mesi successivi e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie Sangabriele, con sede in S. Giorgio di Nogaro (Udine) e unita' in S. Giorgio a Nogaro (Udine), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 luglio 1993 al 30 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Iannece Antonio, con sede in Calitri (Avellino) e unita' in Calitri (Avellino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 marzo 1993 al 16 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine Frilli, con sede in S. Gimignano (Siena) e unita' in S. Gimignano (Siena), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 giugno 1993 al 15 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giada, con sede in Napoli e stabilimento in Napoli per il periodo dal 25 maggio 1993 al 24 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Capperi, con sede in Legnano (Milano) e unita' in Legnano (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1993 al 14 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Ceramiche Elsa, con sede in Empoli (Firenze) e stabilimenti in Empoli (Firenze) localita' Ponte a Elsa e in Empoli (Firenze) localita' Terrafina, per il periodo dal 12 marzo 1993 all'11 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iato, con sede in Nusco (Avellino) e stabilimento in Nusco (Avellino), per il periodo dal 4 giugno 1993 al 3 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Silca Confezioni, con sede in Oliveto Citra (Salerno) e stabilimento in Oliveto Citra (Salerno), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Super- color, con sede in Roma e stabilimento in Roma, per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Corimer, con sede in S. Giorgio Jonico (Taranto) e stabilimento in S. Giorgio Jonico (Taranto), per il periodo dal 21 aprile 1993 al 20 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pasbo, con sede in Carmiano (Lecce) e stabilimento in Carmiano (Lecce), per il periodo dal 16 luglio 1993 1993 al 15 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Over Confezioni, con sede in Serrano (Lecce) e stabilimento in Serrano (Lecce), per il periodo dal 25 maggio 1993 al 24 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Ottavio, con sede in Casarano (Lecce) e unita' in Casarano (Lecce), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 maggio 1993 al 24 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. A. Marcioni & C., con sede in Novara e unita' in Novara, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 giugno 1993 al 15 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Futura 92, con sede in Aosta e unita' in Bruino (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 ottobre 1992 al 12 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italy Wheels, con sede in Aosta e unita' in Asti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 luglio 1993 al 28 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. C.A.M., con sede in Castell'Alfero (Asti) e unita' in Castell'Alfero (Asti), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 maggio 1993 al 19 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elektricar, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unita' in Settimo Torinese (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 luglio 1993 al 24 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Long Life, con sede in Torino e stabilimento in Torino, per il periodo dal 30 luglio 1993 al 29 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conver, con sede in Torino e stabilimento in Feletto (Torino), per il periodo dal 27 settembre 1993 al 26 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rolls Italiana, con sede in Pianezza (Torino) e stabilimento in Pianezza (Torino), per il periodo dal 22 luglio 1993 al 21 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elki, con sede in Torino e stabilimento in Beinasco (Torino), per il periodo dal 17 luglio 1993 al 16 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Bo Antonio e Giovanni, con sede in Beinasco (Torino) e stabilimento in Beinasco (Torino), per il periodo dal 30 settembre 1993 al 29 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indi, con sede in Gravellona Toce (Novara) e stabilimento in Gravellona Toce (Novara), per il periodo dal 15 luglio 1993 al 14 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Thelex di Garassino Maria, con sede in Torino e unita' in Torino, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 giugno 1993 all'11 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Calzaturificio Delba di Battaglia Luigi, con sede in Barletta (Bari) e unita' in Barletta (Bari), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 febbraio 1993 al 23 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.