In relazione a quanto previsto dal decreto del Ministro del tesoro
in data 29 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 266 del 12 novembre 1993, si forniscono le note
tecniche riguardanti le modalita' di utilizzo dei codici anagrafici.
I codici dell'Ufficio italiano dei cambi sono stati costruiti a
fini statistici e vengono utilizzati nel contesto applicativo di tale
decreto finche' non saranno stabiliti criteri per una codifica
specifica.
Per gli effetti di cui al punto 1) del decreto, sono corrispondenti
bancari esteri i soggetti i cui codici sono presenti nell'anagrafe
tenuta dall'Ufficio italiano dei cambi, articolati su nove posizioni
e contraddistinti all'ottava posizione dai valori A (Banche estere),
B (Filiali estere di Banche italiane), nonche' le seguenti banche
multilaterali di sviluppo:
Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo - (cod.:
916IBRDY0);
Societa' finanziaria internazionale (cod.: 945IFCWY0);
Banca interamericana di sviluppo (cod.: 929IADBY0);
Banca asiatica di sviluppo (cod.: 911ASDBY0);
Banca africana di sviluppo (cod.: 910AFDBY0);
Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa (cod.: 9740101Y0);
Nordic Investment Bank (cod.: 814NOINY0);
Banca di sviluppo dei Caraibi (cod.: 946CDBAY0);
Banca europea d'investimenti (cod.: 913BEILY0);
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (cod.:
8160001Y0).
A tali soggetti vanno aggiunti, in ragione dell'operativita'
internazionale svolta:
Cedel S.A. - Lussemburgo (cod.: 092CEDEX0);
Euroclear Clearance System - Bruxelles (cod.: 009MGTX0).
E' compresa in questo elenco la Banca dei regolamenti
internazionali - Basilea (cod.: 919BISBY0).
Per quanto concerne i corrispondenti esteri di cui al punto 2) del
predetto decreto (organismi internazionali, autorita' governative di
Stati esteri, uffici postali esteri) si precisa quanto segue:
gli organismi internazionali sono contraddistinti nell'anagrafe
tenuta dall'U.I.C. da codici alfanumerici articolati su nove
posizioni aventi alle prime tre posizioni valori da 800 a 999 e,
all'ottava, rispettivamente Y (organismi internazionali finanziari) o
W (organismi internazionali non finanziari);
le autorita' governative di Stati esteri (governi, enti
governativi, organi statali, ministeri, ambasciate, consolati,
rappresentanze diplomatiche) e gli uffici postali esteri, fino a
quando non saranno stabiliti criteri diversi, si intendono
ricompresi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al
predetto decreto ministeriale nella categoria "Stati esteri" prevista
nell'anagrafe dei corrispondenti esteri dell'Ufficio italiano dei
cambi.
Detti codici individuano attualmente solo il Paese estero cui
l'ente appartiene e sono articolati su nove posizioni aventi, alle
prime tre, valori da 001 a 798, ed alle restanti sei il valore
0001W0. La loro struttura prevede, peraltro, la possibilita' che in
futuro vengano adottate, per determinati soggetti, codifiche piu'
dettagliate; al momento codici specifici sono riservati ai seguenti
soggetti:
Francia - Department PP.TT. (La Poste) 0291899W0;
Repubblica Sudafricana - Uffici postali 0780129W0;
Germania - Deutsche Bundespost 0940855W0.
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Gli intermediari abilitati possono reperire i codici in parola
dalle anagrafi che gia' ricevono periodicamente dall'Ufficio.
Coloro che non disponessero di tali dati potranno richiedere il
relativo supporto magnetico (floppy disk) a:
Ufficio italiano dei cambi - Servizio elaborazioni statistiche -
Ufficio codifiche e informazioni estere - Via Quattro Fontane, 123 -
00184 ROMA utilizzando, per posta o per fac-simile (n. 06/46634734
oppure 06/4819439) copia del modulo allegato.
I codici in esame, da inserire nell'attributo relativo alla
denominazione (D11), congiuntamente al codice del Paese estero
(attributo D13), sono sostitutivi dei dati identificativi
(denominazione, sede, codice fiscale, estremi del documento); essi
debbono essere utilizzati all'atto della registrazione delle
operazioni e dei rapporti descritti rispettivamente ai punti 1, 3a
alinea (movimentazione di contanti e di titoli al portatore) e 2
(operazioni e rapporti posti in essere con organismi internazionali,
autorita' governative di Stati esteri, uffici postali esteri) del
predetto decreto del Ministro del tesoro.
Per quanto riguarda in particolare la registrazione delle
operazioni previste al punto 1 (3a alinea) del citato decreto, dovra'
essere utilizzata la seguente causale:
Cod. Descrizione Operazioni Operazioni
causale causale eseguite eseguite
analitica analitica su conto per cassa
segno voce segno voce
- - - - - -
U5 Versamento o consegna/ A 90 A 90
prelievo o ritiro
di contante e/o titoli
al portatore da parte
di banche o succursali
situate all'estero
U5 Versamento o consegna/ D 95 D 95
prelievo o ritiro
di contante e/o titoli
al portatore da parte
di banche o succursali
situate all'estero
Per tutti gli altri attributi, restano applicabili le disposizioni
contenute nel decreto ministeriale del 7 luglio 1992 (Gazzetta
Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992) e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' nelle circolari Ufficio italiano dei cambi del
6 agoto 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1992) e del 25
febbraio 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993).
In ogni caso l'acquisizione delle generalita' secondo le modalita'
previste al punto 4) del decreto del Ministro del tesoro del 29
ottobre 1993 non richiede l'assunzione degli estremi del documento
identificativo. In tali casi gli attributi relativi al documento di
identificazione della persona fisica titolare, o che ha agito per
conto, dovranno essere cosi' valorizzati:
Attributo Valore
- -
D41/E41 06
D42/E42 il codice U.I.C. del Paese estero (3 posizioni) in cui e'
stata eseguita la rilevazione dei dati, seguito dal
codice U.I.C. (9 posizioni) del soggetto estero che ha
eseguito la rilevazione
D43/E43 zeri
D44/E44 "identificazione estera"
Anche per i conti, depositi, altri rapporti continuativi gia' in
essere, se accesi dall'estero, si potra' omettere di richiedere gli
estremi del documento identificativo.
Si precisa inoltre, ai fini applicativi del ripetuto decreto, che
nell'accezione di "succursale" deve ricomprendersi anche l'ufficio di
rappresentanza alle dirette dipendenze della casa madre.
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Per consentire la registrazione con gli stessi contenuti previsti
per gli ordini di accreditamento/pagamento, nel caso di giri tra
conti diversamente intestati presso uno stesso intermediario, viene
istituita la seguente causale:
Cod. Descrizione Operazioni
causale causale eseguite
analitica analitica su conto
segno voce
- - - -
AF Disposizione giro tra conti diversamente
intestati (stesso intermediario) D 35
ordinante
AF Disposizione giro tra conti diversamente
intestati (stesso intermediario) A 30
benificiario
Di conseguenza, la causale analitica 34 va utilizzata solo per le
disposizioni di giro tra conti, recanti la stessa intestazione,
presso il medesimo intermediario.
Inoltre, al fine di permettere la registrazione specifica delle
operazioni di acquisto/vendita di oro e metalli preziosi, viene
istituita la seguente causale:
Cod. Descrizione Operazioni Operazioni
causale causale eseguite eseguite
analitica analitica su conto per cassa
segno voce segno voce
- - - - - -
AG Acquisto/vendita D 25 A 20
d'oro e metalli
preziosi
AG Acquisto/vendita A 20 D 25
d'oro e metalli
preziosi
Il direttore: CIAMPICALI