IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Viste le domande in data 22 luglio 1993 e le successive modificazioni presentate dalla Eurovita Italcasse assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di capitalizzazione e di condizioni di polizza; Viste le lettere n. 333526 del 15 settembre 1993 e n. 334245 del 16 novembre 1993 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di capitalizzazione e condizioni di polizza presentate dalla Eurovita Italcasse assicurazioni S.p.a., con sede in Roma: 1) condizioni generali per operazioni di capitalizzazione finanziaria; 2) tariffe di capitalizzazione finanziaria a premio unico comprese le condizioni di applicazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%); 3) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al pecedente punto 2); 4) tariffe di capitalizzazione finanziaria a premio unico ricorrente, comprese le condizioni di applicazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%); 5) condizioni speciali di polizza, comprensive delle clausole di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 4); 6) tassi di frazionamento del premio da applicare alle tariffe di cui al precedente punto 4). In relazione a tali tassi di frazionamento si precisa che l'ammortamento dei premi in rate sub-annuali e' destinato esclusivamente in senso finanziario. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 dicembre 1993 Il direttore generale: CINTI