IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito in legge
29  dicembre  1987,  n. 531, ed in particolare l'art. 9, che prevede,
tra  l'altro,  la  facolta'  di  sottoporre  a  forme   speciali   di
farmacovigilanza i medicinali il cui impiego presenti rischi elevati;
  Visto  il  decreto  legislativo  29  maggio  1991,  n.  178,  ed in
particolare l'art. 16;
  Considerato che il Consiglio superiore di sanita', nelle sedute del
26 gennaio  1989,  25  settembre  e  23  ottobre  1991,  valutate  le
segnalazioni  di gravi effetti indesiderati nei soggetti trattati con
specialita' medicinali a base di  ormone  somatotropo,  ha  giudicato
accettabile  il  rapporto rischio/beneficio correlato all'uso di tali
specialita', a condizione che il loro impiego sia limitato ai casi di
"deficit staturale dovuto a ridotta o mancata increzione  dell'ormone
somatotropo nei soggetti che non abbiano completato la puberta'" e di
"Sindrome  di  Turner",  riservando  la relativa prescrizione ai soli
centri universitari  od  ospedalieri  specializzati  ed  indicati  in
appositi elenchi regionali;
  Considerato  che  a  seguito  dei  riscontri  effettuati in sede di
monitoraggio  nazionale  sui  dati  di  vendita   delle   specialita'
medicinali  a  base  di  ormone  somatotropo,  apparentemente elevati
rispetto alle frequenze delle  indicate  patologie,  ed  al  fine  di
evitare  che  un  uso  incontrollato  delle  stesse possa determinare
situazioni di pericolo per la salute pubblica e spreco di risorse, si
rende necessario adottare prescrizioni di carattere generale volte  a
limitarne l'impiego ai casi effettivamente necessari;
  Considerato  che  in  conformita'  al  citato  parere  espresso dal
Consiglio superiore di sanita' in  data  26  gennaio  1989  e'  stato
costituito   presso  l'Istituto  superiore  di  sanita'  un  apposito
registro  nazionale  per  la  raccolta  dei  dati   ai   fini   della
farmacovigilanza relativa alle predette specialita' medicinali;
  Considerato   che  tutti  i  pazienti  in  trattamento  con  ormone
somatotropo  devono  essere  iscritti  in  registri  regionali,   con
indicazione delle specialita' farmaceutiche utilizzate;
  Considerato  che  i protocolli diagnostici e terapeutici utilizzati
dovranno essere sottoposti al Consiglio superiore di sanita' ai  fini
della loro armonizzazione ed unificazione;
  Ritenute  insufficienti  le  informazioni  pervenute  circa  i dati
relativi  ai  singoli  trattamenti  con  ormone  somatotropo   ed   i
protocolli  adottati  dai  centri  a  suo tempo individuati a livello
territoriale;
  Ritenuto  opportuno  subordinare  la  vendita   delle   specialita'
medicinali  a  base del predetto ormone alla presentazione di ricetta
medica rilasciata da centri universitari e ospedalieri, specializzati
nel trattamento degli ipostaturalismi, individuati  dalle  regioni  e
dalle province autonome di Trento e Bolzano;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A decorrere dal 1 gennaio 1994 la vendita di specialita' medicinali
a   base  di  ormone  somatotropo  e'  consentita  esclusivamente  su
presentazione di ricetta medica rilasciata dai centri universitari  e
ospedalieri  individuati  dalle  regioni e dalle province autonome di
Trento e Bolzano.