IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito in legge 29 dicembre 1987, n. 531, ed in particolare l'art. 9, che prevede, tra l'altro, la facolta' di sottoporre a forme speciali di farmacovigilanza i medicinali il cui impiego presenti rischi elevati; Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, ed in particolare l'art. 16; Considerato che il Consiglio superiore di sanita', nelle sedute del 26 gennaio 1989, 25 settembre e 23 ottobre 1991, valutate le segnalazioni di gravi effetti indesiderati nei soggetti trattati con specialita' medicinali a base di ormone somatotropo, ha giudicato accettabile il rapporto rischio/beneficio correlato all'uso di tali specialita', a condizione che il loro impiego sia limitato ai casi di "deficit staturale dovuto a ridotta o mancata increzione dell'ormone somatotropo nei soggetti che non abbiano completato la puberta'" e di "Sindrome di Turner", riservando la relativa prescrizione ai soli centri universitari od ospedalieri specializzati ed indicati in appositi elenchi regionali; Considerato che a seguito dei riscontri effettuati in sede di monitoraggio nazionale sui dati di vendita delle specialita' medicinali a base di ormone somatotropo, apparentemente elevati rispetto alle frequenze delle indicate patologie, ed al fine di evitare che un uso incontrollato delle stesse possa determinare situazioni di pericolo per la salute pubblica e spreco di risorse, si rende necessario adottare prescrizioni di carattere generale volte a limitarne l'impiego ai casi effettivamente necessari; Considerato che in conformita' al citato parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' in data 26 gennaio 1989 e' stato costituito presso l'Istituto superiore di sanita' un apposito registro nazionale per la raccolta dei dati ai fini della farmacovigilanza relativa alle predette specialita' medicinali; Considerato che tutti i pazienti in trattamento con ormone somatotropo devono essere iscritti in registri regionali, con indicazione delle specialita' farmaceutiche utilizzate; Considerato che i protocolli diagnostici e terapeutici utilizzati dovranno essere sottoposti al Consiglio superiore di sanita' ai fini della loro armonizzazione ed unificazione; Ritenute insufficienti le informazioni pervenute circa i dati relativi ai singoli trattamenti con ormone somatotropo ed i protocolli adottati dai centri a suo tempo individuati a livello territoriale; Ritenuto opportuno subordinare la vendita delle specialita' medicinali a base del predetto ormone alla presentazione di ricetta medica rilasciata da centri universitari e ospedalieri, specializzati nel trattamento degli ipostaturalismi, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano; Decreta: Art. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 la vendita di specialita' medicinali a base di ormone somatotropo e' consentita esclusivamente su presentazione di ricetta medica rilasciata dai centri universitari e ospedalieri individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.