IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante "Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988)";
  Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1989, 20 giugno  1991  e  25
luglio  1991,  con  i  quali e' stata autorizzata, ai sensi e per gli
effetti  dell'art.  17,  commi  38  e  42,  della  citata  legge,  la
concessione  da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della
regione Lombardia, di  mutui  finalizzati  alla  attuazione  di  vari
interventi  acquedottistici  fra i quali quello riguardante i "lavori
di  riordino,  potenziamento  e  ammodernamento  dell'acquedotto  del
comune  di  Val  di Nizza (Pavia)", dell'importo complessivo di 1.345
milioni di lire;
  Vista la deliberazione n. 418173300  dell'8  giugno  1990,  con  la
quale  la  Cassa  depositi  e  prestiti  ha  assentito un mutuo di L.
1.210.500.000 al sopracitato progetto;
  Visto che i  lavori  venivano  regolarmente  appaltati  all'impresa
Castelli  S.p.a.  di  Val  di  Nizza per l'importo contrattuale di L.
904.092.322;
  Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante  "Disposizioni  in
materia  di  finanza  pubblica",  in  particolare l'art. 20, comma 1,
secondo il quale "le economie  verificatesi  nella  realizzazione  di
opere  pubbliche  finanziate  con  ricorso a mutui con ammortamento a
carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni  legis-
lative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante
al   progetto   originario,   previa   autorizzazione  del  Ministero
competente, secondo le medesime procedure  previste  dalla  legge  di
riferimento";
  Vista  la  perizia settembre 1992, redatta dall'ing. Angelo Sala di
Sonnazzaro de' Burgondi (Pavia) per i lavori suppletivi e di variante
riguardanti numerose variazioni del tracciato delle condotte previste
dal progetto originario;
  Vista la delibera n. 104 del 2 ottobre 1992 con la quale il  comune
di  Val di Nizza ha approvato la perizia di variante e suppletiva dei
lavori in oggetto per un importo complessivo di lire  1.345  milioni,
nella  quale  si propone l'utilizzo delle economie verificatesi nella
realizzazione delle opere, dovute principalmente al ribasso d'asta ed
alle minori spese tecniche, per l'esecuzione di  maggiori  lavori  il
cui  importo  passa da L. 904.092.322 a L. 1.171.250.000, che rientra
nei limiti del mutuo assentito dalla Cassa depositi e prestiti;
  Vista la nota n. 8626/1862 del 1 dicembre  1992  con  la  quale  il
dirigente  del  servizio  provinciale  del  genio  civile di Pavia ha
espresso  parere  favorevole,  in   linea   tecnica,   nei   riguardi
dell'approvazione della suddetta perizia di variante e suppletiva;
  Vista  la  delibera 8 giugno 1993, n. 37382, con la quale la giunta
della  regione  Lombardia  ha  chiesto  di  essere   autorizzata   ad
utilizzare  le  economie  di  appalto  per  i  lavori suppletivi e di
variante al surrichiamato  progetto  del  comune  di  Val  di  Nizza,
finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti, descritti nella
citata perizia;
  Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della
perizia  in  argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in
essa  previsti  ai  requisiti   di   ammissibilita'   fissati   dalla
deliberazione CIPE del 14 giugno 1988;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30
dicembre 1991,  n.  412,  la  regione  Lombardia  e'  autorizzata  ad
utilizzare  le  economie  derivanti dall'appalto delle opere previste
dai "lavori di riordino, potenziamento ed ampliamento dell'acquedotto
del comune di Val di Nizza (Pavia)" finanziato con mutuo della  Cassa
depositi  e  prestiti di lire 1.345 milioni con delibera n. 418173300
per l'esecuzione dei lavori suppletivi  e  di  variante  al  progetto
medesimo di cui alla perizia richiamata nelle premesse.
   Roma, 19 novembre 1993
                                                  Il Ministro: SAVONA