IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Vista la legge 30 luglio 1990, n.  221,  recante  nuove  norme  per
l'attuazione della politica mineraria;
  Visto  l'art.  2,  comma  2,  della  legge  stessa  che, al fine di
incentivare  la  ripresa  economica  ed  occupazionale  del  comparto
minerari,  demanda  al  CIPI  il  compito  di  fissare  gli indirizzi
generali di coordinamento e di sostegno atti a favorire il sorgere di
attivita' economiche sostitutive dell'attivita' mineraria;
  Vista la deliberazione in data 4 dicembre  1990  con  la  quale  il
CIPE,  ai  sensi  dell'art.  1  della  citata  legge  n. 221/1990, ha
aggiornato  gli  indirizzi  generali  della  politica  nazionale  del
settore  minerario ed ha fissato, per quanto concerne il recupero dei
livelli occupazionali nei bacini minerari in crisi, i criteri per  la
valutazione  delle  domande  di contributo per la realizzazione delle
attivita' sostitutive;
  Vista la deliberazione in data 20 dicembre 1990  con  la  quale  il
CIPI,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 3, della legge n. 221/1990, ha
ripartito la somma di lire 150 miliardi stanziata per gli  interventi
di   sostegno   alle   attivita'  minerarie  nel  triennio  1989-1991
assegnando la quota di lire  67,5  miliardi  per  l'attuazione  delle
attivita' sostitutive nei bacini minerari in crisi;
  Viste le delibere del CIPE del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991
e  del 25 marzo 1992, con le quali sono individuati i bacini minerari
interessati da processi di ristrutturazione;
  Vista la delibera del CIPI del 20 dicembre 1991 con  la  quale,  in
conformita'  del  disposto  dell'art.  2,  comma  2,  della  legge n.
221/1990, sono stati fissati gli indirizzi generali di  coordinamento
e  di  sostegno atti a favorire la ripresa economica ed occupazionale
nelle aree di crisi e sono state inoltre individuate, su proposta del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   le
iniziative  sostitutive  dell'attivita'  mineraria  cui  concedere  i
contributi  previsti  dall'art.  1  della  legge  n.  41/1989,   come
modificato dall'art. 3, comma 7, della legge n. 221/1990;
  Vista  la  comunicazione  in  data  27  luglio 1993 con la quale il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato propone  di
ammettere  a  contributo  alcune  iniziative  riconosciute idonee dal
Consiglio superiore delle miniere nella seduta del 22 giugno 1993;
  Ritenuto che tali  iniziative  concorrono  ad  alleviare  la  crisi
occupazionale   nei   principali  bacini  minerari,  promuovendo  nel
contempo uno sviluppo economico diffuso nei medesimi territori;
  Su  proposta  del  Sottosegretario  di  Stato   all'industria,   al
commercio e all'artigianato;
                              Delibera:
  Ai  sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 41,
come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990,  n.
221,  e'  riconosciuto il contributo in conto capitale alle attivita'
elencate  nel  prospetto  allegato  che  fa  parte  integrante  della
presente deliberazione.
   Roma, 3 agosto 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA