IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Vista la legge 30 luglio 1990, n. 221, recante nuove norme per l'attuazione della politica mineraria; Visto l'art. 2, comma 2, della legge stessa che, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale del comparto minerari, demanda al CIPI il compito di fissare gli indirizzi generali di coordinamento e di sostegno atti a favorire il sorgere di attivita' economiche sostitutive dell'attivita' mineraria; Vista la deliberazione in data 4 dicembre 1990 con la quale il CIPE, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 221/1990, ha aggiornato gli indirizzi generali della politica nazionale del settore minerario ed ha fissato, per quanto concerne il recupero dei livelli occupazionali nei bacini minerari in crisi, i criteri per la valutazione delle domande di contributo per la realizzazione delle attivita' sostitutive; Vista la deliberazione in data 20 dicembre 1990 con la quale il CIPI, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 221/1990, ha ripartito la somma di lire 150 miliardi stanziata per gli interventi di sostegno alle attivita' minerarie nel triennio 1989-1991 assegnando la quota di lire 67,5 miliardi per l'attuazione delle attivita' sostitutive nei bacini minerari in crisi; Viste le delibere del CIPE del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992, con le quali sono individuati i bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione; Vista la delibera del CIPI del 20 dicembre 1991 con la quale, in conformita' del disposto dell'art. 2, comma 2, della legge n. 221/1990, sono stati fissati gli indirizzi generali di coordinamento e di sostegno atti a favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree di crisi e sono state inoltre individuate, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le iniziative sostitutive dell'attivita' mineraria cui concedere i contributi previsti dall'art. 1 della legge n. 41/1989, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge n. 221/1990; Vista la comunicazione in data 27 luglio 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato propone di ammettere a contributo alcune iniziative riconosciute idonee dal Consiglio superiore delle miniere nella seduta del 22 giugno 1993; Ritenuto che tali iniziative concorrono ad alleviare la crisi occupazionale nei principali bacini minerari, promuovendo nel contempo uno sviluppo economico diffuso nei medesimi territori; Su proposta del Sottosegretario di Stato all'industria, al commercio e all'artigianato; Delibera: Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, e' riconosciuto il contributo in conto capitale alle attivita' elencate nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione. Roma, 3 agosto 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA