IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e  modificato  con  regio
decreto  13  ottobre  1927,  n.  2229,  e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, ed in particolare l'art. 18;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Viste le deliberazioni  di  modifica  di  statuto  formulate  dalle
autorita'  accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia relative
alla  trasformazione  della  scuola  diretta  a  fini   speciali   in
informatica  nel  corrispondente  diploma universitario in ingegneria
informatica ed automatica, della scuola diretta a fini  speciali  per
tecnico   di   laboratorio   biomedico   nel  corrispondente  diploma
universitario per tecnico  di  laboratorio  biomedico,  della  scuola
diretta  a  fini speciali per ortottisti - assistenti di oftalmologia
nel corrispondente diploma universitario per ortottista ed assistente
in oftalmologia, della scuola diretta a  fini  speciali  per  tecnico
delle   apparecchiature   biomediche   nel   corrispondente   diploma
universitario in ingegneria biomedica;
  Visti i decreti rettorali di modifica di statuto  pubblicati  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  268  del  13  novembre  1992  e n. 30 del 16
febbraio 1993, relativi alla trasformazione delle scuole  sopracitate
nei corrispondenti diplomi universitari; scuole che pertanto verranno
progressivamente disattivate;
  Ritenuto di dover provvedere alla soppressione degli articoli dello
statuto  relativi  alle scuole dirette a fini speciali trasformate in
diplomi universitari;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nella premessa, e' ulteriormente
modificato  come  appresso  con  conseguente   riformulazione   della
numerazione degli articoli:
                           Articolo unico
  1.  All'art.  777  relativo  all'elenco delle scuole dirette a fini
speciali sono soppresse le denominazioni delle scuole dirette a  fini
speciali  in  informatica,  di  tecnico di laboratorio biomedico, per
ortottisti  -  assistenti  di  oftalmologia  e  per   tecnico   delle
apparecchiature biomediche.
  2. Gli articoli dal n. 788 al n. 796 relativi alla scuola diretta a
fini speciali in informatica sono soppressi.
  3. Gli articoli dal n. 797 al n. 803 relativi alla scuola diretta a
fini speciali di tecnico di laboratorio biomedico sono soppressi.
  4. Gli articoli dal n. 828 al n. 842 relativi alla scuola diretta a
fini  speciali  per  ortottisti  -  assistenti  di  oftalmologia sono
soppressi.
  5. Gli articoli dal n. 925 al n. 934 relativi alla scuola diretta a
fini  speciali  per  tecnico  delle  apparecchiature  biomediche sono
soppressi.
   Pavia, 13 ottobre 1993
                                                   Il rettore: SCHMID