IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ed in particolare l'art. 18; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Viste le deliberazioni di modifica di statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia relative alla trasformazione della scuola diretta a fini speciali in informatica nel corrispondente diploma universitario in ingegneria informatica ed automatica, della scuola diretta a fini speciali per tecnico di laboratorio biomedico nel corrispondente diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico, della scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti di oftalmologia nel corrispondente diploma universitario per ortottista ed assistente in oftalmologia, della scuola diretta a fini speciali per tecnico delle apparecchiature biomediche nel corrispondente diploma universitario in ingegneria biomedica; Visti i decreti rettorali di modifica di statuto pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 13 novembre 1992 e n. 30 del 16 febbraio 1993, relativi alla trasformazione delle scuole sopracitate nei corrispondenti diplomi universitari; scuole che pertanto verranno progressivamente disattivate; Ritenuto di dover provvedere alla soppressione degli articoli dello statuto relativi alle scuole dirette a fini speciali trasformate in diplomi universitari; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti indicati nella premessa, e' ulteriormente modificato come appresso con conseguente riformulazione della numerazione degli articoli: Articolo unico 1. All'art. 777 relativo all'elenco delle scuole dirette a fini speciali sono soppresse le denominazioni delle scuole dirette a fini speciali in informatica, di tecnico di laboratorio biomedico, per ortottisti - assistenti di oftalmologia e per tecnico delle apparecchiature biomediche. 2. Gli articoli dal n. 788 al n. 796 relativi alla scuola diretta a fini speciali in informatica sono soppressi. 3. Gli articoli dal n. 797 al n. 803 relativi alla scuola diretta a fini speciali di tecnico di laboratorio biomedico sono soppressi. 4. Gli articoli dal n. 828 al n. 842 relativi alla scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti di oftalmologia sono soppressi. 5. Gli articoli dal n. 925 al n. 934 relativi alla scuola diretta a fini speciali per tecnico delle apparecchiature biomediche sono soppressi. Pavia, 13 ottobre 1993 Il rettore: SCHMID