IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura finalizzati ad assicurare continuita' pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo ed in quello forestale ed in particolare l'art. 4, comma 3, che prevede il sostegno e lo sviluppo delle associazioni riconosciute di produttori agricoli e relative unioni riconosciute; Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare l'art. 1 che differisce le disposizioni di cui alla legge n. 752/1986 sino alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione d'interventi in agricoltura e comunque non oltre il 1992; Viste le deliberazioni del CIPE del 31 gennaio 1992 e del 13 luglio 1993, allegati C/2, lettera b), punto 2); Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' per la concessione dei contributi a favore delle associazioni riconosciute di produttori agricoli per l'acquisizione, realizzazione e potenziamento di strutture di concentrazione e valorizzazione dell'offerta di prodotti agricoli; Decreta: Art. 1. Criteri e priorita' 1. Il procedimento amministrativo relativo alla concessione di contributi a favore delle associazioni riconosciute di produttori agricoli per l'acquisizione, realizzazione e potenziamento di strutture di concentrazione e valorizzazione dell'offerta di prodotti agricoli sono definiti secondo criteri e priorita' di cui ai commi successivi. 2. Sono ammessi a contributo soltanto i progetti relativi alla realizzazione, all'acquisto e/o al potenziamento di impianti ed attrezzature per la concentrazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli da inviare al mercato del fresco o all'industria di trasformazione; pertanto, non saranno presi in considerazione, in conformita' ai principi della delibera CIPE, i progetti o le parti di essi concernenti impianti e macchinari per la trasformazione industriale dei prodotti. 3. Nella valutazione delle istanze sara' data priorita' alle istanze delle associazioni che rispondano ai seguenti criteri: strutture che siano sottodimensionate rispetto al volume di produzione rappresentata; attivita' che concorra alla creazione di nuovi sbocchi di mercato, favorendo la commercializzazione di nuovi prodotti di qualita', compresi quelli ottenuti dall'agricoltura c.d. biologica; investimenti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa attinente all'applicazione delle norme di qualita'; investimenti che siano orientati a contenere i costi dei prodotti commercializzati allo stato fresco; investimenti che comportino un miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie attinenti alle fasi di lavorazione, conservazione e commercializzazione; investimenti che siano comunque rivolti a sviluppare innovazioni di processo e di prodotto. 4. Per la rispondenza dei progetti presentati ai criteri previsti al comma 3, sara' richiesto il parere di massima delle competenti regioni. Ove il predetto parere non pervenga nei tempi indicati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la rispondenza sara' verificata dal competente ufficio del Ministero. 5. I progetti che si riterranno conformi ai principi riportati al comma 3, saranno ammessi a finanziamento secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. 6. Il contributo ministeriale e' commisurato al 75% della spesa ritenuta ammissibile nelle zone del Sud e al 50% della spesa ritenuta ammissibile nelle zone del Centro-Nord.