IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente  nuove  norme  in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede  la
determinazione  dei  criteri  e della modalita' per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
  Vista la legge 8 novembre  1986,  n.  752,  concernente  interventi
programmati  in  agricoltura  finalizzati  ad  assicurare continuita'
pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel  settore
agricolo  ed in quello forestale ed in particolare l'art. 4, comma 3,
che prevede il sostegno e lo sviluppo delle associazioni riconosciute
di produttori agricoli e relative unioni riconosciute;
  Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare  l'art.  1
che  differisce  le  disposizioni  di cui alla legge n. 752/1986 sino
alla data di entrata  in  vigore  della  legge  sul  nuovo  programma
pluriennale  per  l'attuazione d'interventi in agricoltura e comunque
non oltre il 1992;
  Viste le deliberazioni del CIPE del 31 gennaio 1992 e del 13 luglio
1993, allegati C/2, lettera b), punto 2);
  Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' per la
concessione dei contributi a favore delle  associazioni  riconosciute
di   produttori   agricoli   per   l'acquisizione,   realizzazione  e
potenziamento  di  strutture  di  concentrazione   e   valorizzazione
dell'offerta di prodotti agricoli;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Criteri e priorita'
  1.  Il  procedimento  amministrativo  relativo  alla concessione di
contributi a favore delle  associazioni  riconosciute  di  produttori
agricoli   per   l'acquisizione,  realizzazione  e  potenziamento  di
strutture di concentrazione e valorizzazione dell'offerta di prodotti
agricoli sono definiti secondo criteri e priorita' di  cui  ai  commi
successivi.
  2.  Sono  ammessi  a  contributo  soltanto i progetti relativi alla
realizzazione, all'acquisto  e/o  al  potenziamento  di  impianti  ed
attrezzature per la concentrazione, lavorazione e commercializzazione
dei   prodotti   agricoli   da   inviare  al  mercato  del  fresco  o
all'industria di  trasformazione;  pertanto,  non  saranno  presi  in
considerazione,  in  conformita'  ai  principi della delibera CIPE, i
progetti o le parti di essi concernenti impianti e macchinari per  la
trasformazione industriale dei prodotti.
  3.  Nella  valutazione  delle  istanze  sara'  data  priorita' alle
istanze delle associazioni che rispondano ai seguenti criteri:
   strutture  che  siano  sottodimensionate  rispetto  al  volume  di
produzione rappresentata;
   attivita' che concorra alla creazione di nuovi sbocchi di mercato,
favorendo  la  commercializzazione  di  nuovi  prodotti  di qualita',
compresi quelli ottenuti dall'agricoltura c.d. biologica;
   investimenti che rispondano ai requisiti previsti dalla  normativa
attinente all'applicazione delle norme di qualita';
   investimenti  che siano orientati a contenere i costi dei prodotti
commercializzati allo stato fresco;
   investimenti che  comportino  un  miglioramento  delle  condizioni
igienico-sanitarie  attinenti alle fasi di lavorazione, conservazione
e commercializzazione;
   investimenti che siano comunque rivolti a  sviluppare  innovazioni
di processo e di prodotto.
  4.  Per  la rispondenza dei progetti presentati ai criteri previsti
al comma 3, sara' richiesto il parere  di  massima  delle  competenti
regioni. Ove il predetto parere non pervenga nei tempi indicati dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241, la rispondenza sara' verificata dal
competente ufficio del Ministero.
  5. I progetti che si riterranno conformi ai principi  riportati  al
comma 3, saranno ammessi a finanziamento secondo l'ordine cronologico
di presentazione delle istanze.
  6.  Il  contributo  ministeriale  e' commisurato al 75% della spesa
ritenuta ammissibile nelle zone del Sud e al 50% della spesa ritenuta
ammissibile nelle zone del Centro-Nord.