IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura finalizzati ad assicurare continuita' pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo ed in quello forestale ed in particolare l'art. 4, comma 3, che prevede il sostegno e lo sviluppo delle associazioni riconosciute di produttori agricoli e relative unioni riconosciute; Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare l'art. 1 che differisce le disposizioni di cui alla legge n. 752/1986 sino alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 1992; Vista la deliberazione del CIPE 31 gennaio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1992, allegato C/2, lettera b), punto 1); Vista la deliberazione del CIPE 13 luglio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 2 settembre 1993, allegato B/2, lettera c); Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' per la concessione dei contributi a favore delle unioni riconosciute tra associazioni produttori agricoli per la realizzazione di interventi diretti a favorirne la costituzione ed il funzionamento; Decreta: Art. 1. Criteri e priorita' 1. Il procedimento amministrativo relativo alla concessione di contributi a favore delle unioni riconosciute tra associazioni di produttori agricoli sulle spese reali di costituzione e di funzionamento e' definito secondo criteri e priorita' di cui ai commi successivi. 2. Sono ammesse a contributo le seguenti spese: A) Spese relative ai lavori preparatori concernenti la costituzione delle unioni (riunioni preliminari), spese notarili ed accessorie sostenute per l'atto costitutivo e per le eventuali modifiche, spese di iscrizione in tribunale, spese di vidimazione dei libri sociali (anche per gli anni successivi). B) Spese per il controllo e l'osservanza delle norme comuni di produzione e di immissione sul mercato (verifica diretta dell'unione con personale tecnico proprio o attraverso convenzioni con organismi all'uopo specializzati) dell'osservanza da parte degli associati, delle norme di produzione ed immissione sul mercato stabilite dall'unione medesima. C) Spese per il personale dipendente (salari e stipendi, spese di formazione, oneri sociali, spese di missione); per ciascuna unita' di personale deve essere documentata la forma contrattuale ed in particolare, per il personale distaccato da altre organizzazioni deve essere esibita la documentazione comprovante la legittimita' della posizione. Inoltre per il personale, verranno ammesse a contributo le retribuzioni relative ad una pianta organica di base con un numero massimo di quattro dipendenti, aumentata di una unita' ogni venticinque associazioni riconosciute aderenti all'unione in eccedenza al numero minimo necessario per il riconoscimento. La composizione della pianta organica dovra' corrispondere alle di- verse esigenze afferenti ai compiti istituzionali. L'amministrazione riscontrera' la predetta rispondenza. Nella pianta organica si include sia il personale direttivo (nella misura di 1/4) che tecnico-amministrativo (restanti 3/4), assunto a qualsiasi titolo o anche prestato da altre organizzazioni: oneri per servizi e consulenze tecniche (organizzazione, seminari e giornate di studio per il personale delle A.P.); ricorso ad esperti per materie tecniche, amministrative, fiscali, ecc.; acquisto di materiale didattico nonche' pubblicazioni e riviste specializzate. Le spese per consulenti ed esperti saranno ammesse nella misura ritenuta congrua dall'ufficio e comunque nel limite del 20% della spesa ammessa per il personale. il contributo corrisposto sulle spese sostenute per le missioni, effettuate da parte del personale tecnico-amministrativo o dei componenti dei vari organi sociali, verra' riconosciuto forfettariamente secondo i seguenti parametri sugli importi documentati delle spese reali di funzionamento rendicontate ed ammesse con esclusione dai suddetti importi dei costi sostenuti per le missioni: fino a L. 200.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9% da L. 200.000.001 a L. 600.000.000 . . . . . . . . . . . . 4% oltre L. 600.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1% Resta fermo che l'unione dovra' comunque documentare le spese di missione sostenute e che sara' riconosciuto il minor importo tra le spese rendicontate e il valore desunto dai parametri di cui sopra; spese per il funzionamento degli organi sociali (compensi e gettoni di presenza ad amministratori e sindaci). L'importo e le modalita' di pagamento di tali spese devono essere specificati con apposita delibera del consiglio di amministrazione, inoltre il gettone di presenza corrisposto ai componenti dei vari organi sociali verra' ammesso a contributo per un importo massimo di L. 100.000. D) Spese postali e spese di telecomunicazione. E) Spese di cancelleria e di allestimento degli uffici relative all'acquisto di mobili e macchine d'ufficio (calcolatrici, fotocopiatrici, macchine da scrivere, computers, ecc.), nonche' a lavori di manutenzione e di ristrutturazione, realizzati per l'adattamento dei locali ad uso ufficio. Le spese di allestimento e di adattamento sono ammesse nei limiti di ammortamento previsti dalla normativa vigente. F) Spese relative ai mezzi messi a disposizione dalle unioni per il trasporto del personale tecnico-amministrativo. Relativamente all'acquisto di autoveicoli verra' ammessa a contributo la spesa relativa ad un solo automezzo che non potra' essere cambiato nell'arco dei tre anni successivi alla data di immatricolazione. Detto automezzo dovra' risultare intestato all'unione e non dovra' eccedere i 2000 c.c. di cilindrata se il motore e' del tipo a benzina ed i 2500 c.c. se del tipo a diesel. G) Spese di locazione o nel caso di acquisto della sede, spese di interessi realmente pagati nonche' le altre spese ed oneri risultanti dall'occupazione degli stabili destinati al funzionamento amministrativo delle unioni (spese di pulizie, riscaldamento, luce, condominio, acqua, ecc.). H) Spese di assicurazione relative al trasporto del personale amministrativo e dei componenti gli organi sociali ed agli spostamenti che i medesimi effettuano nello svolgimento di attivita' istituzionali, ai locali amministrativi e alle loro attrezzature. 3. L'ammissibilita' delle suddette spese sara' valutata da apposita commissione ministeriale. 4. Il contributo viene concesso nella misura massima del 90%, 80% e 70% delle spese reali di costituzione e funzionamento sostenute e ritenute ammissibili rispettivamente nel primo, secondo e terzo anno successivi al riconoscimento giuridico.