IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente  nuove  norme  in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede  la
determinazione  dei  criteri  e della modalita' per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
  Vista la legge 8 novembre  1986,  n.  752,  concernente  interventi
programmati  in  agricoltura  finalizzati  ad  assicurare continuita'
pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel  settore
agricolo  ed in quello forestale ed in particolare l'art. 4, comma 3,
che prevede il sostegno e lo sviluppo delle associazioni riconosciute
di produttori agricoli e relative unioni riconosciute;
  Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare  l'art.  1
che  differisce  le  disposizioni  di cui alla legge n. 752/1986 sino
alla data di entrata  in  vigore  della  legge  sul  nuovo  programma
pluriennale  per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque
non oltre il 1992;
  Vista la deliberazione del CIPE 31 gennaio 1992,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1992, allegato C/2, lettera
b), punto 1);
  Vista la deliberazione del CIPE 13 luglio  1993,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 206 del 2 settembre 1993, allegato B/2, lettera
c);
  Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' per la
concessione  dei  contributi  a  favore delle unioni riconosciute tra
associazioni produttori agricoli per la realizzazione  di  interventi
diretti a favorirne la costituzione ed il funzionamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Criteri e priorita'
  1.  Il  procedimento  amministrativo  relativo  alla concessione di
contributi a favore delle unioni  riconosciute  tra  associazioni  di
produttori   agricoli   sulle   spese  reali  di  costituzione  e  di
funzionamento e' definito secondo criteri e priorita' di cui ai commi
successivi.
  2. Sono ammesse a contributo le seguenti spese:
    A)  Spese  relative  ai   lavori   preparatori   concernenti   la
costituzione  delle  unioni (riunioni preliminari), spese notarili ed
accessorie sostenute  per  l'atto  costitutivo  e  per  le  eventuali
modifiche, spese di iscrizione in tribunale, spese di vidimazione dei
libri sociali (anche per gli anni successivi).
    B)  Spese  per  il controllo e l'osservanza delle norme comuni di
produzione e di immissione sul mercato (verifica diretta  dell'unione
con  personale tecnico proprio o attraverso convenzioni con organismi
all'uopo specializzati) dell'osservanza  da  parte  degli  associati,
delle  norme  di  produzione  ed  immissione  sul  mercato  stabilite
dall'unione medesima.
    C) Spese per il personale dipendente (salari e stipendi, spese di
formazione, oneri sociali, spese di missione); per ciascuna unita' di
personale  deve  essere  documentata  la  forma  contrattuale  ed  in
particolare, per il personale distaccato da altre organizzazioni deve
essere esibita la documentazione comprovante  la  legittimita'  della
posizione. Inoltre per il personale, verranno ammesse a contributo le
retribuzioni  relative  ad  una pianta organica di base con un numero
massimo  di  quattro  dipendenti,  aumentata  di  una   unita'   ogni
venticinque   associazioni   riconosciute   aderenti   all'unione  in
eccedenza al numero minimo necessario per il riconoscimento.
  La composizione della pianta organica dovra' corrispondere alle di-
verse esigenze afferenti ai compiti istituzionali.  L'amministrazione
riscontrera' la predetta rispondenza.
  Nella pianta organica si include sia il personale direttivo  (nella
misura  di  1/4) che tecnico-amministrativo (restanti 3/4), assunto a
qualsiasi titolo o anche prestato da altre organizzazioni:
   oneri per servizi e consulenze tecniche (organizzazione,  seminari
e giornate di studio per il personale delle A.P.);
   ricorso  ad esperti per materie tecniche, amministrative, fiscali,
ecc.; acquisto di materiale didattico nonche' pubblicazioni e riviste
specializzate. Le spese per consulenti  ed  esperti  saranno  ammesse
nella  misura ritenuta congrua dall'ufficio e comunque nel limite del
20% della spesa ammessa per il personale.
   il contributo corrisposto sulle spese sostenute per  le  missioni,
effettuate  da  parte  del  personale  tecnico-amministrativo  o  dei
componenti   dei   vari   organi   sociali,    verra'    riconosciuto
forfettariamente   secondo   i   seguenti   parametri  sugli  importi
documentati  delle  spese  reali  di  funzionamento  rendicontate  ed
ammesse  con  esclusione dai suddetti importi dei costi sostenuti per
le missioni:
    fino a L. 200.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9%
    da L. 200.000.001 a L. 600.000.000  . . . . . . . . . . . .    4%
    oltre L. 600.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1%
  Resta fermo che l'unione dovra' comunque documentare  le  spese  di
missione  sostenute  e che sara' riconosciuto il minor importo tra le
spese rendicontate e il valore desunto dai parametri di cui sopra;
   spese per  il  funzionamento  degli  organi  sociali  (compensi  e
gettoni  di  presenza  ad  amministratori  e sindaci). L'importo e le
modalita' di pagamento di tali spese devono  essere  specificati  con
apposita  delibera  del  consiglio  di  amministrazione,  inoltre  il
gettone di presenza corrisposto ai componenti dei vari organi sociali
verra' ammesso a contributo per un importo massimo di L. 100.000.
    D) Spese postali e spese di telecomunicazione.
    E) Spese di cancelleria e di allestimento degli  uffici  relative
all'acquisto   di   mobili   e   macchine   d'ufficio  (calcolatrici,
fotocopiatrici, macchine da scrivere,  computers,  ecc.),  nonche'  a
lavori   di   manutenzione  e  di  ristrutturazione,  realizzati  per
l'adattamento dei locali ad uso ufficio. Le spese di  allestimento  e
di adattamento sono ammesse nei limiti di ammortamento previsti dalla
normativa vigente.
    F)  Spese relative ai mezzi messi a disposizione dalle unioni per
il  trasporto  del  personale  tecnico-amministrativo.  Relativamente
all'acquisto  di  autoveicoli  verra'  ammessa  a contributo la spesa
relativa  ad  un  solo  automezzo  che  non  potra'  essere  cambiato
nell'arco  dei  tre  anni  successivi  alla data di immatricolazione.
Detto  automezzo  dovra'  risultare intestato all'unione e non dovra'
eccedere i 2000 c.c. di cilindrata se il motore e' del tipo a benzina
ed i 2500 c.c. se del tipo a diesel.
    G) Spese di locazione o nel caso di acquisto della sede, spese di
interessi realmente pagati nonche' le altre spese ed oneri risultanti
dall'occupazione   degli   stabili   destinati    al    funzionamento
amministrativo  delle  unioni (spese di pulizie, riscaldamento, luce,
condominio, acqua, ecc.).
    H) Spese di assicurazione relative  al  trasporto  del  personale
amministrativo   e   dei   componenti  gli  organi  sociali  ed  agli
spostamenti che i medesimi effettuano nello svolgimento di  attivita'
istituzionali, ai locali amministrativi e alle loro attrezzature.
  3. L'ammissibilita' delle suddette spese sara' valutata da apposita
commissione ministeriale.
  4. Il contributo viene concesso nella misura massima del 90%, 80% e
70%  delle  spese  reali  di costituzione e funzionamento sostenute e
ritenute ammissibili rispettivamente nel primo, secondo e terzo  anno
successivi al riconoscimento giuridico.