IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo il quale il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalita' per la effettuazione della revisione generale o parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 1991), che stabilisce quali siano le categorie dei veicoli da sottoporre periodicamente a revisione generale; Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992), con il quale e' stata disposta per il 1993 la revisione di alcune categorie di veicoli ed e' stato modificato l'art. 4 del citato decreto ministeriale 26 luglio 1990; Decreta: Art. 1. 1. Ferma restando la revisione generale ed annuale delle seguenti categorie di veicoli: a) autobus; b) autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; c) rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente; e) autoambulanze, e' disposta per il 1994 la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli: autovetture ad uso privato, non comprese nel punto d), immatricolate per la prima volta con targa civile italiana entro il 31 dicembre 1983, con esclusione di quelle che siano state sottoposte a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione nel 1994 o nel quadriennio precedente; autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 kg, quadricicli a motore: immatricolati, con targa pari, per la prima volta entro il 31 dicembre 1991 ed anche se sottoposti a revisione nell'anno 1993 o precedenti. 2. La revisione e' diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 2 del decreto ministeriale 26 luglio 1990 citato nelle premesse.