IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto l'art. 80 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,
secondo  il  quale  il  Ministro  dei  trasporti  dispone, con propri
decreti, i criteri, i tempi e le modalita' per la effettuazione della
revisione generale o parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi;
  Visto il decreto ministeriale  26  luglio  1990  (pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 25 del 30 gennaio 1991), che stabilisce quali
siano  le  categorie  dei  veicoli  da  sottoporre  periodicamente  a
revisione generale;
  Visto  il  decreto  ministeriale 19 dicembre 1992 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre  1992),  con  il  quale  e'
stata  disposta  per  il  1993  la  revisione  di alcune categorie di
veicoli  ed  e'  stato  modificato  l'art.  4  del   citato   decreto
ministeriale 26 luglio 1990;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ferma  restando la revisione generale ed annuale delle seguenti
categorie di veicoli:
    a) autobus;
    b) autoveicoli  isolati  di  massa  complessiva  a  pieno  carico
superiore a 3,5 tonnellate;
    c)  rimorchi  di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5
tonnellate;
    d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di  noleggio
con conducente;
    e) autoambulanze,
e'  disposta  per  il  1994  la  revisione  generale  delle ulteriori
seguenti categorie di veicoli:
   autovetture  ad  uso  privato,  non   comprese   nel   punto   d),
immatricolate  per  la prima volta con targa civile italiana entro il
31 dicembre 1983, con esclusione di quelle che siano state sottoposte
a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di  idoneita'  alla
circolazione nel 1994 o nel quadriennio precedente;
   autocarri   ed  autoveicoli  per  uso  speciale  o  per  trasporti
specifici di cose,  aventi  massa  complessiva  a  pieno  carico  non
superiore  a  3500 kg, quadricicli a motore: immatricolati, con targa
pari, per la prima volta entro  il  31  dicembre  1991  ed  anche  se
sottoposti a revisione nell'anno 1993 o precedenti.
  2. La revisione e' diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 2
del decreto ministeriale 26 luglio 1990 citato nelle premesse.