IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n.
458;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sentito  il  Consiglio  dell'ordine  "Al  merito  della  Repubblica
italiana";
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il numero massimo delle onorificenze dell'ordine "Al  merito  della
Repubblica  italiana"  che potranno essere conferite nella ricorrenza
del 27 dicembre 1993 e' determinato in seimilaottocentosessantacinque
unita', cosi' ripartito nelle cinque classi:
   cavaliere di gran croce  . . . . . . . . . . . . . . .    n.    20
   grande ufficiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "    135
   commendatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "    710
   ufficiale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  1.000
   cavaliere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  5.000
  La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri  ed  i
vari  Ministeri,  del  numero  di onorificenze stabilito dal presente
decreto, sara' fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio
dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.