IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sentito il Consiglio dell'ordine "Al merito della Repubblica italiana"; Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1. Il numero massimo delle onorificenze dell'ordine "Al merito della Repubblica italiana" che potranno essere conferite nella ricorrenza del 27 dicembre 1993 e' determinato in seimilaottocentosessantacinque unita', cosi' ripartito nelle cinque classi: cavaliere di gran croce . . . . . . . . . . . . . . . n. 20 grande ufficiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 135 commendatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 710 ufficiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.000 cavaliere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 5.000 La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto, sara' fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.