IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992 con il quale si autorizza l'Universita' degli studi di Udine all'istituzione del corso di diploma universitario in economia ed amministrazione delle imprese; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1992 che ha approvato le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario dell'area economica; Visto il decreto rettorale n. 959 del 19 ottobre 1993, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, relativo all'inserimento nello statuto dell'Universita' degli studi di Udine del nuovo ordinamento didattico relativo ai corsi di studio dell'area economica; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Udine rispettivamente in data: consiglio di facolta' di economia (ex scienze EE.BB.) del 6 aprile 1993; senato accademico del 28 aprile 1993; consiglio di amministrazione del 29 aprile 1993; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, del 16 luglio 1993 relativo all'istituzione del sopra citato diploma universitario con sede a Pordenone; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Udine approvato e modificato con la normativa sopra indicata e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 1, punto 6), relativo alla facolta' di economia, viene integrato con la lettera c): c) corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese (sede di Pordenone). L'art. 44, primo comma, viene integrato come segue: La facolta' di economia conferisce il seguente diploma universitario: 1) diploma universitario in economia ed amministrazione delle imprese (sede di Pordenone). Dopo l'art. 48 vengono inseriti i seguenti articoli, che disciplinano il: CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN ECONOMIA ED AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE Art. 48-bis. - I corsi di diploma universitario sono di durata triennale. Il piano di studi di ciascun corso di diploma universitario comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso e altri insegnamenti equivalenti a 2 annualita'. Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari di rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma. Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente l'organismo didattico competente attivera' tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono nell'elenco di cui all'art. 48 secondo la seguente distribuzione: uno nell'elenco P01B (economia politica); uno nell'elenco P02A (economia aziendale); uno nell'elenco N01X (diritto privato); uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico); uno nell'elenco S01A (statistica); uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche). Gli insegnamenti che compaiono in piu' settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico- scientifiche della facolta'. Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso. Il diploma universitario triennale si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a 14 annualita', le prove di idoneita' richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 48-ter) e il colloquio fi- nale. Art. 48-ter. - La struttura didattica competente puo' integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di di- ploma con altri quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta. La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facolta', ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di diploma universitario e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilita' di scelta per gli studenti. La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento,i criteri per la formazione dei piani di studi e gli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di diploma, anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici. La struttura didattica competente puo' assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali non sono possibili denominazioni aggiuntive, salva la possibilita' di indicare numericamente la successione dei corsi recanti la medesima denominazione, secondo l'ordine di propedeuticita'. La struttura didattica competente puo' inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni. Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica. La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali. A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Ogni insegnamento annuale o semestrale puo' essere articolato in moduli didattici di durata inferiore, anche con distine prove d'esame. Ferma restando la possibilita' di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per corso di diploma universitario possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata piu' breve svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore. Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti. La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, puo' organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor presso le aziende, enti o altri organismi per stages della dutara da tre a sei mesi. La struttura didattica competente puo' autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facolta' dell'Universita', o in altre universita', anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovra' altresi' determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 48-bis e degli altri vincoli dell'ordinamento. Per il conseguimento del diploma universitario lo studente deve superare una prova di idoneita' in una lingua straniera moderna ed una prova di idoneita' di conoscenze informatiche di base. La struttura didattica competente puo' stabilire che sia superata una prova di idoneita' in una seconda lingua straniera moderna. Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su piu' corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente puo' sostituire le prove di idoneita' con esami di profitto, che si aggiungono a quelli gia' previsti dall'art. 48-bis. Le prove di idoneita' possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati. La struttura didattica competente stabilisce le modalita' degli esami di profitto e delle prove di idoneita'. Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage. Art. 48-quater. - L'obiettivo del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese e' quello di formare diplomati in grado di svolgere, sia all'interno dell'azienda, sia come consulenti esterni, le diverse attivita' connesse alla organizzazione e alla gestione. Oltre a quelli determinati ai sensi dell'art. 48-ter, comma primo, sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese i seguenti: Area economica: economia applicata; geografia economica; scienza delle finanze; storia economica. Area aziendale: analisi e contabilita' dei costi; finanza aziendale; gestione informatica dei dati aziendali; marketing; organizzazione aziendale; programmazione e controllo; revisione aziendale; tecnica bancaria; tecnica industriale e commerciale; tecnologia dei cicli produttivi. Area giuridica: diritto commerciale; diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto del mercato finanziario; diritto fallimentare; diritto tributario. Area matematico-statistica: statistica aziendale; matematica finanziaria. Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Udine, 22 ottobre 1993 Il rettore: STRASSOLDO