IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Udine, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e
successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge
2 gennaio 1936, n. 78;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni, ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992 con il  quale  si
autorizza  l'Universita'  degli  studi  di  Udine all'istituzione del
corso di diploma universitario in economia ed  amministrazione  delle
imprese;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  luglio 1992, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  29  ottobre  1992  che  ha   approvato   le
modificazioni  all'ordinamento  didattico universitario relativamente
ai corsi di diploma universitario dell'area economica;
  Visto il decreto rettorale n. 959 del 19 ottobre 1993, in corso  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale,  relativo  all'inserimento
nello  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Udine  del  nuovo
ordinamento   didattico   relativo   ai  corsi  di  studio  dell'area
economica;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'   accademiche   dell'Universita'   degli   studi  di  Udine
rispettivamente in data:
   consiglio di facolta' di economia (ex scienze EE.BB.) del 6 aprile
1993;
   senato accademico del 28 aprile 1993;
   consiglio di amministrazione del 29 aprile 1993;
  Visto il parere favorevole del Consiglio  universitario  nazionale,
del  16 luglio 1993 relativo all'istituzione del sopra citato diploma
universitario con sede a Pordenone;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Udine  approvato  e
modificato   con   la   normativa  sopra  indicata  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  L'art. 1, punto 6),  relativo  alla  facolta'  di  economia,  viene
integrato con la lettera c):
   c)  corso  di  diploma universitario in economia e amministrazione
delle imprese (sede di Pordenone).
  L'art. 44, primo comma, viene integrato come segue:
   La  facolta'  di   economia   conferisce   il   seguente   diploma
universitario:
    1)  diploma  universitario  in  economia ed amministrazione delle
imprese (sede di Pordenone).
  Dopo   l'art.   48   vengono  inseriti  i  seguenti  articoli,  che
disciplinano il:
             CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN ECONOMIA
                  ED AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE
  Art. 48-bis. - I corsi di  diploma  universitario  sono  di  durata
triennale.
  Il  piano  di  studi  di  ciascun  corso  di  diploma universitario
comprende  sei  insegnamenti  fondamentali,  l'equivalente   di   sei
insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma
stesso e altri insegnamenti equivalenti a 2 annualita'.
  Gli  insegnamenti  fondamentali  devono  rispondere all'esigenza di
fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari di rispettivi
comparti  scientifico-disciplinari,  anche   in   vista   del   ruolo
propedeutico   e   complementare   per  l'apprendimento  degli  altri
insegnamenti del corso di diploma.
  Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al  comma  precedente
l'organismo   didattico   competente   attivera'   tali  insegnamenti
scegliendoli tra quelli che compaiono nell'elenco di cui all'art.  48
secondo la seguente distribuzione:
   uno nell'elenco P01B (economia politica);
   uno nell'elenco P02A (economia aziendale);
   uno nell'elenco N01X (diritto privato);
   uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico);
   uno nell'elenco S01A (statistica);
   uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche).
  Gli  insegnamenti  che  compaiono  in  piu' settori potranno essere
scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-
scientifiche della facolta'.
  Gli insegnamenti fondamentali devono essere  annuali  e  svolti  di
norma nel primo anno di corso.
  Il  diploma  universitario triennale si consegue dopo aver superato
gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a  14  annualita',
le  prove  di  idoneita'  richieste (o gli esami che eventualmente le
sostituiscono ai sensi del successivo art. 48-ter) e il colloquio fi-
nale.
  Art. 48-ter. - La struttura  didattica  competente  puo'  integrare
l'elenco  degli  insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di di-
ploma con altri quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta.
  La  struttura  didattica  competente  garantisce   che,   tra   gli
insegnamenti  attivati  dalla  facolta',  ve  ne  siano  almeno dieci
compresi nell'elenco degli insegnamenti  caratterizzanti  di  ciascun
corso  di  diploma  universitario  e predispone percorsi didattici ed
eventuali indirizzi, nel  rispetto  dei  vincoli  alla  distribuzione
degli  insegnamenti  per  area  e prevedendo adeguate possibilita' di
scelta per gli studenti.
  La  struttura  didattica   competente   individua,   nel   rispetto
dell'ordinamento,i criteri per la formazione dei piani di studi e gli
eventuali  indirizzi  nell'ambito  di ciascun corso di diploma, anche
con la determinazione di un sistema di crediti didattici.
  La  struttura  didattica  competente  puo'   assegnare   ai   corsi
denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o
li  differenzino  nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti
diversi.
  Per   i   corsi   fondamentali  non  sono  possibili  denominazioni
aggiuntive,  salva  la  possibilita'  di  indicare  numericamente  la
successione  dei  corsi  recanti  la  medesima denominazione, secondo
l'ordine di propedeuticita'.
  La struttura didattica competente puo' inoltre stabilire che alcuni
insegnamenti siano impartiti con l'ausilio  di  laboratori,  attivati
anche mediante convenzioni.
  Gli  insegnamenti  annuali  comprendono  di  norma  settanta ore di
didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di
didattica.
  La  struttura   didattica   competente   stabilisce   quali   degli
insegnamenti  non  fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali
con corsi semestrali.
  A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale
e due corsi semestrali. Ogni insegnamento annuale o  semestrale  puo'
essere  articolato in moduli didattici di durata inferiore, anche con
distine prove d'esame.
  Ferma  restando  la  possibilita'  di  riconoscimento  di   crediti
didattici,  fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per corso
di diploma universitario possono  essere  svolti  coordinando  moduli
didattici di durata piu' breve svolti anche da docenti diversi per un
numero complessivamente uguale di ore.
  Nell'ambito  dei  corsi  di  cui  ai  commi precedenti la struttura
didattica competente deve riservare  non  meno  di  duecento  ore  di
esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.
  La  struttura  didattica  competente,  per  l'approfondimento della
formazione   professionale   specifica   del   corso    di    diploma
universitario,  puo'  organizzare la permanenza degli studenti, sotto
la sorveglianza di un tutor presso le aziende, enti o altri organismi
per stages della dutara da tre a sei mesi.
  La struttura didattica competente puo' autorizzare lo  studente  ad
inserire  nel  proprio  piano  di  studi  fino a quattro insegnamenti
attivati in altre facolta' dell'Universita', o in altre  universita',
anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovra'
altresi'  determinare  la  categoria  e  l'area  di  appartenenza dei
suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 48-bis  e  degli
altri vincoli dell'ordinamento.
  Per  il  conseguimento  del  diploma universitario lo studente deve
superare una prova di idoneita' in una lingua  straniera  moderna  ed
una prova di idoneita' di conoscenze informatiche di base.
  La  struttura  didattica competente puo' stabilire che sia superata
una prova di idoneita' in una seconda lingua straniera moderna.
  Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica  e  di
lingue  straniere moderne, anche articolati su piu' corsi annuali. In
tal caso la struttura didattica competente puo' sostituire  le  prove
di  idoneita'  con esami di profitto, che si aggiungono a quelli gia'
previsti dall'art. 48-bis.
  Le prove di idoneita'  possono  essere  sostenute  anche  senza  la
frequenza ai corsi eventualmente attivati.
  La  struttura  didattica  competente  stabilisce le modalita' degli
esami di profitto e delle prove di idoneita'.
  Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella
discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline  del
corso  di  diploma,  di  un  tipico  problema  professionale  o nella
presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.
  Art. 48-quater. - L'obiettivo del corso di diploma universitario in
economia  e  amministrazione  delle  imprese  e'  quello  di  formare
diplomati in grado di svolgere,  sia  all'interno  dell'azienda,  sia
come   consulenti   esterni,   le  diverse  attivita'  connesse  alla
organizzazione e alla gestione.
  Oltre a quelli determinati ai sensi dell'art. 48-ter, comma  primo,
sono  insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia e
amministrazione delle imprese i seguenti:
  Area economica:
   economia applicata;
   geografia economica;
   scienza delle finanze;
   storia economica.
  Area aziendale:
   analisi e contabilita' dei costi;
   finanza aziendale;
   gestione informatica dei dati aziendali;
   marketing;
   organizzazione aziendale;
   programmazione e controllo;
   revisione aziendale;
   tecnica bancaria;
   tecnica industriale e commerciale;
   tecnologia dei cicli produttivi.
  Area giuridica:
   diritto commerciale;
   diritto del lavoro e della previdenza sociale;
   diritto del mercato finanziario;
   diritto fallimentare;
   diritto tributario.
  Area matematico-statistica:
   statistica aziendale;
   matematica finanziaria.
  Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in
economia  e  amministrazione  delle  imprese,  nel  complesso   degli
insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere
almeno   tre   insegnamenti   dell'area   economica,   almeno  cinque
insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre  insegnamenti  dell'area
giuridica e almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Udine, 22 ottobre 1993
                                               Il rettore: STRASSOLDO