Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. - Consorzio agrario provinciale di Lecce, con sede in Lecce e unita' in Lecce, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 gennaio 1993 al 12 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. - Consorzio agrario provinciale di Asti, con sede in Asti e stabilimento in Asti, per il periodo dal 2 dicembre 1992 al 1 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. - Consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, con sede in Bari e stabilimenti di Altamura (Bari), Brindisi e Modugno (Bari), per il periodo dal 5 novembre 1992 al 4 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. - Consorzio agrario provinciale di Pavia, con sede in Pavia e unita' in Pavia, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 novembre 1992 al 17 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. - Consorzio agrario provinciale di Varese, con sede in Varese e unita' in Varese, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 dicembre 1992 al 1 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. - Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria, con sede in Reggio Calabria e unita' in Gioia Tauro (Reggio Calabria) e Reggio Calabria, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 novembre 1992 al 10 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. - Consorzio agrario provinciale di Cosenza, con sede in Cosenza e unita' in Cosenza, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 gennaio 1993 al 12 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. - Consorzio agrario provinciale di Catanzaro, con sede in Catanzaro, uffici di Catanzaro e unita' in Roccelletta di Borgia (Catanzaro), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 dicembre 1992 al 1 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. - Consorzio agrario provinciale di Perugia, con sede in Perugia e unita' in Perugia, Foligno e Spoleto (Perugia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 novembre 1992 al 10 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. - Consorzio agrario provinciale di Trapani, con sede in Trapani e stabilimento in Trapani, per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. - Consorzio agrario interprovinciale di Catania e Messina, con sede in Catania e unita' in Catania e Messina, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 ottobre 1992 al 18 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. - Consorzio agrario provinciale di Caltanissetta, con sede in Caltanissetta e unita' in Caltanissetta, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 luglio 1993 al 12 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. - Consorzio agrario interprovinciale di Ragusa e Siracusa, con sede in Ragusa e unita' in Ragusa e Siracusa, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 novembre 1992 al 24 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. - Consorzio agrario provinciale di Palermo, con sede in Palermo e unita' in Palermo, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 ottobre 1992 al 6 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. - Consorzio agrario provinciale di Torino, con sede in Torino e unita' in Carmagnola (Torino), Moncalieri (Torino), Strambino (Torino) e ufficio di Torino, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 dicembre 1992 al 1 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. - Consorzio agrario provinciale di Novara, con sede in Novara e unita' in Cressa (Novara) e Novara, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 febbraio 1993 al 17 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. - Consorzio agrario provinciale di Taranto, con sede in Taranto e stabilimento in Taranto, per il periodo dal 13 gennaio 1993 al 12 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. - Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara, con sede in Pescara e stabilimenti in Pescara e S. Giovanni Teatino (Chieti), per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. - Consorzio agrario provinciale di L'Aquila, con sede in L'Aquila e unita' in Avezzano (L'Aquila) e L'Aquila, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 gennaio 1993 al 5 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. - Consorzio agrario provinciale di Alessandria, con sede in Alessandria e unita' in Alessandria centro, Alessandria sede, Casale Monferrato (Alessandria) e Castelnuovo Scrivia (Alessandria), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 dicembre 1992 al 1 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gima edizioni, con sede in Torino e unita' di Torino, per il periodo dal 1 giugno 1993 al 30 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Elle Esse di Landucci Mauro e C., con sede in Massarosa (Lucca) e unita' in Bozzano (Lucca), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 aprile 1993 al 25 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Valley Fabrima, con sede in Serravalle Pistoiese (Pistoia) e unita' in Serravalle Pistoiese (Pistoia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 maggio 1993 al 16 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alutek, con sede in Firenze e unita' in Firenze, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 giugno 1993 al 15 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fortunato Anselmi, con sede in Curtarolo (Padova) e unita' in Curtarolo (Padova), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 luglio 1993 al 30 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laser Valfivre sorgenti e sistemi, con sede in Firenze e stabilimento in Sesto Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 12 marzo 1993 all'11 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dipi Trasmec, con sede in Imola (Bologna), e unita' in Imola (Bologna), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 luglio 1993 al 18 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sa.Gi.Pel. di Salvatore Raffaele & C., con sede in Manoppello Scalo (Pescara) e stabilimento in Manoppello Scalo (Pescara), per il periodo dal 12 luglio 1993 all'11 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Pietra, con sede in Martinsicuro (Teramo) e stabilimento in Martinsicuro (Teramo) e Tortoreto (Teramo), per il periodo dal 15 luglio 1993 al 14 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Peligna costruzioni meccaniche, con sede in Pratola Peligna (L'Aquila) e stabilimento in Pratola Peligna (L'Aquila), per il periodo dal 25 dicembre 1992 al 24 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Jacqueline elegance, con sede in L'Aquila localita' Cascina Cappelli e stabilimento in L'Aquila, localita' Cascina Cappelli, per il periodo dal 7 luglio 1993 al 6 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Baribbi meridione, con sede in Atella (Potenza) e stabilimento in Atella (Potenza), per il periodo dall'11 settembre 1993 al 10 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. - Caima, con sede in Imola (Bologna) e unita' in Imola (Bologna), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 giugno 1993 al 4 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceruti, con sede in Brescia e stabilimento in Bollate (Milano), per il periodo dal 25 luglio 1993 al 24 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimtessile, con sede in Ponte Nossa (Bergamo) e unita' in Ponte Nossa (Bergamo), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 aprile 1992 al 2 aprile 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12485/13 del 6 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ghelli, con sede in Pescia (Pistoia) e unita' in Pistoia, frazione Bonelle, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 giugno 1993 al 2 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Reziafil, con sede in Monza (Milano) e stabilimento in Morbegno (Sondrio), per il periodo dal 28 agosto 1993 al 5 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta confezioni Lariane di Falzone Giovanna, con sede in Albese con Cassano (Como) e stabilimento in Albese con Cassano (Como), per il periodo dal 15 giugno 1993 al 14 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Castel, con sede in Cassano Magnago (Varese) e unita' in Cassano Magnago (Varese), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 giugno 1993 al 6 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De' Medici & Co., con sede in Milano e unita' in Milano, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 settembre 1992 al 31 agosto 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12874/5 del 19 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omus, con sede in Brescia e unita' di Bollate (Milano), per il periodo dal 2 settembre 1993 al 1 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.P. Italiana, con sede in Milano e unita' in Torino, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 agosto 1993 al 31 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.