Con decreto ministeriale 2 novembre 1993:
    1)  In  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio  1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Ing. C. Olivetti & C., con sede in Ivrea (Torino)  e  unita'
nazionali, per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1  settembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il  23 marzo 1993 con decorrenza 2
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993;
    2) In attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Olivetti prodotti industriali (gruppo Olivetti) con sede in
Marcianise (Caserta) e unita' di S. Bernardo d'Ivrea (Torino), per il
periodo dal 2 marzo 1993 al 1  settembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 marzo  1993  con  decorrenza  2
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993;
    3)  In  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio  1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Olivetti Sanyo S.p.a. dal  22  dicembre  1992  Olivetti  fax
(gruppo  Olivetti) con sede in Pozzuoli (Napoli) e unita' di Pozzuoli
(Napoli), per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1  settembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 marzo  1993  con  decorrenza  2
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1993;
    4)  In  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio  1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Tecnost-Mael (gruppo Olivetti) con sede in Ivrea (Torino)  e
unita'  di  Ivrea  (Torino),  per  il  periodo dal 2 marzo 1993 al 1
settembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 marzo  1993  con  decorrenza  2
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993;
    5)  In  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio  1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Teknecomp  (gruppo  Olivetti)  con sede in Ivrea (Torino) e
unita' di Cavaglia' (Torino), per il periodo dal 2 marzo 1993  al  1
settembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il  23 marzo 1993 con decorrenza 2
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993;
    6) In attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  Aros  Sud  (gruppo  Olivetti) con sede in Cecchina (Roma) e
unita' di Cecchina (Roma), per il periodo dal  2  marzo  1993  al  1
settembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il  23 marzo 1993 con decorrenza 2
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 luglio 1993;
    7) In attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Circuiti  Stampati  Italia  (gruppo  Olivetti)  con sede in
Cavaglia' (gia' Venaria) (Torino) e unita' di Cavaglia' (Torino), per
il periodo dal 2 marzo 1993 al 1  settembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 marzo  1993  con  decorrenza  2
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993;
    8)  In  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio  1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Diaspron Sud (gruppo Olivetti) con sede in Pozzuoli (Napoli)
unita' di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 2 marzo  1993  al  1
settembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il  23 marzo 1993 con decorrenza 2
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1993;
    9) In attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Manifattura  Valle  dell'Orco (gruppo Olivetti) con sede in
Ivrea (Torino) e unita' di Sparone (Torino), per  il  periodo  dal  2
marzo 1993 al 1  settembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il  23 marzo 1993 con decorrenza 2
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993;
    10) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Microfusione  Italia  (gruppo  Olivetti)  con sede in Pieve
Emanuele (Milano)  e  unita'  di  Pieve  Emanuele  (Milano)  gia'  S.
Maurizio  Canavese  (Torino),  per  il periodo dal 2 marzo 1993 al 1
settembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 marzo  1993  con  decorrenza  2
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993;
    11)  In  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio  1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Modinform (gruppo Olivetti) con sede in Marcianise (Caserta)
e unita' di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 2 marzo 1993  al
1  settembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il  23 marzo 1993 con decorrenza 2
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1993;
    12) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Olivetti Office (gruppo Olivetti) con sede in Ivrea (Torino)
e  unita'  di  Crema (Cremona), per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1
settembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 marzo  1993  con  decorrenza  2
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 luglio 1993;
  Con  decreto ministeriale 22 novembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dall'Efim  in  liquidazione,  con  sede   in   Roma,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3,  comma  2-  bis,  della
legge n. 33/1993, dal 23 luglio 1993 al 22 gennaio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993,  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine
meccaniche Rino Berardi, con sede in Brescia e unita' di Brescia, per
il periodo dall'8 luglio 1993 al 7 gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zerbinati
costruzioni ferroviarie e meccaniche con sede in Milano, stabilimento
in Mozzate (Como), per  il  periodo  dal  15  settembre  1993  all'11
gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Metallurgica  San  Giorgio  con  sede  in  S.
Giorgio  di  Nogaro (Udine) e unita' in S. Giorgio di Nogaro (Udine),
e' autorizzata la corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 29 giugno 1993 al 28 giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marika Blu
con sede in Manerbio (Brescia) e stabilimento in Manerbio  (Brescia),
per il periodo dall'11 giugno 1993 al 10 dicembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. C.F.S. Franci con sede in Milano e unita'  in
Cavenago   Brianza  (Milano),  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 aprile 1993
al 26 ottobre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.T.I. con
sede  in Venaria (Torino) e stabilimento in Cardano al Campo (Varese)
e Venaria (Torino), per il periodo dal 16 settembre 1993 al 15  marzo
1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.P.R.R.
con sede in Venaria (Torino), uffici  di  Torino  e  stabilimento  di
Venaria  (Torino),  per  il periodo dal 16 settembre 1993 al 15 marzo
1994.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. B. & G. Di
Barra  e Comba con sede in Dronero (Cuneo) e stabilimento in Verzuolo
(Cuneo), per il periodo dal 5 agosto 1993 al 4 febbraio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.C.E. con
sede  in Acqui Terme (Alessandria) e stabilimento in Settimo Torinese
(Torino), per il periodo dal 26 settembre 1993 al 25 marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. Carpenterie metalliche salentine con sede in
Lecce e unita' in Surbo (Lecce), e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 luglio 1991
al 2 luglio 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. C. & B.
con sede in Dronero (Cuneo) e stabilimento in Manta (Cuneo),  per  il
periodo dal 5 agosto 1993 al 4 febbraio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.B.C. con
sede in Castello di Annone  (Asti)  e  stabilimento  in  Castello  di
Annone (Asti), per il periodo dal 26 agosto 1993 al 25 febbraio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e Ferriere di Portonogaro con sede
in S. Giorgio di Nogaro (Udine) e unita'  in  S.  Giorgio  di  Nogaro
(Udine),   e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  29  giugno  1993  al  28
giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  1   dicembre  1993  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  L'Unita'
con  sede in Roma e unita' di Milano e filiali nazionali in Roma, per
il periodo dal 1  luglio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 1  dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. In. Sar. di Sassari alla data del 31 dicembre
1991 - con esclusione di quelli di cui al comma  2  dell'art.  1  del
sopracitato decreto-legge n. 404/93 - il trattamento straordinario di
integrazione  salariale  e'  prorogato  al  6  febbraio 1994 con pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'  per  i
lavoratori interessati.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al  pagamento  diretto  del  trattamento  di  integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 1  dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. In. Sar., con sede in Porto Torres ed unita'
di Porto Torres, Assemini ed Ottana - con esclusione di quelli di cui
al comma 2 dell'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 404/93  -  il
trattamento straordinario di integrazione salariale e' prorogato al 6
febbraio  1994  con  pari  riduzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita' per i lavoratori interessati.
   L'Istituto  nazionale  di  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento  di integrazione
salariale ai lavoratori interessati.