IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655; Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che stabilisce che le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni devono essere fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro; Visto l'art. 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede tariffe e condizioni particolari per la spedizione di notevoli quantita' di effetti postali; Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1992, con il quale sono state modificate le tariffe per la spedizione delle stampe periodiche in abbonamento postale; Visto il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, concernente misure urgenti per la finanza pubblica, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243; Considerato che la citata disposizione legislativa ha abolito la classificazione per gruppi delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale ed ha disposto per le stesse, l'applicazione di una tariffa unica da fissarsi, da parte del Ministro delle poste e telecomunicazioni, di concerto col Ministro del tesoro, indipendentemente dalla periodicita', ma con possibilita' di sconti in relazione alla quantita' di oggetti spediti; Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993, con il quale e' stato revocato l'aumento delle tariffe, previsto con decorrenza dal 1 luglio 1993 per i primi quattro gruppi delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale, di cui alla voce 1.10 della tabella 1 del decreto ministeriale 4 gennaio 1992; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. La tariffa base unica per la voce 1.10- A) stampe periodiche spedite in abbonamento postale, e' stabilita in L. 500. Ad essa sono applicati sconti in relazione alle quantita' di oggetti spediti nella misura e con le modalita' previste nell'allegato 1 al presente decreto. Per la voce 1.10- B) tariffe degli invii di vendita per corrispondenza, sono previste le modifiche riportate analiticamente nel precitato allegato.