IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il codice postale e  delle  telecomunicazioni  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n.
655;
  Visto  l'art.  7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che stabilisce
che le tariffe postali, di bancoposta e di  telecomunicazioni  devono
essere   fissate  con  decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro;
  Visto l'art. 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,  che  prevede
tariffe  e  condizioni  particolari  per  la  spedizione  di notevoli
quantita' di effetti postali;
  Visto il decreto ministeriale  4  gennaio  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1992, con il quale sono state
modificate  le  tariffe  per la spedizione delle stampe periodiche in
abbonamento postale;
  Visto il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155,  concernente  misure
urgenti  per  la  finanza  pubblica, convertito nella legge 19 luglio
1993, n. 243;
  Considerato che la citata disposizione legislativa  ha  abolito  la
classificazione   per  gruppi  delle  stampe  periodiche  spedite  in
abbonamento postale ed ha disposto per le stesse,  l'applicazione  di
una  tariffa  unica  da fissarsi, da parte del Ministro delle poste e
telecomunicazioni,   di   concerto   col   Ministro    del    tesoro,
indipendentemente  dalla  periodicita', ma con possibilita' di sconti
in relazione alla quantita' di oggetti spediti;
  Visto il decreto ministeriale  25  giugno  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 151 del 30 giugno 1993, con il quale e' stato
revocato l'aumento delle tariffe,  previsto  con  decorrenza  dal  1
luglio  1993  per  i  primi  quattro  gruppi  delle stampe periodiche
spedite in abbonamento postale, di cui alla voce 1.10 della tabella 1
del decreto ministeriale 4 gennaio 1992;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  tariffa  base  unica  per  la  voce  1.10- A) stampe periodiche
spedite in abbonamento postale, e' stabilita in L. 500.
  Ad essa sono  applicati  sconti  in  relazione  alle  quantita'  di
oggetti   spediti   nella   misura   e   con  le  modalita'  previste
nell'allegato 1 al presente decreto.
  Per  la  voce  1.10-  B)  tariffe  degli  invii  di   vendita   per
corrispondenza,  sono  previste le modifiche riportate analiticamente
nel precitato allegato.