LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni; Visto in particolare l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896; Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi; Vista la richiesta presentata dall'Enel il 23 ottobre 1992 che chiede un adeguamento degli introiti per salvaguardare il proprio equilibrio economico finanziario e patrimoniale; Visto il documento del Ministro del tesoro sul riordino delle partecipazioni pubbliche e sullo stato delle privatizzazioni trasmesso il 14 aprile 1993 dal Presidente del Consiglio ai Presidenti dei due rami del Parlamento, in esecuzione della delibera del 30 dicembre 1992 con la quale il Consiglio dei Ministri ha approvato e reso esecutivo il programma di riordino dell'Enel ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 8 agosto 1992, n. 359; Considerato che, secondo quanto indicato nel suddetto documento, si rendeva, tra l'altro, necessario assicurare l'adeguamento dei livelli di tariffa al fine di consentire la dismissione dell'Enel a partire dal 1994; Ritenuto che occorre procedere ad una contestuale revisione dell'articolazione delle tariffe che consenta di renderle piu' coerenti con i sistemi in vigore nell'ambito comunitario; Visto il documento istruttorio in data 8 settembre 1993 predisposto dalla segreteria del CIP; Ritenuto che detto documento e' esauriente e completo, dando conto in modo adeguato degli elementi acquisiti e del procedimento seguito per la loro valutazione sicche' ne sono da condividere i risultati; Visti i precedenti provvedimenti CIP in materia di tariffe, sovrapprezzi e contributi di allacciamento; Considerato che, il Comitato interministeriale dei prezzi convocato per il giorno 14 dicembre 1993 non ha potuto tenersi per la mancanza del numero legale dei suoi componenti; Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896); Delibera: Con le docorrenze di seguito indicate e con le modalita' di cui al punto 1 delle disposizioni finali del provvedimento CIP n. 45 del 19 dicembre 1990 entrano in vigore per tutto il territorio nazionale, fatte salve le competenze in materia di tariffe di utenza di cui all'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le seguenti disposizioni per la disciplina delle tariffe, delle condizioni di fornitura, dei sovrapprezzi e dei contributi di allacciamento. CAPITOLO I Tariffe 1. Le tariffe indicate nelle allegate tabelle A entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. 2. Per le forniture per usi domestici con potenza impegnata fino a 3 kW effettuate nell'abitazione di residenza anagrafica dell'utente, quando il consumo mensile risulti superiore ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, i kilowattora cui applicare i prezzi relativi ai primi due scaglioni di cui all'allegata tabella A-2, punto 1, lettera a), vengono progressivamente ridotti, fino al loro esaurimento, iniziando da quelli del primo scaglione, di tanti kWh quanti sono quelli eccedenti detti limiti, con conseguente addebito degli stessi al prezzo relativo all'ultimo scaglione di consumo. Per gli stessi kWh per i quali si procede all'addebito ai sensi del precedente capoverso verra' effettuato anche il recupero della differenza tra le quote fisse mensili previste nell'allegata tabella A-2, punto 1, lettera b) e quelle di cui allo stesso punto, lettera a), addebitando, sulle fatture anche d'acconto, l'importo corrispondente all'applicazione di 33,25 L./kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 66,50 L./kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW. 3. I trattamenti tariffari relativi alle forniture disciplinate dai provvedimenti CIP numeri 5/1982, 58/1982, titolo I, cap. X, 12/1984, titolo I, cap. I, secondo capoverso, 26/1984, titolo III, sono aboliti. Alle sole utenze in atto e fino al 30 giugno 1995 si applicano le tariffe previste per la generalita' dell'utenza con la riduzione del 45%. A partire dal 1 luglio 1995, con cadenza annuale, la riduzione, rispetto alle tariffe in vigore al momento, viene gradualmente assorbita con un abbattimento di 9 punti percentuali. Dal 1 luglio 1999 si applichera' pertanto il trattamento previsto per la generalita' dell'utenza. CAPITOLO II Condizioni di fornitura 1. Per le forniture in locali e luoghi diversi dalle abitazioni non regolate dalle tariffe multiorarie, per le forniture per usi agricoli e per usi di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, per usi di rivendita regolati dalle tariffe di cui alla tabella G-8, n. 3, lettere a) e b) e per le produzioni di cui alla tabella G-9 del provvedimento CIP n. 45/90, con decorrenza dalle fatture relative al mese di gennaio 1994, le norme di cui al provvedimento CIP n. 36 del 14 settembre 1979, cap. I, paragrafo B), lettera b), capoversi 3 , 4 , 5 , 6 e 7 sono sostituite dalle seguenti: - Per le nuove forniture attivate successivamente all'entrata in vigore della presente normativa e per quelle in atto per le quali venga richiesta una modifica contrattuale, la potenza massima a disposizione si determina aumentando del 25%, con un massimo di 2.500 kW, la potenza contrattualmente impegnata. - Per le forniture in atto alla data di entrata in vigore della presente normativa restano invariati i valori della potenza massima a disposizione precedentemente acquisiti se non venga richiesta alcuna modifica contrattuale oppure la modifica stessa non determini un aumento della potenza massima a disposizione. - In tutti i casi, per i prelievi eccedenti la potenza contrattualmente impegnata e contenuti entro il 25% della stessa, l'utente corrispondera' per il solo mese in cui tali superi si siano verificati, un corrispettivo, per ogni kW di maggior prelievo, pari a tre volte quello corrispondente alla potenza contrattualmente impegnata. - Per eventuali prelievi di potenza, di carattere eccezionale, superiori al 25% oltre la potenza contrattualmente impegnata di cui al precedente capoverso, l'utente corrispondera', per il solo mese in cui tali prelievi si siano verificati, un importo, per ogni kW di maggior prelievo oltre il 25%, pari a quattro volte quello corrispondente alla potenza contrattualmente impegnata. - Non e' consentito alcun prelievo di potenza oltre il limite della potenza massima a disposizione. Qualora l'utente abbia bisogno di effettuare in maniera sistematica prelievi di potenza in eccedenza al valore della potenza massima a disposizione, lo stesso deve stipulare un nuovo contratto, senza attendere la scadenza di quello in corso, per adeguare la potenza alle necessita' dei suoi prelievi. - E' in facolta' dell'impresa fornitrice di limitare, a mezzo di apposito apparecchio, il prelievo di potenza al valore della potenza massima a disposizione dell'utente. 2. Per le forniture in atto alla data di entrata in vigore della presente normativa, gli utenti hanno la facolta', entro il 31 agosto 1994, di fissare un valore della potenza impegnata adeguato alle proprie necessita', stipulando con l'impresa fornitrice un nuovo contratto di fornitura con la decorrenza prescelta, in ogni caso non antecedente la data di applicazione della presente normativa. L'impresa fornitrice sara' tenuta ad effettuare i conseguenti conguagli degli importi gia' fatturati. CAPITOLO III Sovrapprezzi 1. Con la decorrenza indicata al precedente cap. I, punto 1), alle forniture per usi domestici fino a 3 kW effettuate nell'abitazione di residenza anagrafica dell'utente si applica il trattamento indicato nel successivo punto 2 per l'addebito delle aliquote di sovrapprezzo attualmente vigenti, che sono: Aliquota Aliquote ordinaria straordinarie Totale (L./kWh) (L./kWh) (L./kzWh) ___ ___ ___ a) consumo mensile fino a 150 kWh 11,40 22,50 33,90 b) ulteriore consumo mensile 66,30 23,60 89,90 2. Quando il consumo mensile risulti superiore ai limiti di 150 kWh per le utenze fino al 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, i kilowattora relativi allo scaglione di cui alla lettera a) del precedente punto 1 vengono progressivamente ridotti, fino al loro esaurimento, di tanti kWh quanti sono quelli eccedenti detti limiti, con conseguente addebito degli stessi alle aliquote di cui alla lettera b) del precedente punto 1. 3. Alle aliquote di cui al precedente punto 1 si applicano le variazioni che saranno disposte con successivi provvedimenti. CAPITOLO IV Contributi di allacciamento 1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale i valori dei contributi e dei diritti fissi di cui al provvedimento CIP n. 42/1986 vengono aumentati del 47%. 2. Per gli allacciamenti in bassa tensione: a) relativi a spettacoli viaggianti e simili; b) realizzati in occasione di manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali e simili; c) relativi a riprese cinematografiche, televisive e simili, si applicano i seguenti contributi quando gli allacciamenti stessi non comportino la realizzazione di nuovi impianti od il potenziamento di quelli esistenti: L. 50.000 per gli allacciamenti con potenza impegnata fino a 3 kW; L. 80.000 per gli allacciamenti con potenza impegnata da oltre 3 e fino a 30 kW; L. 140.000 per gli allacciamenti con potenza impegnata da oltre 30 e fino a 100 kW; L. 200.000 per gli allacciamenti con potenza impegnata oltre 100 kW. Per ciascuna operazione d'allacciamento e di distacco richiesta fuori orario di lavoro, in aggiunta ai contributi predetti, l'utente e' tenuto a corrispondere l'importo di 30.000 lire. 3. I nuovi valori previsti nei punti precedenti si applicano alle richieste di allacciamento, di aumento di potenza, di voltura e di subentro presentate successivamente alla decorrenza della presente normativa. 4. Ferma restando la disposizione di cui al provvedimento CIP n. 42/1986, titolo I, punto 5, qualora, nelle zone dove la distribuzione e' effettuata con linee aeree, l'allacciamento debba essere realizzato, per vincoli o disposizioni delle competenti autorita', in cavo interrato o con modalita' costruttive diverse, gli importi a carico dell'utente, per le distanze dalle cabine, sono raddoppiati. 5. Gli allacciamenti in bassa tensione di installazioni mobili o precarie di cui al provvedimento CIP n. 42/1986, titolo V, punto 2, situate nei centri abitati e provviste di concessione di occupazione di suolo pubblico, rientrano tra quelli da realizzarsi con i contributi di cui al titolo II del provvedimento CIP n. 42/1986, come modificati al precedente punto 1. Negli altri casi si applicano le disposizioni contenute nel suddetto titolo V, punto 2. 6. Le imprese fornitrici, nei casi di allacciamenti rientranti nella normativa di cui al titolo V del provvedimento CIP n. 42/1986, hanno la facolta' di effettuare la fornitura richiesta tramite un impianto di generazione locale, utilizzando, laddove possibile, impianti alimentati da fonti rinnovabili. In questi casi il contributo a carico del richiedente viene determinato nella misura di 110.000 lire per ogni kW della potenza massima a disposizione, oltre una quota fissa di 800.000 lire. La relativa fornitura e' regolata dalle vigenti norme CIP in materia di prezzi e condizioni di fornitura. 7. Nei casi di allacciamenti in alta tensione il contributo e' fissato nella misura del 50% della spesa relativa. La spesa comprende tutte le opere necessarie all'allacciamento, anche quelle gia' anticipate dall'impresa fornitrice, da imputare pro-quota in proporzione alla potenza massima a disposizione del richiedente, purche' relative ad impianti allo stesso valore di tensione al quale viene effettuata la fornitura. CAPITOLO V Disposizioni finali 1. A parziale deroga di quanto stabilito dal provvedimento CIP n. 30 del 22 ottobre 1976, punto 1, delle "Condizioni di fornitura e disposizioni finali", gli utenti che usufruiscono di una fornitura per uso domestico fino a 3 kW nell'abitazione di residenza anagrafica, qualora installino pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti, anche di tipo reversibile, possono richiedere, esclusivamente per l'alimentazione di queste, una distinta fornitura alle tariffe e condizioni previste per le forniture in locali e luoghi diversi dalle abitazioni. Per le altre forniture per usi domestici e per le forniture in locali e luoghi diversi dalle abitazioni l'alimentazione delle pompe di calore viene effettuata tramite unico punto di consegna. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono abolite le forniture a cottimo, fatta eccezione per quelle relative all'alimentazione di lampade votive, di cartelli stradali e pubblicitari, di cabine telefoniche e di altre utilizzazioni con caratteristiche similari. Le imprese fornitrici provvederanno entro il 31 dicembre 1995 alla regolamentazione delle forniture in atto, sostituendo il trattamento a cottimo con quello previsto per le altre forniture. 3. Per le forniture in locali e luoghi diversi dalle abitazioni in bassa tensione e per quelle in media ed alta tensione non multiorarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' delegato ad effettuare, con proprio provvedimento, entro il 28 febbraio 1994, la ristrutturazione delle relative tariffe. 4. Sono abrogate le disposizioni in precedenza emanate che risultino incompatibili con le presenti norme. Roma, 14 dicembre 1993 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta SAVONA