LA GIUNTA DEL COMITATO
                    INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti  i  decreti  legislativi  luogotenenziali 19 ottobre 1944, n.
347,  e  23  aprile  1946,  n.  363,  e   successive   modifiche   ed
integrazioni;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283  e  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto  in  particolare  l'art.  4  del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;
  Visto il decreto legislativo 26 gennaio  1948,  n.  98,  che  detta
norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;
  Vista  la  richiesta  presentata  dall'Enel  il 23 ottobre 1992 che
chiede un adeguamento degli introiti  per  salvaguardare  il  proprio
equilibrio economico finanziario e patrimoniale;
  Visto  il  documento  del  Ministro  del  tesoro sul riordino delle
partecipazioni  pubbliche  e  sullo   stato   delle   privatizzazioni
trasmesso   il  14  aprile  1993  dal  Presidente  del  Consiglio  ai
Presidenti dei due rami del Parlamento, in esecuzione della  delibera
del  30  dicembre  1992  con  la  quale  il Consiglio dei Ministri ha
approvato e reso esecutivo il  programma  di  riordino  dell'Enel  ai
sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 8 agosto 1992, n. 359;
  Considerato che, secondo quanto indicato nel suddetto documento, si
rendeva, tra l'altro, necessario assicurare l'adeguamento dei livelli
di  tariffa  al fine di consentire la dismissione dell'Enel a partire
dal 1994;
  Ritenuto  che  occorre  procedere  ad  una  contestuale   revisione
dell'articolazione  delle  tariffe  che  consenta  di  renderle  piu'
coerenti con i sistemi in vigore nell'ambito comunitario;
  Visto il documento istruttorio in data 8 settembre 1993 predisposto
dalla segreteria del CIP;
  Ritenuto che detto documento e' esauriente e completo, dando  conto
in  modo adeguato degli elementi acquisiti e del procedimento seguito
per la loro valutazione sicche' ne sono da condividere i risultati;
  Visti  i  precedenti  provvedimenti  CIP  in  materia  di  tariffe,
sovrapprezzi e contributi di allacciamento;
  Considerato che, il Comitato interministeriale dei prezzi convocato
per  il giorno 14 dicembre 1993 non ha potuto tenersi per la mancanza
del numero legale dei suoi componenti;
  Considerata l'urgenza (art. 3  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);
                              Delibera:
  Con  le docorrenze di seguito indicate e con le modalita' di cui al
punto 1 delle disposizioni finali del provvedimento CIP n. 45 del  19
dicembre  1990  entrano  in vigore per tutto il territorio nazionale,
fatte salve le competenze in materia di  tariffe  di  utenza  di  cui
all'art.   13,  secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le seguenti  disposizioni  per  la
disciplina   delle   tariffe,  delle  condizioni  di  fornitura,  dei
sovrapprezzi e dei contributi di allacciamento.
                             CAPITOLO I
                               Tariffe
  1.  Le  tariffe indicate nelle allegate tabelle A entrano in vigore
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale.
  2. Per le forniture per usi domestici con potenza impegnata fino  a
3  kW effettuate nell'abitazione di residenza anagrafica dell'utente,
quando il consumo mensile risulti superiore ai limiti di 150 kWh  per
le  utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3
kW, i kilowattora cui  applicare  i  prezzi  relativi  ai  primi  due
scaglioni  di  cui  all'allegata  tabella  A-2,  punto 1, lettera a),
vengono progressivamente ridotti, fino al loro esaurimento, iniziando
da quelli del primo  scaglione,  di  tanti  kWh  quanti  sono  quelli
eccedenti  detti  limiti,  con  conseguente  addebito degli stessi al
prezzo relativo all'ultimo scaglione di consumo.
  Per gli stessi kWh per i quali si procede all'addebito ai sensi del
precedente  capoverso  verra'  effettuato  anche  il  recupero  della
differenza  tra le quote fisse mensili previste nell'allegata tabella
A-2, punto 1, lettera b) e quelle di cui allo stesso  punto,  lettera
a),   addebitando,   sulle   fatture   anche   d'acconto,   l'importo
corrispondente all'applicazione di 33,25 L./kWh per le utenze fino  a
1,5 kW e di 66,50 L./kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW.
  3. I trattamenti tariffari relativi alle forniture disciplinate dai
provvedimenti  CIP numeri 5/1982, 58/1982, titolo I, cap. X, 12/1984,
titolo I, cap.  I,  secondo  capoverso,  26/1984,  titolo  III,  sono
aboliti.  Alle  sole  utenze  in  atto  e  fino  al 30 giugno 1995 si
applicano le tariffe previste per la generalita' dell'utenza  con  la
riduzione del 45%. A partire dal 1  luglio 1995, con cadenza annuale,
la  riduzione,  rispetto  alle  tariffe  in  vigore al momento, viene
gradualmente assorbita con un abbattimento di 9 punti percentuali.
  Dal 1  luglio 1999 si applichera' pertanto il trattamento  previsto
per la generalita' dell'utenza.
                             CAPITOLO II
                       Condizioni di fornitura
  1. Per le forniture in locali e luoghi diversi dalle abitazioni non
regolate dalle tariffe multiorarie, per le forniture per usi agricoli
e  per  usi di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, per
usi di rivendita regolati dalle tariffe di cui alla tabella  G-8,  n.
3,  lettere  a)  e b) e per le produzioni di cui alla tabella G-9 del
provvedimento CIP n. 45/90, con decorrenza dalle fatture relative  al
mese  di gennaio 1994, le norme di cui al provvedimento CIP n. 36 del
14 settembre 1979, cap. I, paragrafo B), lettera  b),  capoversi  3 ,
4 , 5 , 6  e 7  sono sostituite dalle seguenti:
  -  Per  le  nuove forniture attivate successivamente all'entrata in
vigore della presente normativa e per quelle in  atto  per  le  quali
venga  richiesta  una  modifica  contrattuale,  la  potenza massima a
disposizione si determina aumentando del 25%, con un massimo di 2.500
kW, la potenza contrattualmente impegnata.
  - Per le forniture in atto alla data di  entrata  in  vigore  della
presente normativa restano invariati i valori della potenza massima a
disposizione  precedentemente acquisiti se non venga richiesta alcuna
modifica contrattuale oppure la  modifica  stessa  non  determini  un
aumento della potenza massima a disposizione.
  -   In   tutti   i  casi,  per  i  prelievi  eccedenti  la  potenza
contrattualmente impegnata e contenuti entro  il  25%  della  stessa,
l'utente  corrispondera' per il solo mese in cui tali superi si siano
verificati, un corrispettivo, per ogni kW di maggior prelievo, pari a
tre  volte  quello  corrispondente  alla   potenza   contrattualmente
impegnata.
  -  Per  eventuali  prelievi  di  potenza, di carattere eccezionale,
superiori al 25% oltre la potenza contrattualmente impegnata  di  cui
al precedente capoverso, l'utente corrispondera', per il solo mese in
cui  tali  prelievi  si  siano verificati, un importo, per ogni kW di
maggior  prelievo  oltre  il  25%,  pari  a  quattro   volte   quello
corrispondente alla potenza contrattualmente impegnata.
  - Non e' consentito alcun prelievo di potenza oltre il limite della
potenza  massima  a  disposizione.  Qualora l'utente abbia bisogno di
effettuare in maniera sistematica prelievi di potenza in eccedenza al
valore della potenza massima a disposizione, lo stesso deve stipulare
un nuovo contratto, senza attendere la scadenza di quello  in  corso,
per adeguare la potenza alle necessita' dei suoi prelievi.
  -  E'  in  facolta' dell'impresa fornitrice di limitare, a mezzo di
apposito apparecchio, il prelievo di potenza al valore della  potenza
massima a disposizione dell'utente.
  2.  Per  le  forniture in atto alla data di entrata in vigore della
presente normativa, gli utenti hanno la facolta', entro il 31  agosto
1994,  di  fissare  un  valore  della potenza impegnata adeguato alle
proprie necessita', stipulando  con  l'impresa  fornitrice  un  nuovo
contratto  di fornitura con la decorrenza prescelta, in ogni caso non
antecedente la data di applicazione della presente normativa.
  L'impresa fornitrice  sara'  tenuta  ad  effettuare  i  conseguenti
conguagli degli importi gia' fatturati.
                            CAPITOLO III
                            Sovrapprezzi
  1.  Con la decorrenza indicata al precedente cap. I, punto 1), alle
forniture per usi domestici fino a 3 kW effettuate nell'abitazione di
residenza anagrafica dell'utente si applica il  trattamento  indicato
nel  successivo punto 2 per l'addebito delle aliquote di sovrapprezzo
attualmente vigenti, che sono:
 
                                  Aliquota      Aliquote
                                  ordinaria   straordinarie  Totale
                                   (L./kWh)      (L./kWh)   (L./kzWh)
                                      ___           ___        ___
 a) consumo mensile fino a 150 kWh  11,40         22,50        33,90
 b) ulteriore consumo mensile       66,30         23,60        89,90
 
  2. Quando il consumo mensile risulti superiore ai limiti di 150 kWh
per le utenze fino al 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino
a 3 kW, i kilowattora relativi allo scaglione di cui alla lettera  a)
del precedente punto 1 vengono progressivamente ridotti, fino al loro
esaurimento,  di tanti kWh quanti sono quelli eccedenti detti limiti,
con conseguente addebito degli  stessi  alle  aliquote  di  cui  alla
lettera b) del precedente punto 1.
  3.  Alle  aliquote  di  cui  al  precedente punto 1 si applicano le
variazioni che saranno disposte con successivi provvedimenti.
                             CAPITOLO IV
                     Contributi di allacciamento
  1.   A   decorrere   dalla   data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale i valori dei contributi e  dei
diritti  fissi  di  cui  al  provvedimento  CIP  n.  42/1986  vengono
aumentati del 47%.
  2. Per gli allacciamenti in bassa tensione:
    a) relativi a spettacoli viaggianti e simili;
    b) realizzati in occasione di manifestazioni e  feste  patronali,
popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali e simili;
    c)  relativi  a riprese cinematografiche, televisive e simili, si
applicano i seguenti contributi quando gli allacciamenti  stessi  non
comportino  la realizzazione di nuovi impianti od il potenziamento di
quelli esistenti:
   L. 50.000 per gli allacciamenti con potenza impegnata fino a 3 kW;
   L. 80.000 per gli allacciamenti con potenza impegnata da oltre 3 e
fino a 30 kW;
   L. 140.000 per gli allacciamenti con potenza impegnata da oltre 30
e fino a 100 kW;
   L. 200.000 per gli allacciamenti con potenza impegnata  oltre  100
kW.
  Per  ciascuna  operazione  d'allacciamento  e di distacco richiesta
fuori orario di lavoro, in aggiunta ai contributi predetti,  l'utente
e' tenuto a corrispondere l'importo di 30.000 lire.
  3.  I  nuovi valori previsti nei punti precedenti si applicano alle
richieste di allacciamento, di aumento di potenza, di  voltura  e  di
subentro  presentate  successivamente  alla decorrenza della presente
normativa.
  4. Ferma restando la disposizione di cui al  provvedimento  CIP  n.
42/1986, titolo I, punto 5, qualora, nelle zone dove la distribuzione
e'   effettuata   con   linee  aeree,  l'allacciamento  debba  essere
realizzato, per vincoli o disposizioni delle competenti autorita', in
cavo interrato o con modalita' costruttive  diverse,  gli  importi  a
carico dell'utente, per le distanze dalle cabine, sono raddoppiati.
  5.  Gli  allacciamenti  in bassa tensione di installazioni mobili o
precarie di cui al provvedimento CIP n. 42/1986, titolo V,  punto  2,
situate  nei centri abitati e provviste di concessione di occupazione
di  suolo  pubblico,  rientrano  tra  quelli  da  realizzarsi  con  i
contributi di cui al titolo II del provvedimento CIP n. 42/1986, come
modificati  al  precedente  punto 1. Negli altri casi si applicano le
disposizioni contenute nel suddetto titolo V, punto 2.
  6. Le imprese fornitrici,  nei  casi  di  allacciamenti  rientranti
nella  normativa di cui al titolo V del provvedimento CIP n. 42/1986,
hanno la facolta' di effettuare la  fornitura  richiesta  tramite  un
impianto  di  generazione  locale,  utilizzando,  laddove  possibile,
impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili.  In  questi   casi   il
contributo a carico del richiedente viene determinato nella misura di
110.000  lire per ogni kW della potenza massima a disposizione, oltre
una quota fissa di 800.000 lire.
  La relativa fornitura  e'  regolata  dalle  vigenti  norme  CIP  in
materia di prezzi e condizioni di fornitura.
  7.  Nei  casi  di  allacciamenti  in alta tensione il contributo e'
fissato nella misura del 50% della spesa relativa.
  La  spesa  comprende  tutte  le opere necessarie all'allacciamento,
anche quelle gia' anticipate  dall'impresa  fornitrice,  da  imputare
pro-quota  in  proporzione  alla  potenza  massima a disposizione del
richiedente, purche' relative  ad  impianti  allo  stesso  valore  di
tensione al quale viene effettuata la fornitura.
                             CAPITOLO V
                         Disposizioni finali
  1.  A  parziale deroga di quanto stabilito dal provvedimento CIP n.
30 del 22 ottobre 1976, punto 1, delle  "Condizioni  di  fornitura  e
disposizioni  finali",  gli  utenti che usufruiscono di una fornitura
per  uso  domestico  fino  a  3  kW  nell'abitazione   di   residenza
anagrafica,  qualora  installino pompe di calore per il riscaldamento
degli  ambienti,  anche  di  tipo  reversibile,  possono  richiedere,
esclusivamente  per l'alimentazione di queste, una distinta fornitura
alle tariffe e condizioni previste  per  le  forniture  in  locali  e
luoghi diversi dalle abitazioni.
  Per  le  altre  forniture  per  usi domestici e per le forniture in
locali e luoghi diversi dalle abitazioni l'alimentazione delle  pompe
di calore viene effettuata tramite unico punto di consegna.
  2.  Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono
abolite le forniture a cottimo, fatta eccezione per  quelle  relative
all'alimentazione   di   lampade   votive,  di  cartelli  stradali  e
pubblicitari, di cabine telefoniche  e  di  altre  utilizzazioni  con
caratteristiche similari.
  Le  imprese fornitrici provvederanno entro il 31 dicembre 1995 alla
regolamentazione delle forniture in atto, sostituendo il  trattamento
a cottimo con quello previsto per le altre forniture.
  3.  Per le forniture in locali e luoghi diversi dalle abitazioni in
bassa  tensione  e  per  quelle  in  media  ed  alta   tensione   non
multiorarie,    il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato   e'   delegato   ad   effettuare,    con    proprio
provvedimento,  entro  il 28 febbraio 1994, la ristrutturazione delle
relative tariffe.
  4.  Sono  abrogate  le  disposizioni  in  precedenza  emanate   che
risultino incompatibili con le presenti norme.
   Roma, 14 dicembre 1993
                          Il Ministro dell'industria, del commercio
                         e dell'artigianato - Presidente della giunta
                                            SAVONA