IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  3,  comma  1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.  154  -
nel  testo  modificato  dall'art.  9,  comma  1, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438 - il quale prescrive che,  a  decorrere  dal  1
gennaio  1990,  quando  la  variazione  percentuale  del valore medio
dell'indice dei prezzi al consumo per le  famiglie  di  operai  e  di
impiegati  relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto
di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al  valore  medio  del
medesimo   indice   rilevato  con  riferimento  allo  stesso  periodo
dell'anno precedente, ai fini dell'imposta sul reddito delle  persone
fisiche  si  provvede  alla  neutralizzazione integrale degli effetti
dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a  incrementi  reali
di  reddito  ed alla conseguente restituzione integrale del drenaggio
fiscale mediante  l'adeguamento  delle  detrazioni  d'imposta  e  dei
limiti  di  reddito  previsti  negli articoli 12 e 13 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 69 del 1989,
nel quale e' previsto che entro il 30 settembre di ciascun anno, pre-
via  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri si procede alla ricognizione
della citata variazione percentuale del valore medio dell'indice  dei
prezzi  al consumo per le famiglie di operai e di impiegati e vengono
stabiliti,  con  effetto  per  l'anno   successivo,   i   conseguenti
adeguamenti delle detrazioni e dei limiti di reddito;
  Vista  la  lettera  n.  16338  del  16  ottobre  1993, con la quale
l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato  che  la  variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie  di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi
terminante al 31 agosto 1993 rispetto al medesimo valore riferito  al
periodo  di  dodici  mesi terminante al 31 agosto 1992 e' pari al 4,5
per cento;
  Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 19  settembre  1992,  n.
384,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438, con il quale sono stati determinati, per il  1993,  gli  importi
delle  detrazioni  d'imposta  e  dei limiti di reddito previsti dagli
articoli 12 e 13 del citato testo unico;
  Considerato  che  si  deve  procedere  alla  determinazione   nella
predetta  misura  dei  soprarichiamati adeguamenti e che in relazione
alla detrazione soggettiva di imposta per carichi di famiglia per  le
ipotesi  di  cui  al  comma 3 dell'art. 12 del citato testo unico, al
fine di mantenere l'aumento della detrazione nella misura del 4,5 per
cento, va aumentato di eguale misura l'importo  fisso  da  sottrarre,
che di conseguenza passa da L. 175.000 a L. 182.875;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 dicembre 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli importi
delle detrazioni di imposta e dei limiti di  reddito  previsti  dagli
articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
cosi'  come  determinati  dall'art.  9, comma 2, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, sono aumentati  in  misura  pari  al  4,5  per
cento.
  Dal  1  gennaio  1994 la misura di ciascun importo resta, pertanto,
cosi' determinata:
   a) detrazione per il coniuge a carico: L. 791.588;
   b) detrazione per i figli minore di eta':
    per un figlio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   L.   91.438
    per due figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   182.875
    per tre figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   274.313
    per quattro figli . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   365.750
    per cinque figli  . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   457.188
    per sei figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   548.625
    per sette figli . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   640.063
    per otto figli  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   731.500
    per ogni altro figlio . . . . . . . . . . . . . . .   "    91.438
  Nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 12 del citato  testo  unico
delle  imposte  sui  redditi,  la  detrazione per coniuge a carico si
applica per il primo figlio e la somma  detraibile  in  relazione  al
numero  dei  figli e' raddoppiata e l'ammontare di essa e' ridotto di
L. 182.875;
    c) detrazione per altri familiari a carico: L. 126.445;
    d) limite di reddito di cui al comma 4  dell'art.  12  del  testo
unico delle imposte sui redditi: L. 5.300.000;
    e)  detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1
dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 759.715;
    f) limite di reddito di lavoro  dipendente  di  cui  al  comma  2
dell'art.   13   del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi:  L.
14.500.000;
    g) limite di reddito di lavoro autonomo e di impresa  di  cui  al
comma  4  dell'art.  13 del testo unico delle imposte sui redditi: L.
7.900.000;
    h) ulteriore detrazione per  redditi  di  lavoro  dipendente:  L.
237.215 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 14.500.000;
    i)  ulteriore  detrazione  per  redditi  di  lavoro autonomo e di
impresa:
    1) L. 197.505 se l'ammontare complessivo dei  redditi  di  lavoro
autonomo e di impresa non supera L. 7.900.000;
    2)  L.  156.750  se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa e'  superiore  a  L.  7.900.000  ma  non  a  L.
8.000.000;
    3)  L.  75.240  se  l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa e'  superiore  a  L.  8.000.000  ma  non  a  L.
8.200.000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 dicembre 1993
                                                Il Presidente: CIAMPI
Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1993
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 244