IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 - nel testo modificato dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 - il quale prescrive che, a decorrere dal 1 gennaio 1990, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si provvede alla neutralizzazione integrale degli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito ed alla conseguente restituzione integrale del drenaggio fiscale mediante l'adeguamento delle detrazioni d'imposta e dei limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 69 del 1989, nel quale e' previsto che entro il 30 settembre di ciascun anno, pre- via deliberazione del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si procede alla ricognizione della citata variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati e vengono stabiliti, con effetto per l'anno successivo, i conseguenti adeguamenti delle detrazioni e dei limiti di reddito; Vista la lettera n. 16338 del 16 ottobre 1993, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1993 rispetto al medesimo valore riferito al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1992 e' pari al 4,5 per cento; Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, con il quale sono stati determinati, per il 1993, gli importi delle detrazioni d'imposta e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del citato testo unico; Considerato che si deve procedere alla determinazione nella predetta misura dei soprarichiamati adeguamenti e che in relazione alla detrazione soggettiva di imposta per carichi di famiglia per le ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 12 del citato testo unico, al fine di mantenere l'aumento della detrazione nella misura del 4,5 per cento, va aumentato di eguale misura l'importo fisso da sottrarre, che di conseguenza passa da L. 175.000 a L. 182.875; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1993; Decreta: Art. 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come determinati dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono aumentati in misura pari al 4,5 per cento. Dal 1 gennaio 1994 la misura di ciascun importo resta, pertanto, cosi' determinata: a) detrazione per il coniuge a carico: L. 791.588; b) detrazione per i figli minore di eta': per un figlio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 91.438 per due figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 182.875 per tre figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 274.313 per quattro figli . . . . . . . . . . . . . . . . . " 365.750 per cinque figli . . . . . . . . . . . . . . . . . " 457.188 per sei figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 548.625 per sette figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 640.063 per otto figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 731.500 per ogni altro figlio . . . . . . . . . . . . . . . " 91.438 Nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 12 del citato testo unico delle imposte sui redditi, la detrazione per coniuge a carico si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli e' raddoppiata e l'ammontare di essa e' ridotto di L. 182.875; c) detrazione per altri familiari a carico: L. 126.445; d) limite di reddito di cui al comma 4 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 5.300.000; e) detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 759.715; f) limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 14.500.000; g) limite di reddito di lavoro autonomo e di impresa di cui al comma 4 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 7.900.000; h) ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 237.215 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 14.500.000; i) ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa: 1) L. 197.505 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 7.900.000; 2) L. 156.750 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 7.900.000 ma non a L. 8.000.000; 3) L. 75.240 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 8.000.000 ma non a L. 8.200.000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 dicembre 1993 Il Presidente: CIAMPI Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1993 Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 244