IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento CEE n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il parere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 1993, relativo alla regolamentazione dell'indicazione geografica protetta "Cappero di Pantelleria"; Considerato che la domanda presentata dai produttori interessati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 616, art. 77, lettera d), e' da intendersi conforme anche ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 in quanto con questo non contrastante; Tenuto conto che l'art. 17 del predetto regolamento CEE prevede la procedura da applicarsi nell'ambito dei primi sei mesi di entrata in vigore dello stesso regolamento; Considerato che nell'ambito del termine di sei mesi gli Stati membri possono portare ad esaurimento le procedure di riconoscimento precedentemente attivate; Considerato che i capperi prodotti negli agri dell'isola di Pantelleria compresi nel disciplinare di produzione presentano caratteristiche qualitative particolari e di pregio e che la produzione riveste nella zona notevole importanza socio-economica; Ravvisata la necessita' di accordare protezione ad un prodotto tradizionale della zona, avente caratteristiche ben definite ed una connessa notorieta' per cui si rende opportuno distinguerlo da altre produzioni similari; Ritenuta l'opportunita' di accogliere la domanda a suo tempo presentata dagli interessati, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 per la registrazione in ambito comunitario; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta l'indicazione geografica protetta "Cappero di Pantelleria" ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.