IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  il regolamento CEE n. 2081/92 relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli ed alimentari;
  Visto  il  parere  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica  italiana,  serie  generale  n.  170  del  22 luglio 1993,
relativo alla regolamentazione dell'indicazione  geografica  protetta
"Fungo di Borgotaro";
  Considerato che la domanda presentata dai produttori interessati ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n.
616, art. 77, lettera d), e' da intendersi conforme  anche  ai  sensi
del regolamento CEE n. 2081/92 in quanto con questo non contrastante;
  Tenuto  conto che l'art. 17 del predetto regolamento CEE prevede la
procedura da applicarsi nell'ambito dei primi sei mesi di entrata  in
vigore dello stesso regolamento;
  Considerato  che  nell'ambito  del  termine  di  sei mesi gli Stati
membri possono portare ad esaurimento le procedure di  riconoscimento
precedentemente attivate;
  Considerato  che  i  funghi  prodotti  negli agri delle province di
Parma  e  Massa  Carrara  compresi  nel  disciplinare  di  produzione
presentano  caratteristiche qualitative particolari e di pregio e che
la produzione riveste nella zona notevole importanza socio-economica;
  Ravvisata la necessita' di  accordare  protezione  ad  un  prodotto
tradizionale  della  zona, avente caratteristiche ben definite ed una
connessa notorieta' per cui si rende opportuno distinguerlo da  altre
produzioni similari;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  accogliere  la  domanda  a  suo tempo
presentata dagli interessati, nel rispetto delle  procedure  previste
dall'art.  17  del regolamento CEE n. 2081/92 per la registrazione in
ambito comunitario;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta  l'indicazione  geografica  protetta   "Fungo   di
Borgotaro"   ed   e'   approvato,  nel  testo  annesso,  il  relativo
disciplinare di produzione.