IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 26 novembre 1993, n. 483, recante, fra l'altro, disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, ed, in particolare: l'art. 1, con cui si dispone che la Banca d'Italia non puo' concedere anticipazioni di alcun tipo al Tesoro; l'art. 3, con cui si dispone: a) che entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge medesima, il Ministro del tesoro procede all'emissione di titoli da collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno lire 30.000 miliardi; b) che tali titoli recheranno rendimenti corrispondenti a quelli di mercato; c) che il netto ricavo dell'emissione e' iscritto all'entrata del bilancio statale ed e' riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere versato in un conto transitorio presso la Banca d'Italia, che corrispondera' un interesse ad un tasso, determinato con decreto del Ministro del tesoro, tale da compensare l'onere per interessi derivante dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo; l'art. 2, con cui si dispone che il debito del Tesoro sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del mese in cui e' stato completato il collocamento dei titoli di cui al richiamato art. 3, viene trasferito in apposito conto di transito e convertito entro trenta giorni in titoli di Stato, con le caratteristiche ivi indicate, da assegnare alla Banca d'Italia; Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro e' determinata ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 novembre 1993, n. 445 (recante disposizioni per l'assestamento del bilancio), con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso; Visto l'art. 7 della citata legge n. 483/1993, con cui si e' stabilito che l'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 della legge stessa si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella predetta legge n. 501/1992; Ritenuto opportuno, per il reperimento dei titoli da destinarsi alle finalita' di cui all'art. 3 della citata legge n. 483/1993, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro, della durata di dieci anni, per l'importo di lire 5.000 miliardi, a valere sull'ammontare di lire 30.000 miliardi di cui al medesimo articolo; Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalita' di cui all'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 483, e' disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, da collocare presso la Banca d'Italia, per l'importo di nominali lire 5.000 miliardi, alle seguenti condizioni: durata: dieci anni; godimento: 22 dicembre 1993; prezzo d'emissione: 100,95 per cento; tasso d'interesse della prima cedola: 4,50 per cento; rimborso: in unica soluzione, il 22 dicembre 2003.