IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  26  novembre  1993, n. 483, recante, fra l'altro,
disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia
per il servizio di tesoreria, ed, in particolare:
   l'art. 1, con cui si  dispone  che  la  Banca  d'Italia  non  puo'
concedere anticipazioni di alcun tipo al Tesoro;
   l'art. 3, con cui si dispone:
     a) che entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge
medesima,  il  Ministro del tesoro procede all'emissione di titoli da
collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno lire
30.000 miliardi;
     b) che tali titoli recheranno rendimenti corrispondenti a quelli
di mercato;
     c) che il netto ricavo dell'emissione  e'  iscritto  all'entrata
del  bilancio  statale  ed  e' riassegnato ad apposito capitolo dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro  per  essere
versato  in  un  conto  transitorio  presso  la  Banca  d'Italia, che
corrispondera' un interesse ad un tasso, determinato con decreto  del
Ministro  del  tesoro,  tale  da  compensare  l'onere  per  interessi
derivante dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo;
   l'art. 2, con cui si dispone che il debito del  Tesoro  sul  conto
corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale
risulta alla fine del mese in cui e' stato completato il collocamento
dei  titoli di cui al richiamato art. 3, viene trasferito in apposito
conto di transito e convertito  entro  trenta  giorni  in  titoli  di
Stato,  con  le caratteristiche ivi indicate, da assegnare alla Banca
d'Italia;
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di  indebitamento  anche  attraverso  l'emissione  di  certificati di
credito del  Tesoro,  con  l'osservanza  delle  norme  contenute  nel
medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro e' determinata  ogni
caratteristica,  condizione  e  modalita'  di emissione dei titoli da
emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare l'ottavo comma dell'art. 3, come sostituito  dall'art.  2
della  legge  9  novembre  1993,  n.  445  (recante  disposizioni per
l'assestamento del bilancio), con  cui  si  e'  stabilito  il  limite
massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visto  l'art.  7  della  citata  legge  n.  483/1993, con cui si e'
stabilito che l'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 della
legge stessa si aggiunge all'importo massimo di emissione dei  titoli
pubblici indicato nella predetta legge n. 501/1992;
  Ritenuto  opportuno,  per  il  reperimento dei titoli da destinarsi
alle finalita' di cui all'art. 3  della  citata  legge  n.  483/1993,
procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro, della
durata  di sette anni, per l'importo di lire 5.000 miliardi, a valere
sull'ammontare di lire 30.000 miliardi di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,  recante
norme in materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e  successive  modificazioni,  e  per  le  finalita'  di  cui
all'art.  3  della  legge  26  novembre  1993,  n.  483,  e' disposta
un'emissione di certificati di credito del Tesoro  al  portatore,  da
collocare  presso  la  Banca d'Italia, per l'importo di nominali lire
5.000 miliardi, alle seguenti condizioni:
   durata: sette anni;
   godimento: 22 dicembre 1993;
   prezzo d'emissione: 100,75 per cento;
   tasso d'interesse della prima cedola: 4,50 per cento;
   rimborso: in unica soluzione, il 22 dicembre 2000.