IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 26 novembre 1993,  n.  483,  recante,  fra  l'altro,
disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia
per il servizio di tesoreria, ed, in particolare:
   l'art.  1,  con  cui  si  dispone  che  la Banca d'Italia non puo'
concedere anticipazioni di alcun tipo al Tesoro;
   l'art. 3, con cui si dispone:
     a) che entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge
medesima, il Ministro del tesoro procede all'emissione di  titoli  da
collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno lire
30.000 miliardi;
     b) che tali titoli recheranno rendimenti corrispondenti a quelli
di mercato;
     c)  che  il  netto ricavo dell'emissione e' iscritto all'entrata
del bilancio statale ed e' riassegnato  ad  apposito  capitolo  dello
stato  di  previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere
versato in  un  conto  transitorio  presso  la  Banca  d'Italia,  che
corrispondera'  un interesse ad un tasso, determinato con decreto del
Ministro  del  tesoro,  tale  da  compensare  l'onere  per  interessi
derivante dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo;
   l'art.  2,  con  cui si dispone che il debito del Tesoro sul conto
corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale
risulta alla fine del mese in cui e' stato completato il collocamento
dei titoli di cui al richiamato art. 3, viene trasferito in  apposito
conto  di  transito  e  convertito  entro  trenta giorni in titoli di
Stato, con le caratteristiche ivi indicate, da assegnare  alla  Banca
d'Italia;
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad  effettuare  operazioni   di   indebitamento   anche
attraverso   l'emissione   di   buoni   del  Tesoro  poliennali,  con
l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con  cui  si  e'  stabilito,  fra
l'altro,  che con decreti del Ministro del tesoro e' determinata ogni
caratteristica, condizione e modalita' di  emissione  dei  titoli  da
emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare  l'ottavo  comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2
della legge  9  novembre  1993,  n.  445  (recante  disposizioni  per
l'assestamento  del  bilancio),  con  cui  si  e' stabilito il limite
massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visto l'art. 7 della citata  legge  n.  483/1993,  con  cui  si  e'
stabilito che l'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 della
legge  stessa si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli
pubblici indicato nella predetta legge n. 501/1992;
  Ritenuto opportuno, per il reperimento  dei  titoli  da  destinarsi
alle  finalita'  di  cui  all'art.  3 della citata legge n. 483/1993,
procedere ad un'emissione  di  buoni  del  Tesoro  poliennali,  della
durata  di dieci anni, per l'importo di lire 5.000 miliardi, a valere
sull'ammontare di lire 30.000 miliardi di cui al medesimo articolo;
  Visto  l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante
norme in materia di controlli della Corte dei conti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni:
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto  1982,
n.  526, e per le finalita' di cui all'art. 3 della legge 26 novembre
1993, n. 483, e' disposta l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali
al portatore, da collocare presso la Banca d'Italia, per l'importo di
nominali lire 5.000 miliardi, alle seguenti condizioni:
   durata: dieci anni;
   godimento: 22 dicembre 1993;
   prezzo d'emissione: 99,05 per cento;
   tasso d'interesse: 8,50%  annuo,  pagabile  in  due  semestralita'
posticipate, il 22 giugno e il 22 dicembre di ogni anno;
   rimborso: in unica soluzione, il 22 dicembre 2003.