IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 febbraio 1991 di modifica all'ordinamento didattico universitario relativo al corso di laurea in scienze dell'educazione (ex pedagogia); Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico, nella seduta del 14 aprile 1993, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facolta' di lettere e filosofia e del consiglio di amministrazione; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso per il suddetto corso di laurea nella seduta del 29 luglio 1993; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 37, relativo alla facolta' di lettere e filosofia, e' soppresso e sostituito dal seguente: la facolta' di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere, in filosofia e in scienze dell'educazione. L'art. 40, relativo al corso di laurea in pedagogia, e' soppresso e sostituito dalla nuova stesura dell'articolo stesso: LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE Art. 40. - Titolo di ammissione: quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910. Durata e articolazione degli studi. Gli studi hanno la durata di quattro anni e si articolano in un biennio iniziale comune e in tre bienni di indirizzo: "insegnanti di scuola secondaria superiore", "educatori professionali extrascolastici", "esperti nei processi di formazione". Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea. Diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito e' menzionato nel certificato di laurea. Denominazione degli insegnamenti. Nella tabella delle discipline, gli insegnamenti di area pedagogica a statuto nelle universita' sono indicati mediante denominazioni semplificate. Ciascuna denominazione semplificata corrisponde a uno o piu' insegnamenti a statuto. Le corrispondenze tra le denominazioni semplificate e gli insegnamenti o i gruppi di insegnamenti a statuto sono contenute nella tabella 1. Durata complessiva degli studi e durata annuale e semestrale degli insegnamenti. Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso, a venti annualita', cioe' a quaranta semestralita'. Venti semestralita' sono collocate nel primo biennio, venti nel secondo. Per taluni insegnamenti e' prevista una durata semestrale, per altri insegnamenti la decisione intorno alla durata annuale o semestrale e' demandata, anno per anno, al consiglio di corso di laurea. Esame di laurea. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti del primo biennio, pari a venti semestralita', del biennio di indirizzo scelto, pari a venti semestralita' e dovra' aver ottenuto un giudizio favorevole, secondo le modalita' stabilite dalla Facolta', al termine di due semestri di una lingua straniera e di un semestre di informatica. L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto.