IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  provvedimenti  per  l'ordinamento del credito
agrario;
  Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni  recante  l'applicazione  delle  direttive del Consiglio
delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura;
  Visti i decreti n.  177651  e  n.  177653  del  19  marzo  1977,  e
successive   modifiche   ed   integrazioni,   recanti  norme  per  la
determinazione del tasso di riferimento da applicare alle  operazioni
di  credito  agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui
sopra;
  Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale e' stata
fissata,  per  l'anno  1994,  la   commissione   onnicomprensiva   da
riconoscere  agli  istituti di credito per le operazioni agevolate di
credito agrario di miglioramento a ristoro degli oneri connessi  alla
loro attivita' di integrazione;
  Vista  la  comunicazione  con  la  quale la Banca d'Italia, ai fini
della  determinazione  del  tasso  di   riferimento   relativo   alle
operazioni  di  credito  agrario  di  miglioramento  per  il bimestre
gennaio-febbraio  1994,  ha  reso  noto  che  il  costo  medio  della
provvista dei fondi e' pari al 9,85%;
  Ritenuta  valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere
in merito;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
  Il costo medio della provvista  dei  fondi  per  le  operazioni  di
credito  agrario  di  miglioramento  previste dalle norme indicate in
premessa e' pari, per il bimestre gennaio-febbraio 1994, al 9,85%.
  La  commissione  onnicomprensiva  riconosciuta  agli  istituti   di
credito e' pari:
    a)  all'1,30%  per  i contratti condizionati stipulati nel 1994 e
per  quelli  definitivi  stipulati  nello  stesso  anno,  relativi  a
contratti condizionati stipulati dal 1990;
    b)  all'1,80%  per  i  contratti  definitivi  stipulati nel 1994,
relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;
    c) all'1,90% per  i  contratti  definitivi  stipulati  nel  1994,
relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.
  In conseguenza, il tasso di riferimento e' pari:
   1) all'11,15% per le operazioni di cui al punto a);
   2) all'11,65% per le operazioni di cui al punto b);
   3) all'11,75% per le operazioni di cui al punto c).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 dicembre 1993
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO