IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali; Visto l'art. 35 dello stesso decreto legislativo che demanda all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutte le attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici ai sensi del suddetto codice della strada; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo codice della strada, che prescrive il decreto del Ministro dei lavori pubblici per l'adozione di provvedimenti di assunzione e dimissione di strade statali o di singoli tronchi su proposta dei compartimenti ANAS competenti, e sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di amministrazione dell'ANAS; Considerato che: con delibera 9 maggio 1986 il comune di S. Candido ha avanzato richiesta di statizzazione della variante esterna all'abitato omonimo, con l'impegno di assumere in consegna il tratto di strada statale n. 52 "Carnica" sotteso e l'intera strada statale n. 52/Racc.; con relazione in data 3 marzo 1990 il compartimento ANAS di Trento ha aspresso in merito il proprio parere favorevole; Visto il voto 6 febbraio 1992, n. 171, con il quale il consiglio di amministrazione dell'ANAS ha espresso parere favorevole sui seguenti adempimenti: classificazione a statale della variante esterna all'abitato di m 1700 e inserimento della stessa nell'itinerario della strada statale n. 52 "Carnica"; variazione dell'estesa della strada statale n. 52 "Carnica" in chilometri 126 + 365 con conservazione dei capisaldi di itinerario; declassificazione del tratto strada statale n. 52 "Carnica" compreso tra km 124 + 665 e 125 + 657 m 992 nonche' l'intero percorso della strada statale n. 52/Racc. di m 676 con conseguente consegna del tratto stesso al comune di S. Candido; cancellazione della strada statale n. 52/Racc. dal novero delle strade statali. Considerato che, ai sensi del citato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la procedura per i passaggi di proprieta' tra enti proprietari di strade e' analoga a quella indicata dalla legge n. 126/1958, abrogata dall'art. 231 del piu' volte citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Ritenuto quindi di poter far salvo il pregresso iter amministrativo e di poter procedere alla acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Vista la nota 10 novembre 1993, n. 2658, con la quale l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale ha trasmesso per esame e parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici la citata proposta di statizzazione corredata di completa documentazione; Visto il voto n. 448 reso nell'adunanza del Consiglio superiore lavori pubblici - V sezione, in data 15 dicembre 1993 con il quale quel consesso ha espresso parere favorevole alla proposta di che trattasi; Decreta: La variante esterna all'abitato di S. Candido, costruita dal comune omonimo della lunghezza di m 1700 e' classificata statale ed inserita nell'itinerario della strada statale n. 52 "Carnica". La strada statale n. 52 "Carnica" conserva inalterati i capisaldi d'itinerario con variazione dell'estesa in km 126 + 365. Il tratto di strada statale n. 52 "Carnica" compresa tra i km 124 + 665 e 125 + 657 di m 992 e l'intero percorso della strada statale n. 52/Racc. di m 676 e' declassificata e consegnata al comune di S. Candido. La strada statale n. 52/Racc. e' cancellata dal novero delle strade statali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 1993 Il Ministro: MERLONI