IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, Nuovo codice della strada,  che  attribuisce  al  Ministero  dei
lavori  pubblici  la  competenza  in  materia  di  classificazione  e
declassificazione delle strade statali;
  Visto l'art.  35  dello  stesso  decreto  legislativo  che  demanda
all'Ispettorato  generale per la circolazione e la sicurezza stradale
tutte le attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici
ai sensi del suddetto codice della strada;
  Visto l'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre  1992,  n.  495, Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Nuovo codice della strada, che prescrive il decreto del Ministro  dei
lavori  pubblici  per  l'adozione  di  provvedimenti  di assunzione e
dimissione di strade statali o di singoli  tronchi  su  proposta  dei
compartimenti  ANAS  competenti, e sentiti il Consiglio superiore dei
lavori pubblici ed il consiglio di amministrazione dell'ANAS;
  Considerato che:
   con delibera 9 maggio 1986 il comune di  S.  Candido  ha  avanzato
richiesta   di   statizzazione  della  variante  esterna  all'abitato
omonimo, con l'impegno di assumere in consegna il  tratto  di  strada
statale  n.  52  "Carnica"  sotteso  e  l'intera  strada  statale  n.
52/Racc.;
   con relazione in data 3 marzo 1990 il compartimento ANAS di Trento
ha aspresso in merito il proprio parere favorevole;
  Visto il voto 6 febbraio 1992, n. 171, con il quale il consiglio di
amministrazione dell'ANAS ha espresso parere favorevole sui  seguenti
adempimenti:
   classificazione  a statale della variante esterna all'abitato di m
1700 e inserimento della stessa nell'itinerario della strada  statale
n. 52 "Carnica";
   variazione  dell'estesa  della  strada  statale n. 52 "Carnica" in
chilometri 126 + 365 con conservazione dei capisaldi di itinerario;
   declassificazione  del  tratto  strada  statale  n.  52  "Carnica"
compreso tra km 124 + 665 e 125 + 657 m 992 nonche' l'intero percorso
della  strada  statale  n. 52/Racc. di m 676 con conseguente consegna
del tratto stesso al comune di S. Candido;
   cancellazione della strada statale n. 52/Racc.  dal  novero  delle
strade statali.
  Considerato  che,  ai  sensi  del  citato  art.  4  del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  la  procedura
per  i  passaggi  di  proprieta'  tra  enti  proprietari di strade e'
analoga a quella indicata dalla legge n. 126/1958, abrogata dall'art.
231 del piu' volte citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Ritenuto quindi di poter far salvo il pregresso iter amministrativo
e di poter procedere  alla  acquisizione  del  parere  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici;
  Vista la nota 10 novembre 1993, n. 2658, con la quale l'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale ha trasmesso per
esame  e  parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici la citata
proposta di statizzazione corredata di completa documentazione;
  Visto il voto n. 448 reso  nell'adunanza  del  Consiglio  superiore
lavori  pubblici  -  V sezione, in data 15 dicembre 1993 con il quale
quel consesso ha espresso parere  favorevole  alla  proposta  di  che
trattasi;
                              Decreta:
  La variante esterna all'abitato di S. Candido, costruita dal comune
omonimo della lunghezza di m 1700 e' classificata statale ed inserita
nell'itinerario della strada statale n. 52 "Carnica".
  La  strada  statale n. 52 "Carnica" conserva inalterati i capisaldi
d'itinerario con variazione dell'estesa in km 126 + 365.
  Il tratto di strada statale n. 52 "Carnica" compresa tra i km 124 +
665 e 125 + 657 di m 992 e l'intero percorso della strada statale  n.
52/Racc.  di  m  676  e'  declassificata e consegnata al comune di S.
Candido.
  La strada statale n. 52/Racc. e' cancellata dal novero delle strade
statali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 dicembre 1993
                                                 Il Ministro: MERLONI