IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare; Visto l'art. 10, comma 6, del citato decreto legislativo che prevede la pubblicazione annuale da parte del Ministero della sanita' dell'elenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, con la indicazione delle relative tipologie produttive; Visto l'art. 10, comma 7, del medesimo decreto legislativo che prescrive agli stabilimenti gia' riconosciuti idonei alla produzione ed al confezionamento dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia, di comunicare al Ministero della sanita', entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore, le tipologie produttive, al fine dell'inserimento nell'elenco di cui al citato comma 6 dello stesso art. 10; Viste le comunicazioni delle imprese interessate; Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco di cui trattasi; Decreta: In attuazione della norma citata in premessa e' approvato l'allegato elenco relativo agli stabilimenti autorizzati, alla data del 31 ottobre 1993, alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare. Roma, 9 dicembre 1993 Il Ministro: GARAVAGLIA