Al Ministero delle finanze All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA Alla regione Sicilia Alla regione Calabria Alla regione Campania Alla regione Puglia Alla regione Basilicata Alla regione Sardegna All'UNAPRO All'UNAPOA All'UIAPOA All'ANICAV All'ASSITRAPA All'AIIPA All'ANITAO Al CITRAG Alla Confcooperative Alla Lega delle cooperative All'AGCI All'UNCI All'UGC Alla Confagricoltura Alla Coldiretti Alla CIA Ai sensi del regolamento CEE n. 3338/93 della Commissione del 3 dicembre 1993 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento CEE n. 3119/93 e n. 1035/77 CEE del Consiglio, riguardo alle misure intese a promuovere la trasformazione di taluni agrumi e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, considerata la necessita' di adottare disposizioni supplementari a livello nazionale per il controllo sulla effettiva trasformazione in succhi ed in olii essenziali delle arance, dei limoni, dei mandarini, delle clementine e dei mandarini satsuma contrattati ai sensi del precedente regolamento CEE, si e' ritenuto opportuno emanare la seguente circolare: NORME GENERALI Condizioni per la trasformazione Per le azioni intraprese nel quadro delle norme previste dal regolamento CEE sopracitato e per il rispetto delle condizioni volute dallo stesso, le industrie aventi causa, ai fini del conseguimento della compensazione finanziaria, dovranno possedere requisiti minimi ed uniformarsi ai comportamenti indicati nella presente circolare. I requisiti minimi che uno stabilimento di trasformazione deve possedere sono: locali e macchinari idonei per la produzione di succhi naturali e/o concentrati. Per la produzione dei succhi naturali bevibili, oltre alle normali linee di estrazione, gli impianti devono possedere macchinari atti alla refrigerazione e frigoconservazione del succo, e comunque devono essere presenti tutte le tecnologie atte a produrre succhi naturali bevibili. Per la produzione dei succhi concentrati gli impianti devono possedere macchinari che consentano la produzione di succhi concentrati, quali il pastorizzatore, il concentratore, impianti di surgelazione del prodotto ottenuto, celle frigorifere ecc.; tale obbligo interverra' dalla campagna 1995-96; depuratore per le acque di scarico; bilico automatico; silos per la conservazione degli agrumi, idonei alla piombatura; magazzini ed attrezzature (per i silos contenenti succo deve sussistere la possibilita', attraverso specifiche apparecchiature di misurazione, di poter constatare il quantitativo di prodotto in essi contenuto) atti anche alla applicazione della tecnologia del freddo per la conservazione dei succhi; struttura finanziaria idonea a garantire il pagamento del prodotto nei tempi e nei modi previsti dalla disciplina comunitaria e dalla presente circolare; strutture contabili amministrative, per rispondere, tra l'altro, alle esigenze di controllo sul prodotto fresco contrattato ed entrato in azienda e, in riscontro, sul prodotto trasformato. Le industrie che, per motivazioni commerciali, consegnano immediatamente il succo prodotto ad altre industrie di seconda lavorazione, devono comunicare, ad inizio campagna, a questo Ministero - Tutela economica dei prodotti agricoli - Ufficio ortofrutticoli, alla regione competente per territorio ed alla propria associazione di categoria, l'elenco delle ditte con cui sono stati stipulati contratti di vendita del succo. Le associazioni nazionali di categoria accerteranno e certificheranno, ad inizio campagna, per ciascuna impresa loro associata, il possesso dei previsti requisiti minimi. CONTROLLI Organismi di controllo Gli organismi di cui al regolamento CEE n. 3338/93, designati per esercitare i controlli, sono le regioni competenti per territorio ed altri enti delegati da questo Ministero. Le regioni avranno il compito di verificare: le quantita' contrattate, le quantita' conferite all'industria ed i tempi utili di contrattazione ivi compresi quelli delle clausole aggiuntive previste dal regolamento CEE; lo "status" di produttore agricolo; l'andamento della campagna di trasformazione attraverso controlli casuali, di funzionari all'uopo designati, presso i centri interassociativi e le industrie di trasformazione. Altri organismi di controllo sono: A) Le unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli legalmente costituite e riconosciute, come sotto specificate: Unione nazionale delle associazioni di produttori ortofrutticoli - UNAPRO; Unione italiana delle associazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari - UIAPOA; Unione nazionale delle associazioni tra produttori ortofrutticoli ed agrumari - UNAPOA. A detti enti, di seguito per brevita' denominati "unioni", e' demandato il compito di verificare: le quantita' contrattate, le quantita' conferite all'industria e i tempi utili di contrattazione, ivi compresi quelli delle clausole aggiuntive previste dal regolamento CEE; la effettiva trasformazione attraverso controlli presso le industrie di funzionari all'uopo designati. Alle "unioni" e' altresi' demandato il compito di controllare e certificare l'avvenuto pagamento del prezzo minimo da parte: delle industrie di trasformazione alle associazioni di produttori; delle associazioni dei produttori ai singoli produttori conferenti; dell'industria alle cooperative od a singoli produttori che non appartengono ad alcuna associazione di produttori. B) Le associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione come sotto specificato: Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari - ANICAV; Associazione italiana industriali prodotti alimentari - AIIPA; Associazione italiana trasformatori prodotti agricoli - ASSITRAPA; Associazione nazionale industrie trasformazione agrumi e ortofrutticoli - ANITAO; Consorzio italiano industrie trasformazione agrumi - CITRAG; per il controllo della rispondenza tra entita' della produzione conseguita e prodotto fresco impiegato; per la verifica della effettiva trasformazione attraverso controlli presso l'industria di funzionari all'uopo designati. C) Le associazioni di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo, legalmente riconosciute, per il controllo della rispondenza tra entita' della produzione conseguita e mano d'opera impiegata nelle imprese cooperative di produzione e trasformazione; per la verifica della effettiva trasformazione attraverso controlli presso le industrie di funzionari all'uopo designati. Le organizzazioni di cui ai punti B) e C), inoltre, effettueranno periodicamente il controllo delle giacenze di succo naturale e/o concentrato presso le singole imprese di trasformazione, in modo da stabilire correlazione tra il succo complessivo ottenuto e il prodotto fresco avviato alla trasformazione. Le organizzazioni medesime, di seguito denominate enti delegati, verificheranno anche l'entita' del prodotto fresco avviato alla trasformazione industriale in rapporto ai prezzi di vendita dei prodotti finiti ottenuti, per stabilirne il rapporto di congruita'. Questo Ministero si riserva la facolta' di effettuare controlli in qualsiasi momento lo ritenga opportuno. ADEMPIMENTI A CARICO DEI TRASFORMATORI Contratti di trasformazione I contratti di trasformazione devono essere conclusi nei modi e nei termini previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento CEE n. 3338/93 e devono essere assolutamente aderenti alle quantita' di materia prima che l'industria intende effettivamente trasformare nel corso della campagna ed ai quantitativi che il produttore e' in grado di fornire, tenendo conto anche degli obiettivi di trasformazione stabiliti da eventuali accordi interprofessionali. Ove vengano accertate dilatazioni anomale nei quantitativi contrattati i relativi contratti verranno annullati d'autorita'. Il contratto di trasformazione puo' avere la forma di un impegno di conferimento tra uno o piu' produttori da una parte e la loro associazione o unione riconosciuta che agisce in qualita' di trasformatore dall'altra. Nel caso di contratto stipulato fra una cooperativa o un singolo produttore con una industria di trasformazione, occorre che quest'ultima si assicuri della capacita' dell'altro contraente a stipulare contratto al di fuori dell'associazione dei produttori o della cooperativa. In tale eventualita' la cooperativa od il singolo contraente devono dichiarare, sotto la propria responsabilita', pena la nullita' del contratto, la non appartenenza ad alcuna organizzazione di produttori. Copia della citata dichiarazione dovra' essere allegata al contratto. In assenza di accordo interprofessionale, ogni anno, prima dell'inizio della campagna, questo Ministero, sentite le parti, fissa un obiettivo di trasformazione, che potra' essere rivisto in base all'andamento della campagna stessa. Qualora risulti una eccessiva dilatazione della contrattazione in rapporto agli obiettivi di massima stabiliti nella campagna, e tale da determinare squilibri al mercato, questo Ministero, sentite le parti interessate, potra' imporre limitazioni ad entrambi i contraenti. Nel contratto di trasformazione, oltre ai dati indicati nella regolamentazione comunitaria, dovranno figurare: l'ubicazione e le superfici investite ad agrumeti distinte per specie e relativi dati catastali atti ad individuare le superfici stesse, se trattasi di persona fisica; elenco dei soci con a fianco le specificazioni delle superfici agrumetate e relativi dati catastali atti ad individuare le superfici stesse, se trattasi di persona giuridica; l'associazione di produttori, scelta dalla cooperativa o dal produttore agricolo, salvo il caso che trattasi di contratto di trasformazione stipulato direttamente da associazioni di produttori agricoli. I contratti dovranno individuare l'unione tra le tre attualmente esistenti. I contratti di acquisto della materia prima non potranno essere oggetto di cessione pena la nullita' dei contratti medesimi. Al fine di consentire alle autorita' competenti adeguati controlli sull'ubicazione della produzione agrumicola, le associazioni di produttori e le cooperative agricole di produzione e/o di trasformazione che hanno stipulato direttamente contratti e/o impegni di conferimento, devono far pervenire, prima dell'inizio di ogni singola campagna di trasformazione, a questo Ministero - Tutela economica dei prodotti agricoli - Ufficio ortofrutticoli ed alla regione competente per territorio, catastini dei soci su supporto magnetico sulla base delle specifiche tecniche elaborate dall'Agrisiel sul progetto anagrafe soci. Inoltre le stesse associazioni e cooperative devono avere a disposizione, per ogni eventuale controllo sull'ubicazione delle produzioni da parte delle autorita' competenti, le mappe catastali relative al territorio di operativita'. Le imprese di trasformazione, le cooperative di trasformazione e le associazioni di autotrasformazione dovranno far pervenire, a questo Ministero - Tutela economica dei prodotti agricoli - Ufficio ortofrutticoli, all'AIMA, alle regioni competenti per territorio, alle unioni delle associazioni di produttori ortofrutticoli, alle associazioni industriali e associazioni cooperative, copia di ciascun contratto di trasformazione, ovvero di impegno di conferimento e delle eventuali clausole aggiuntive, intervenuti tra il trasformatore ed il produttore, singolo o associato. Modalita' di pagamento della materia prima Il pagamento della materia prima dovra' essere effettuato, nel rispetto del prezzo minimo e sulla base della bolletta di entrata nell'impresa di trasformazione, a mezzo bonifico bancario: a) dalle imprese di trasformazione acquirenti alle associazioni di produttori le quali, a loro volta, pagheranno direttamente, con la stessa modalita', i singoli produttori conferenti soci della medesima associazione; b) dalle imprese di trasformazione acquirenti alle cooperative di produzione le quali, a loro volta, pagheranno con la stessa modalita' i singoli produttori conferenti; c) dalle imprese di trasformazione ai singoli produttori conferenti, con la stessa modalita'; d) dalle associazioni di autotrasformazione ai singoli produttori conferenti, con la stessa modalita'; e) dalle cooperative di produzione e trasformazione ai singoli produttori conferenti, con la stessa modalita'. Il trasformatore dovra' curare che, da parte dell'istituto bancario presso il quale intrattiene o intende intrattenere rapporti finanziari, alle regioni ed alle "unioni" l'elenco dei pagamenti effettuati; ugualmente le associazioni di produttori e le cooperative cureranno che l'istituto bancario presso il quale intrattengono o intendono intrattenere rapporti finanziari, trasmetta alle regioni ed alle "unioni" un elenco dei pagamenti effettuati ai soci. Le associazioni e le cooperative di produzione e/o di trasformazione i cui soci non siano stati pagati per l'intero importo con le modalita' stabilite, non potranno piu' accedere nelle campagne successive alla contrattazione e/o alla trasformazione secondo le modalita' previste dalla regolamentazione comunitaria. Gli importi che le industrie pagheranno ai produttori, siano essi singoli o associati, per il prodotto conferito in esecuzione di contratti, dovranno essere rendicontati dal legale rappresentante della stessa industria all'AIMA. A tal fine le associazioni di produttori conferenti la materia prima alle imprese private, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di accredito, dovranno provvedere a ripartire direttamente agli associati le somme introitate dalle industrie di trasformazione sulla base della documentazione di conferimento con l'eventuale saldo a fine campagna. Parimenti le cooperative di trasformazione e le associazioni che trasformano il prodotto dei soci dovranno effettuare i pagamenti agli associati prima della presentazione della domanda di compensazione all'AIMA a mezzo bonifico bancario. Eventuali servizi resi dalle associazioni di produttori e dalle cooperative ai propri soci non potranno essere regolati nell'ambito del pagamento della materia prima conferita, ma da partite contabili separate. Centri interassociativi Dovranno essere obbligatoriamente istituiti dalle associazioni e dalle cooperative di produzione e dalle associazioni e dalle cooper- ative di autotrasformazione nonche' dai singoli produttori, appositi centri interassociativi di transito dell'intero prodotto anche dei non soci. Detti centri dovranno essere utilizzati esclusivamente per le operazioni di transito delle produzioni conferite per l'avvio alla trasformazione industriale e costituire complessi autonomi ed indipendenti dalle attivita' inerenti gli interventi di mercato. Gli stessi centri non potranno essere situati al di fuori della zona di produzione agrumicola delle singole associazioni o cooperative dei produttori o autotrasformatori e dei singoli produttori interessati. La dislocazione di detti centri in ambito regionale sara' determinata dalle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, delle unioni nazionali delle associazioni dei produttori, delle associazioni di categoria industriale e del movimento cooperativo e dovranno essere preventivamente omologati dalle commissioni di controllo istituiti dalle parti. Questo Ministero, sentito il parere delle parti in causa autorizzera' gli organismi di cui sopra ad operare i sottoscritti controlli. Presso ciascun centro di transito interassociativo sara' presente un apposito gruppo di controllo cosi' costituito: un funzionario per ciascuna Unione nazionale delle associazioni dei produttori a seconda delle esigenze di rappresentanza; un funzionario dell'associazione industriale piu' rappresentativa nell'area ove e' ubicato il centro; un funzionario per una o piu' associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo a seconda delle esigenze di rappresentanza. I nominativi dei suddetti funzionari dovranno essere comunicati a questo Ministero - Tutela economica dei prodotti agricoli - Ufficio ortofrutticoli ed alle regioni competenti per territorio; i gruppi dovranno comunque essere composti da non meno tre membri. I nuovi soci, sia delle associazioni e cooperative di produttori che delle associazioni e cooperative di trasformazione, che abbiano aderito nel corso delle campagne di commercializzazione agrumi, potranno accedere alla trasformazione industriale soggetta a compensazione finanziaria nella campagna successiva a quella di adesione. Le associazioni dei produttori, le cooperative di produzione e i singoli produttori dovranno comunicare, con cadenza mensile, ufficio ortofrutticoli, ed alle regioni competenti per territorio, i dati relativi al conferimento del prodotto per singola industria. Le coop- erative di trasformazione e le associazioni di autotrasformazione sono parimenti obbligate alle medesime comunicazioni con cadenza mensile. Il gruppo cosi' composto effettuera' tutti i sottoindicati controlli all'atto del transito del prodotto nei centri medesimi curando altresi' la rispondenza del prodotto alle norme di qualita' previste dalla regolamentazione comunitaria. Per le operazioni relative all'attivita' del centro di transito interassociativo dovra' essere istituito un registro, uno per ogni singola associazione o cooperativa ivi operante, riportante, in entrata le indicazioni relative alle generalita' del conferitore, al mezzo di trasporto nonche' alla specie ed al peso del prodotto conferito; in uscita una distinta riportante i dati in entrata, nonche' gli estremi della bolla di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e il peso del prodotto. Le partite di agrumi che sono avviate dai centri di transito alle industrie di trasformazione acquirenti dovranno essere fornite della distinta del centro interassociativo, redatta in quattro copie e firmata da tutti i componenti del gruppo di controllo, riportante gli estremi identificativi del centro nonche' gli estremi identificativi del mezzo di trasporto, e attestante che la merce e' idonea alla trasformazione. Due copie verranno trattenute dal centro interassociativo. Le altre due copie verranno consegnate al vettore che provvedera' a consegnarle ai funzionari preposti al controllo presso l'industria, una rimarra' agli atti dell'impresa di trasformazione, l'altra copia debitamente firmata dal destinatario sara' riconsegnata al vettore per la restituzione al centro interassociativo. Le eventuali annotazioni, all'atto del controllo nell'impresa di trasformazione, saranno effettuate su fotocopie o su copie non valide ai fini fiscali della bolla di accompagnamento. I delegati all'esercizio dei controlli assumeranno la funzione di pubblico ufficiale ed estenderanno le proprie valutazioni ad ogni fatto ed accadimento di cui dovessero venire a conoscenza. Controlli della trasformazione E' facolta' di questo Ministero e delle regioni competenti effettuare o promuovere in qualsiasi momento visite ispettive presso le industrie ed i centri interassociativi, nonche' procedere a controlli casuali nel corso dell'attivita' di trasformazione, senza preavviso, nei modi e nei termini che riterranno piu' opportuni, al fine di verificare l'esatto adempimento della normativa vigente. Le associazioni degli industriali, le Unioni delle associazioni dei produttori e le associazioni di tutela del movimento cooperativo assicureranno controlli presso l'industria di trasformazione, da parte di almeno un funzionario tecnico, per ciascuna organizzazione. Al fine di assicurare comunque la continuita' del controllo, e' comunque necessario prevedere la nomina di funzionari supplenti. I nominativi dei suddetti funzionari dovranno essere comunicati a questo Ministero - Tutela economica dei prodotti agricoli - Ufficio ortofrutticoli ed alle regioni competenti per territorio; l'attivita' di controllo dovra' comunque essere assicurata da almeno un funzionario. Il controllo, per ciascuna delle partite consegnate all'industria, vertera' sulla determinazione del peso, della qualita' della materia prima, per le quali verranno rilasciate relative bollette di entrata, e sulla verifica dell'effettivo avvenuto scarico del prodotto presso l'industria. Le bollette di entrata dovranno essere vidimate per la conformita' dai controllori presenti. Un esemplare della bolletta di entrata sara' trattenuta dal funzionario designato dalle Unioni delle associazioni dei produttori. Al termine della lavorazione giornaliera un funzionario delegato dall'Associazione industriale constatera' l'avvenuta trasformazione e comunichera', a mezzo distinta, i quantitativi effettivamente trasformati al funzionario delle Unioni il quale, in relazione alle verifiche effettuate per ciascuna partita ed alle relative bollette di entrata, vidimera' congiuntamente al delegato dell'industria la distinta. I controlli non dovranno limitare in alcun modo l'attivita' di trasformazione delle imprese. Per motivi di opportunita', dovra' essere stabilita una necessaria rotazione dei funzionari addetti ai controlli. Al termine della campagna di trasformazione i controllori delegati compileranno, per ciascuna specie di agrume lavorato, un documento riassuntivo riportante le quantita' conferite, le quantita' trasformate ed i prodotti derivati ottenuti. I delegati all'esercizio dei controlli assumeranno le funzioni di pubblico ufficiale ed estenderanno le proprie valutazioni ad ogni fatto ed accadimento di cui dovessero venire a conoscenza. Le eventuali irregolarita' rilevate nel corso delle verifiche dovranno essere comunicate con i mezzi piu' rapidi possibili a questo Ministero - Tutela economica dei prodotti agricoli - Ufficio ortofrutticoli ed all'AIMA che procederanno per la promozione delle dovute azioni sanzionatorie. In sede di controllo ove venisse accertata difformita' del prodotto ottenuto in sede di trasformazione rispetto alla scala di concordanza, di cui all'allegato al regolamento CEE n. 3338/93, i controllori dovranno accertare la causa di tale difformita' al fine di giustificare la differenza di resa. Programmi di lavorazione Per una efficace articolazione dei controlli prescritti le industrie di trasformazione interessate, sia singole che associate, sulla base dei contratti stipulati e delle potenzialita' giornaliere di trasformazione, dovranno redigere programmi di massima del lavoro stagionale, trasmettendoli alle associazioni industriali e del movimento cooperativo ed alle Unioni nei tempi utili appresso indicati: per le arance, i mandarini, le clementine e i satsumas entro il 31 ottobre; per i limoni, entro il 10 aprile o entro il 10 settembre per le quantita' che devono essere ricevute in azienda, rispettivamente nei periodi dal 1 giugno al 30 novembre e dal 1 dicembre al 31 maggio. Successivamente alle predette date gli enti delegati provvederanno alla designazione di funzionari, che opereranno, presso i centri interassociativi e le industrie aventi causa, i prescritti controlli. Le stesse industrie, per ogni campagna di trasformazione, dovranno comunicare a questo Ministero - Tutela economica dei prodotti agricoli - Ufficio ortofrutticoli ed alle regioni competenti per territorio, la settimana in cui inizia la trasformazione. La comunicazione deve pervenire agli uffici sopra indicati al piu' tardi cinque giorni lavorativi prima dell'inizio della trasformazione. Gli eventuali ritardi verranno esaminati alla luce delle disposizioni poste al punto 2 dell'art. 4 del regolamento CEE n. 3338/93. Gestione delle attivita' industriali Al fine di garantire una trasparente gestione delle attivita' di trasformazione industriale, i trasferimenti, i subentri e le riprese dell'attivita' di aziende, dovranno essere comunicati almeno quaranta giorni prima dell'inizio della campagna del prodotto oggetto di trasformazione, a questo Ministero - Tutela economica, ufficio ortofrutticolo il quale, provvedera', ove lo ritenga opportuno alle verifiche ed ai controlli previsti per i nuovi trasformatori. Le anzidette comunicazioni dovranno essere corredate di copia degli atti relativi al trasferimento o al subentro o alla ripresa dell'attivita' dell'azienda. DISPOSIZIONI PER GLI ENTI DI CONTROLLO Compiti delle regioni Alle regioni e' demandato il compito di effettuare controlli, senza preavviso, presso le industrie ed i centri interassociativi nel corso della campagna di trasformazione, estendendo le verifiche anche presso i singoli produttori, al fine di verificare il corretto andamento dell'attivita' di trasformazione e di quella ad essa connessa. Inoltre per ciascuna campagna di commercializzazione dei prodotti derivati, le medesime regioni, effettueranno presso le industrie di trasformazione, controlli ai registri, alle fatture emesse ed alle scorte di prodotto finito giacenti secondo le modalita' espresse dall'art. 16 del regolamento CEE n. 3338/93. Compiti degli enti delegati Gli enti delegati, espletati i controlli e le verifiche sopradette sulla base anche delle risultanze degli stessi, trasmetteranno al trasformatore, nel caso di regolare svolgimento delle operazioni, un attestato dal quale risulti: la regolarita' della contrattazione ed il relativo rispetto dei tempi stabiliti in base alle esigenze del trasformatore, tenuto conto dei periodi di trasformazione di cui al regolamento CEE n. 3338/93; le quantita' globali di agrumi freschi acquistati dal trasformatore ed entrate nella sua impresa, tenuto conto dei vari periodi di trasformazione di cui al sopracitato regolamento CEE; la verifica dell'effettiva trasformazione di tutte le quantita', se del caso suddivisa per singolo periodo; il possesso da parte dell'impresa industriale dei requisiti minimi indicati precedentemente. Compiti delle unioni E' demandato alle "unioni" legalmente costituite e riconosciute, il coordinamento per un regolare sviluppo di tutte le attivita' assegnate con la presente circolare alle associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622. Le istruzioni che le "unioni", nell'ambito delle incombenze ricevute, dovessero dare alle associazioni di produttori, avranno carattere vincolante. E' fatto obbligo, quindi, alle associazioni di rispettarle. Le "unioni", accertato l'avvenuto pagamento del prodotto, oggetto di contratti di trasformazione o di impegni di conferimento nel rispetto dei prezzi trattati e dei prezzi minimi stabiliti dai regolamenti CEE, trasmetteranno al trasformatore, entro trenta giorni dalla documentata notizia dell'avvenuto pagamento, una dichiarazione in tal senso. Le "unioni" chiamate all'esercizio dei controlli, estenderanno le proprie valutazioni ad ogni fatto ed accadimento negativo di cui dovessero venire a conoscenza. Nei loro confronti operera', ferma la responsabilita' del presidente e dei funzionari da esso delegati, l'ultimo comma dell'art. 6 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, quando queste abbiano compiuto infrazioni. Compiti delle associazioni nazionali delle industrie di trasformazione e del movimento cooperativo Le associazioni nazionali di categoria delle industrie di trasformazione, nonche' le associazioni di tutela, di rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo, accertato per ciascuna azienda ovvero per ciascuna cooperativa di produzione e trasformazione, la rispondenza tra prodotto trasformato e prodotto fresco, in rapporto alle caratteristiche tecnologiche degli impianti, ai consumi di energia elettrica, olio combustibile, metano e mano d'opera impiegata, rilasceranno certificato di congruita' al trasformatore interessato. Copia di ogni certificazione rilasciata dovra' essere conservata presso gli archivi dei propri uffici per un periodo minimo di cinque anni. Le associazioni nazionali di categoria delle industrie di trasformazione nonche' le associazioni di tutela e di rappresentanza e di assistenza del movimento cooperativo dovranno provvedere, entro il piu' breve tempo possibile e comunque non oltre i trenta giorni successivi alle dichiarazioni di trasformazione inviate mensilmente, ad inoltrare a questo Ministero - Tutela economica dei prodotti agricoli - Ufficio ortofrutticoli, una esauriente elaborazione dei dati trasmessi, ponendoli in relazione agli andamenti di mercato della materia prima e del prodotto finito. ATTI, CERTIFICAZIONI E PARAMETRI DI PRODUZIONE Registro di carico e scarico I trasformatori sia singoli che associati nell'indicare sul registro di carico e scarico i quantitativi di succo ottenuti da ciascun prodotto, con il grado di concentrazione espresso in gradi Brix, ai sensi dell'art. 14 del regolamento CEE n. 3338/93, dovranno distinguere il prodotto ottenuto dalla prima spremitura da quello ottenuto da eventuali successive lavorazioni. Le rese ottenute da queste ultime lavorazioni non dovranno essere considerate ai fini della rispondenza alla scala di concordanza di cui all'allegato del gia' citato regolamento. Inoltre, i trasformatori nel medesimo registro dovranno riportare gli acquisti e le vendite di succo, anche, per quelle operazioni che saranno effettuate dopo la fine dell'attivita' di trasformazione. Bollette di entrata Le bollette di entrata di cui al primo comma dell'art. 10 del regolamento CEE n. 3338/93 dovranno contenere le indicazioni del peso netto e del peso lordo, distinti per specie e qualita' di prodotto, del rispettivo prezzo unitario realizzato - che non deve essere inferiore al prezzo minimo ne' difforme al prezzo fatturato - e di quello totale, nonche' gli estremi della bolla di accompagnamento della materia prima e del numero del contratto. E' fatto obbligo: al titolare dell'industria, o persona dallo stesso delegata, di accertare che il peso sia stato controllato dalla controparte. La stessa dovra' essere altresi' avvertita verbalmente delle responsabilita', anche penali, che gliene deriverebbero in caso di sussistenza di difformita' tra il peso effettivo e quello indicato nella bolletta; al produttore di conservare copia della bolletta per un periodo non inferiore a cinque anni. Copia della bolletta dovra' essere trasmessa, a cura del trasformatore, alle "unioni" e, se del caso, alle cooperative di produttori nonche' agli organismi nazionali di rappresentanza. Parametri Le seguenti tabelle indicano i parametri sulla rispondenza tra materia prima impiegata e prodotto trasformato ottenuto nonche' i parametri sulla rispondenza tra entita' della produzione conseguita, in rapporto alla qualita' ed alla potenzialita' degli impianti, ai consumi di energia elettrica, olio combustibile, metano e mano d'opera impiegata: 1. Resa materia prima: Succo naturale prima spremitura Essenza % gr/q.le - - Arance . . . . . . . . 30 - 40 fino 250 Limoni . . . . . . . . 20 - 30 200 - 530 Mandarini . . . . . . . 22,5 - 30 150 - 400 Clementine . . . . . . 22,5 - 30 50 - 150 Satsumas . . . . . . . 22,5 - 30 50 - 150 2. Estrattori di succo: Portata massima unita', espressa in tonn. di frutta: Taglia - birillatrice (media) . . . . . fino a 1,2 tonn/h Taglia - birillatrice (grande) . . . . . " 2 " Estrattore continuo (piccolo) . . . . . " 12 " Estrattore continuo (medio) . . . . . . " 18 " Estrattore continuo (grande) . . . . . . " 25 " Estrattore FMC . . . . . . . . . . . . . " 3 " Torchi per mandarini . . . . . . . . . . " 8 " 3. Energia elettrica (consumi): a) per una linea idonea a trasformare 10 tonn. di agrumi/ora (circa 3 tonn. di succo naturale) = 40 Kwh con pastorizzatore, 25 Kwh senza pastorizzatore, 12 Kwh solo estrazione di succo naturale (senza estrazione di essenza); b) per una linea idonea a trasformare 10 tonn. di agrumi/ora (circa 0,5 tonn. succo concentrato 60 Brix) = 75 Kwh. 4. Gasolio (consumi): Per tonn. di succo concentrato: Succo arancia, mandarino, Succo limone clementina, satsuma Apparecchiatura 40 Brix 60 Brix - - - Semplice effetto . . . . . . kg 360 kg 435 Semplice (con termocompres- " 220 " 285 sione) Doppio effetto . . . . . . . " 165 " 210 Triplo effetto . . . . . . . " 120 " 150 Piu' effetti . . . . . . . . " 102 " 127 5. Numero addetti: a) valutabile da un minimo di tre unita' per turno di lavorazione (otto ore) e per linea di trasformazione prima estrazione succo ed essenze; b) valutabile da un minimo di cinque unita', sempre per turno lavorativo, quando la lavorazione comprende anche la linea di trattamento del succo, fino alla concentrazione. PROCEDURE Presentazione della domanda di compensazione finanziaria La domanda relativa alla concessione della compensazione finanziaria dovra' essere presentata dal trasformatore sia singolo che associato all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, nei modi e nei termini previsti dagli articoli 11, 12 e 13 del regolamento CEE n. 3338/93. Il trasformatore dovra', inoltre, inviare per conoscenza alla regione comunicazione dell'avvenuta presentazione della domanda di compensazione. Tale domanda di compensazione finanziaria dovra', altresi', essere corredata: a) della certificazione degli enti delegati in ordine alle risultanze delle verifiche e dei controlli previsti nella presente circolare; b) della dichiarazione dell'associazione di produttori agricoli a garanzia dell'avvenuto pagamento del prezzo da parte dell'industria. Tale attestato sara' rilasciato dalla Unione nel caso di contratti di trasformazione stipulati direttamente dalle associazioni di produttori. Nel caso di contratti stipulati da cooperative di produzione e da singoli produttori, il suddetto attestato verra' rilasciato da una delle unioni a cui questi intendono appoggiarsi; c) dell'attestato delle associazioni nazionali di categoria sulle congruita' previste dalla presente circolare; d) della documentazione relativa ad eventuali clausole fideiussorie. Se trattasi di trasformatore associato la domanda dovra': a) contenere i seguenti dati: le indicazioni innanzi specificate (esclusi i punti b) e c); la denominazione e sede sociale: b) essere corredata di: atto costitutivo, statuto ed eventuali atti di proroga della cooperativa; certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooper- ative; certificato del tribunale di data non anteriore a tre mesi, in ordine al possesso dei diritti civili; elenco dei soci conferenti il prodotto oggetto di trasformazione; copia notarile del bilancio consuntivo di previsione approvato dall'assemblea, nel quale sono state rigorosamente esposte le quantita' globali distinte per prodotto ed il prezzo attribuito e gia' corrisposto per le stesse; attestato delle associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo sulle congruita' previste ai sensi della presente circolare. Qualora le cooperative siano impossibilitate a corredare la domanda, entro i termini voluti dalla specifica regolamentazione comunitaria, del bilancio consuntivo, e' consentita, in sostituzione, la presentazione di una copia notarile di bilancio provvisorio approvato dall'assemblea generale dei soci che, all'uopo, dovra' contenere, alla data del bilancio provvisorio stesso, le indicazioni prescritte nel presente articolo e le risultanze aziendali peculiari dei bilanci consuntivi. Alla domanda di concessione della compensazione finanziaria cosi' disciplinata, dovra' essere apposta una certificazione degli enti delegati che attesti: che i quantitativi di agrumi freschi acquistati in virtu' dei contratti e trasformati nell'impresa corrispondano a quelli indicati nella domanda di compensazione finanziaria; che i quantitativi indicati nella domanda di compensazione finanziaria corrispondano a quelli per i quali e' stato rilasciato l'attestato; che i requisiti qualitativi prescritti siano stati rispettati. Salvo che nell'ipotesi prevista per le cooperative, il difetto di una delle indicazioni e della documentazione, nonche' della certificazione comportera' il rigetto della domanda di compensazione finanziaria. Riduzione eventuale della compensazione Per ciascuna impresa di trasformazione di agrumi la compensazione finanziaria sara' concessa per la totalita' dei quantitativi acquistati nell'ambito dei contratti di trasformazione, fatto salvo il disposto del par. 7 dell'art. 16 del regolamento CEE n. 3338/93, a condizione che l'impresa abbia effettivamente trasformato la totalita' dei quantitativi acquistati. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la compensazione sara' ridotta, salvo caso di forza maggiore, proporzionalmente ai quantitativi effettivamente trasformati rispetto ai quantitativi totali acquistati. Nuovi trasformatori I nuovi trasformatori che intendono beneficiare del regime di compensazione finanziaria dovranno produrre apposita domanda a questo Ministero - Tutela economica dei prodotti agricoli - Ufficio ortofrutticoli e per conoscenza alle regioni competenti territorialmente, entro il: 16 agosto per le arance, i mandarini, le clementine e i satsumas; 16 ottobre per i limoni invernali; 16 aprile per i limoni estivi, di ogni anno precedente la campagna di trasformazione. La domanda dovra' essere corredata da: planimetria dello stabilimento con la dislocazione dell'impianto; relazione tecnica, specificando la capacita' lavorativa; documenti giustificativi del titolo di provenienza dello stabilimento e degli impianti; garanzie finanziarie; atto costitutivo e statuto della societa'; certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria ed artigianato; certificato di vigenza; certificato sanitario. Tutta la predetta documentazione dovra' essere inviata in originale o in copia conforme. Non verranno prese in considerazione domande in- complete della predetta documentazione. Le nuove aziende dovranno presentare le caratteristiche minime indispensabili previste dalla presente circolare e disporre di macchinari e strutture efficienti, funzionanti al momento del sopralluogo, con capacita' di trasformazione tale da consentire all'impresa l'inserimento nel mercato. Le imprese dovranno altresi' offrire e dimostrare idonee garanzie di solidita' finanziaria e di continuita' nel tempo dell'attivita' di trasformazione. Dichiarazione di trasformazione Le industrie nel corso della campagna di trasformazione dovranno comunicare con cadenza mensile (da intendersi dal 1 al 30/31 di ogni mese), le quantita' di agrumi lavorate nonche' i quantitativi di succo ottenuti, i quantitativi di succo acquistati o venduti con l'indicazione dei fornitori o degli acquirenti e le relative giacenze. Dovranno, inoltre, comunicare alla fine delle operazioni di trasformazione le medesime informazioni riferite all'intera campagna. Tali comunicazioni dovranno essere inviate a questo Ministero - Gestione tutela economica dei prodotti agricoli, ufficio ortofrutticoli alle regioni competenti per territorio, alle associazioni nazionali di categoria e alle associazioni di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo. Le suddette comunicazioni dovranno essere riferite al prodotto fresco acquistato in base alla contrattazione effettuata. La mancata comunicazione delle informazioni determinera' l'intensificazione dei controlli previsti dalla presente circolare nei confronti delle industrie inadempienti. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE Ente preposto all'erogazione degli aiuti comunitari Alla corresponsione delle compensazioni finanziarie previste rispettivamente dall'art. 3 del regolamento CEE n. 3119/93 del Consiglio e dall'art. 2 del regolamento CEE n. 1035/77 del Consiglio ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, provvedera' l'AIMA. Sospensione cautelativa In quanto compatibili con i regolamenti CEE n. 3119/93 e n. 1035/77 del Consiglio e successive modificazioni con le norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, disciplinanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' dello Stato, la sospensione cautelativa dell'aiuto comunitario da parte dell'AIMA, operera' per tutti i contratti ed i conferimenti facenti capo ad una stessa industria, sia singola che cooperativa, che abbia dato anche un semplice avvio alla trasformazione senza i propedeutici controlli di inizio attivita' da parte del Ministero e senza la presenza nell'industria del funzionario regionale preposto ai controlli, nei confronti della quale dovessero insorgere dei sospetti, comprovati da denunce da parte degli organismi preposti ai controlli, di eventuali irregolarita' rispetto alla normativa di spe- cie, ivi compreso la presente circolare. La sospensione, operera' altresi', in ogni caso, per tutti i contratti ed i conferimenti facenti capo ad una stessa industria sia singola che cooperativa, nei confronti della quale dovessero insorgere estremi di reato. La presente circolare entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 28 dicembre 1993 Il Ministro: DIANA