1. INTRODUZIONE.
  Le leggi indicate in oggetto rientrano nell'ambito delle iniziative
assunte  per semplificare ed accelerare i procedimenti amministrativi
e per migliorare i rapporti fra cittadino e pubblica amministrazione.
  Il Dipartimento per la  funzione  pubblica  ha  diramato  circolari
esplicative per la concreta applicazione delle leggi in parola, ma ha
dovuto rilevare che gli uffici pubblici non sempre si sono dimostrati
pronti a recepire le innovazioni.
  L'amministrazione e' gia' intervenuta sull'argomento con l'invio di
direttive  e con la predisposizione di modelli: la presente circolare
intende, da un lato, richiamare la particolare  attenzione  di  tutti
gli  uffici  centrali  e  periferici  sulla  questione e, dall'altro,
sintetizzare, per quanto possibile, le disposizioni piu' rilevanti in
ordine al problema all'esame.
  Le agevolazioni introdotte dalla  legge  n.  15/1968  -  da  valere
soltanto  nell'ambito  dei  procedimenti  amministrativi  e,  quindi,
esemplificativamente, non nella sfera dell'attivita' giudiziaria  ne'
in quella dei rapporti interprivatistici - concernono la possibilita'
di  comprovare  la  sussistenza di determinati fatti o il possesso di
taluni requisiti e stati personali mediante: dichiarazioni rilasciate
dall'interessato, in sostituzione delle  tradizionali  certificazioni
amministrative  e  degli  atti  di notorieta'; semplice esibizione di
documenti amministrativi contenenti i dati richiesti;  produzione  di
copie autentiche in luogo degli originali: accertamenti d'ufficio.
  Ovviamente  gli  interessati  hanno  la  facolta'  di  produrre  la
consueta documentazione, secondo il  loro  indipendente  ed  autonomo
apprezzamento.
  Si  richiama  l'attenzione  su  quanto  disposto dall'art. 27 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, come  integrato  dall'articolo  9  della
legge  11  maggio  1971, n. 390, relativamente alla presentazione dei
documenti per la celebrazione del matrimonio e di  quelli  occorrenti
nei concorsi per le carriere statali.
  Le  disposizioni  riguardano  anche  i  cittadini  della  Comunita'
europea e, laddove applicabili, i legali rappresentanti delle persone
giuridiche.
2. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (articolo 2, legge  n.
15/1968).
2.1. Oggetto delle dichiarazioni.
  Ai  sensi  dell'art.  2 della legge n. 15/1968, i cittadini possono
produrre,  in  sostituzione   delle   certificazioni,   dichiarazioni
debitamente sottoscritte sugli stati, sulle condizioni personali, sui
fatti  e  requisiti  espressamente indicati: data e luogo di nascita,
residenza, cittadinanza, godimento dei  diritti  politici,  stato  di
celibe,  coniugato  o  vedovo,  stato di famiglia, esistenza in vita,
nascita  del  figlio,  decesso   del   coniuge,   dell'ascendente   o
discendente,   posizione   agli   effetti  degli  obblighi  militari,
iscrizioni ad albi ed elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione.
  Anche se la predetta elencazione e' da considerare tassativa,  sono
da  aggiungere  gli  stati  di  separato e divorziato, per analogia a
quelli di celibe, coniugato o vedovo, oltre alla posizione reddituale
ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
  Le  dichiarazioni  degli  interessati  non  sono, pero', ammesse in
sostituzione  degli  stati  di  servizio  e  dei  fogli   matricolari
militari, degli estratti degli atti di nascita e di stato civile, nei
casi  in  cui,  ai  sensi di speciali disposizioni, occorra accertare
l'esistenza di eventuali annotazioni.
  Ove siano presentate le dichiarazioni sostitutive, l'interessato e'
esonerato dal produrre la documentazione di rito; l'amministrazione a
sua volta e' tenuta ad adottare il  provvedimento  sulla  base  delle
dichiarazioni  stesse, a meno che non ritenga di provvedere d'ufficio
ad  accertarne  preventivamente  la  veridicita'  in  relazione  alla
particolare   delicatezza   del   provvedimento   da  adottare  o  al
ragionevole dubbio che  le  citate  dichiarazioni  siano  mendaci  o,
comunque, non conformi al vero.
  Il  rilascio  di  mendaci  dichiarazioni  e'  punito  con le severe
sanzioni penali di cui all'art. 26  della  legge  n.  15/1968,  sulle
quali   dovra'   essere  richiamata  la  particolare  attenzione  dei
dichiaranti.
2.2. Soggetti dichiaranti.
  Possono avvalersi della facolta' di cui all'art. 2 della  legge  n.
15/1968  le persone fisiche di cittadinanza italiana, maggiorenni, in
grado di intendere e di volere. E' superfluo dire che  sono  compresi
fra   i   potenziali   soggetti   dichiaranti   anche   i  dipendenti
dell'amministrazione, ove si  presentino  come  portatori  di  propri
diritti ed interessi e, quindi, in qualita' di terzi.
  E' esclusa ogni ipotesi di rappresentanza volontaria.
  Nei  casi  di  incapacita'  assoluta, le dichiarazioni sostitutive,
nonche' le relative sottoscrizioni,  sono  fatte  dal  rappresentante
legale,  genitore  esercente  la  patria potesta' o tutore; nei casi,
invece, di incapacita' relativa, esse sono fatte dall'interessato con
l'assistenza del curatore. Negli atti in cui intervengono i tutori  o
i curatori occorre che i medesimi esibiscano il provvedimento di loro
nomina  da  parte  del giudice tutelare, ai fini dell'indicazione dei
relativi estremi.
  Cio' premesso in via generale, e' altresi' da tener  presente  che,
per  talune  disposizioni  speciali,  il minore e' ritenuto capace di
partecipare ad  un  dato  rapporto  giuridico  (ad  esempio  rapporto
d'impiego  o  di  lavoro) o di compiere un dato negozio giuridico (ad
esempio riconoscimento dei figli naturali) e che, secondo i principi,
tale capacita' deve ritenersi  estesa  all'esercizio  dei  diritti  e
delle  azioni che ne dipendono, e, quindi, al compimento di tutti gli
atti giuridici che possono essere necessari per la partecipazione  al
detto  rapporto o al compimento del negozio. Di conseguenza, in tutti
codesti  casi,  e  limitatamente  agli   effetti   propri   di   tali
procedimenti  speciali, i minori aventi i requisiti prescritti devono
essere considerati  capaci  di  fare  direttamente  le  dichiarazioni
sostitutive.
  Ai  sensi  dell'art.  20-  bis,  introdotto  nella legge n. 15/1968
dall'art. 5 della legge 11 maggio 1971, n. 390, la  dichiarazione  di
chi  non  sa  o  non  puo'  firmare  e'  sottoscritta in presenza del
dichiarante  da  due  testimoni  idonei:  il  pubblico  ufficiale  fa
menzione    della    dichiarazione   dell'interessato   sulla   causa
dell'impedimento a firmare.
2.3. Pubblici ufficiali.
  Sono  legittimati  a  ricevere le dichiarazioni i seguenti pubblici
ufficiali: i  funzionari  competenti  a  ricevere  la  documentazione
relativa  alla  pratica  di  che  trattasi, i notai, i cancellieri, i
segretari comunali e gli altri  funzionari  incaricati  dai  sindaci,
anche  di  comuni  diversi  da  quello di residenza. Per "funzionario
competente a ricevere la documentazione"  deve  intendersi  qualunque
impiegato,  di  qualsiasi  carriera  e  qualifica (con esclusione del
personale ausiliario e, quindi, dei  dipendenti  inquadrati  dalla  I
alla  IV  categoria), che, secondo gli ordini di servizio del proprio
ufficio, puo' ricevere la normale documentazione; cio'  anche  quando
la  documentazione debba successivamente essere inoltrata, d'ufficio,
ad altra amministrazione per l'emanazione del provvedimento.
2.4. Autenticazione della firma.
  Le  dichiarazioni  possono  essere   rilasciate   separatamente   o
congiuntamente   fra   loro   ed   anche  nel  contesto  dell'istanza
eventualmente da produrre. Esse, di regola, devono essere  presentate
gia'  scritte,  anche a macchina, ma sono sottoscritte, con firma per
esteso e leggibile, alla presenza dei pubblici  ufficiali  competenti
alla autenticazione.
  L'autenticazione    deve    essere    redatta   di   seguito   alla
sottoscrizione.  Essa  consiste  nell'attestazione,  da   parte   del
pubblico ufficiale, che la firma in calce alle dichiarazioni e' stata
apposta in sua presenza dall'interessato, previa sua identificazione.
L'accertamento dell'identita' personale del dichiarante puo' avvenire
in  uno  dei  seguenti modi: conoscenza diretta da parte del pubblico
ufficiale; testimonianza  di  due  idonei  fidefacenti  dallo  stesso
conosciuti;  esibizione  di  valido documento di identita' personale,
munito di fotografia, rilasciato da una pubblica autorita'.
  Il pubblico ufficiale che  autentica  deve  ammonire  l'interessato
sulla  responsabilita'  penale  cui  puo'  andare incontro in caso di
dichiarazione  mendace  e,   quindi,   indicare   le   modalita'   di
identificazione,  la data e il luogo della autenticazione, il proprio
nome e cognome, la qualifica rivestita; nonche'  apporre  la  propria
firma  per  esteso  ed  il  timbro dell'ufficio. Ove le dichiarazioni
occupino piu' fogli, l'interessato  deve  apporre  la  propria  firma
anche  sui margini dei fogli intermedi; per l'autenticazionedi questi
ultimi e' sufficiente  che  il  pubblico  ufficiale  vi  aggiunga  la
propria firma, anche con "nome" abbreviato, ma non la sigla.
2.5. Modulo.
  Per  rendere piu' spedite le varie operazioni, e' stato predisposto
l'accluso modulo (mod. DSC, allegato) che consta  di  due  parti:  la
prima riservata alle dichiarazioni dell'interessato in relazione alle
certificazioni   richieste   per  lo  speciale  procedimento  di  che
trattasi,  la  seconda  riservata  agli  adempimenti   del   pubblico
ufficiale. In tutti i casi in cui, per una ragione qualsiasi, non sia
usato  il  modulo,  e'  opportuno  avvalersi, per le attestazioni del
pubblico ufficiale, di un timbro, ad inchiostro,  conforme  in  tutto
alla seconda parte del modulo stesso.
2.6. Norme fiscali.
  Le   dichiarazioni   sostitutive   -   siano   o   non  contestuali
all'eventuale istanza - devono essere redatte su foglio  bollato  del
prescritto importo.
  E',  tuttavia,  ammesso  l'uso  di carta non bollata - specie per i
moduli predisposti dalle pubbliche  amministrazioni  -  sulla  quale,
pero',  vanno  apposte  ed  annullate  marche  da  bollo dell'importo
prescritto  per  ogni  foglio  di   quattro   pagine   effettivamente
utilizzato nei limiti di cui alle vigenti disposizioni.
  Nessuna imposta deve, peraltro, essere corrisposta dall'interessato
quando,  per  disposizione di legge o per comprovata di lui poverta',
e' esente da bollo il  certificato  sostituito  con  dichiarazione  o
l'atto  su  cui  e'  apposta  la  firma  da  autenticare. Nel caso di
poverta',  l'interessato,  al  fine  di   usufruire   del   beneficio
dell'esenzione,   deve   comprovare   di   non   essere  assoggettato
all'imposta  sui  redditi   mediante   certificato   rilasciato   dal
competente ufficio delle imposte dirette.
3.  DICHIARAZIONI  TEMPORANEAMENTE  SOSTITUTIVE (articolo 3, legge n.
15/1968).
  L'art. 3 prevede  la  facolta'  per  i  cittadini  di  produrre  ai
competenti   organi   della  pubblica  amministrazione  dichiarazioni
temporaneamente  sostitutive  della  prescritta  documentazione   per
fatti, stati e qualita' personali (oltre quelli indicati nell'art. 2)
stabiliti  con  specifici regolamenti: e' in corso la predisposizione
del regolamento riguardante l'amministrazione.
4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
  (art. 4, legge n. 15/1968).
  L'atto notorio concernente stati, requisiti  personali  e  fatti  a
diretta  conoscenza  dell'interessato  puo'  essere  sostituito dalla
dichiarazione dell'interessato stesso. Ne consegue, fra l'altro,  che
detta  dichiarazione  sostitutiva  puo'  essere  utilizzata anche per
comprovare la paternita' e la maternita' dell'intestatario di  titoli
di  credito emessi anteriormente all'entrata in vigore della legge 31
ottobre 1955, n. 1064, ai fini della  necessaria  identificazione  in
sede di pagamento o di qualsiasi altra operazione sui titoli stessi.
  Per individuare l'ambito del diritto dei cittadini a dichiarare, si
suggerisce  l'uso  di  un criterio che limiti le autodichiarazioni ad
ipotesi di effettiva "diretta conoscenza" che sfuggano all'obbligo di
certificazione  da  parte  della   stessa   o   di   altra   pubblica
amministrazione.
  Quanto  alle formalita', si rinvia a quanto detto a proposito delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni: e' da  tener,  comunque,
presente  che  la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio va resa
al pubblico ufficiale oltre che sottoscritta in sua presenza  e  che,
ai  fini  fiscali,  la prescritta imposta di bollo e' dovuta per ogni
quattro facciate o frazioni effettivamente utilizzate.
  E' stato elaborato un apposito modulo  (mod.  DSAN,  allegato)  che
potra' essere riprodotto a seconda delle esigenze dei diversi uffici.
5. TRASCRIZIONE DA DOCUMENTI (articoli 5 e 6, legge n. 15/1968).
  E'  in  facolta'  dei  cittadini  comprovare la data ed il luogo di
nascita, la residenza, lo stato di celibe, coniugato o vedovo e  ogni
stato   e   qualita'   personale  mediante  esibizione  di  documenti
d'identita'   o   di   altro   genere   rilasciati   dalla   pubblica
amministrazione, contenenti l'attestazione dei dati richiesti.
  In   questo  caso,  la  semplice  esibizione  del  documento  e  la
trascrizione dei dati  che  interessano  su  un  modulo  sottoscritto
dall'interessato  e  dal  pubblico  funzionario  sono  sufficienti  a
sostituire la produzione dei relativi certificati.
  Nel silenzio della legge sul valore del documento di riconoscimento
si suggerisce, in ordine, di utilizzare, per  i  dati  personali,  la
carta  d'identita',  il  passaporto,  la patente di guida, le tessere
ferroviarie, postali e previdenziali,  di  ordini  professionali  con
personalita'  giuridica  pubblica  ed  altri  documenti rilasciati da
pubbliche  amministrazioni  recanti  una  foto  dell'interessato  con
timbro a secco e firma del funzionario competente al rilascio.
  Il   pubblico   ufficiale   deve   ammonire   l'interessato   sulla
responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di esibizione
di atto falso o contenente dati non piu' rispondenti a verita'.
  La firma dell'esibitore,  pur  sempre  apposta  alla  presenza  del
pubblico ufficiale, non e' soggetta a formale autenticazione.
  Quanto  al  regime  fiscale, si precisa che il modulo va redatto in
carta libera e nessuna imposta o tassa deve essere corrisposta  dagli
interessati.
6. COPIE AUTENTICHE (articoli 7 e 14, legge n. 15/1968).
  Ai   fini   della   presentazione   agli   organi   della  pubblica
amministrazione,  le  copie  autentiche  di  atti  e  documenti  sono
pienamente  equipollenti  agli  originali a condizione che esse siano
formate con i sistemi e le modalita' prescritte e siano in regola con
le disposizioni fiscali in vigore.
  L'autenticazione  delle  copie  puo'  essere  fatta  dal   pubblico
ufficiale  dal quale e' stato emesso l'originale, da quello presso il
quale esso e' depositato o conservato  o  da  quello  al  quale  deve
essere  prodotto  il  documento,  nonche'  da un notaio, cancelliere,
segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, anche
se di comune diverso da quello di residenza. Quando l'atto  originale
sia  stato  emesso da un organo della pubblica amministrazione, o sia
presso questo depositato o conservato, la competenza a procedere alla
autenticazione spetta ai funzionari ai quali,  secondo  i  rispettivi
ordinamenti,  e'  attribuita  la potesta' certificatoria; nel caso in
cui la copia del documento  debba  essere  prodotta  ad  un  pubblico
ufficio,  legittimati  a  procedere  alla autenticazione sono anche i
funzionari competenti a ricevere la documentazione.
  L'autenticazione  consiste  nell'attestazione  che  la   copia   e'
conforme  all'originale,  con  il  quale  essa deve essere, pertanto,
contestualmente collazionata. Tale attestazione va scritta alla  fine
della  copia,  dopo  le  eventuali  postille,  a  cura  del  pubblico
ufficiale  autorizzato,  il  quale   deve,   altresi'   indicare   se
l'originale   e'   depositato   o  conservato,  nei  propri  atti  o,
altrimenti, il nome e cognome dell'esibitore e le modalita' della sua
identificazione, nonche' il numero dei fogli impiegati, la data e  il
luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita
e,  infine,  apporre  la  propria  firma  per  esteso  ed  il  timbro
dell'ufficio.
  Potranno essere utilizzate, mediante stampiglia, le formule di  cui
all'allegato fac-simile.
  Se la copia dell'atto o documento consta di piu' fogli, il pubblico
ufficiale  appone  la  propria firma (col "nome" anche abbreviato, ma
non la sigla) a margine di ciascun foglio intermedio.
  Ove si tratti di copie parziali o per estratto, si dovranno  sempre
riprodurre   tutti   gli  estremi  necessari  per  individuare  senza
possibilita' di dubbio l'atto originale.
  Sulle copie  ottenute  sia  con  l'impiego  di  mezzi  meccanici  o
fotografici  che con uno qualsiasi degli altri sistemi consentiti, il
pagamento dell'imposta di bollo, ove non sia  stata  usata  la  carta
bollata,  e'  eseguito  mediante  l'impiego  delle apposite marche da
annullarsi  con il timbro dell'ufficio, a cura del pubblico ufficiale
autorizzato.
  Le marche da bollo da applicare sono  dell'importo  prescritto  per
ogni  quattro  facciate  del  documento originale, e non per ciascuna
copia. Ovviamente se il documento originale contenga degli  allegati,
l'imposta va corrisposta anche per la loro copia, sempre nella misura
prescritta   per  ogni  quattro  facciate.  Qualora  le  copie  siano
riprodotte su  fogli  staccati,  come  nel  caso  delle  riproduzioni
fotografiche,  essi  devono  essere  legati  in modo da costituire un
unico documento, avendo cura di apporre nei punti di congiunzione dei
vari fogli  il  timbro  dell'ufficio.  L'autenticazione  deve  essere
apposta  dopo  l'ultima  riga,  non  sui  margini, e qualora si renda
necessario l'uso di un altro foglio, esso dovra' essere computato  ai
fini dell'imposta di bollo.
7. ACCERTAMENTI D'UFFICIO (art. 10, legge n. 15/1968).
  Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere ai cittadini la
produzione  del  certificato  di  assenza  di  precedenti penali e di
carichi pendenti, ne' atti o certificati concernenti fatti,  stati  e
qualita'  personali che risultino attestati in documenti gia' in loro
possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.
                                        Il direttore generale: VESCHI