1. INTRODUZIONE. Le leggi indicate in oggetto rientrano nell'ambito delle iniziative assunte per semplificare ed accelerare i procedimenti amministrativi e per migliorare i rapporti fra cittadino e pubblica amministrazione. Il Dipartimento per la funzione pubblica ha diramato circolari esplicative per la concreta applicazione delle leggi in parola, ma ha dovuto rilevare che gli uffici pubblici non sempre si sono dimostrati pronti a recepire le innovazioni. L'amministrazione e' gia' intervenuta sull'argomento con l'invio di direttive e con la predisposizione di modelli: la presente circolare intende, da un lato, richiamare la particolare attenzione di tutti gli uffici centrali e periferici sulla questione e, dall'altro, sintetizzare, per quanto possibile, le disposizioni piu' rilevanti in ordine al problema all'esame. Le agevolazioni introdotte dalla legge n. 15/1968 - da valere soltanto nell'ambito dei procedimenti amministrativi e, quindi, esemplificativamente, non nella sfera dell'attivita' giudiziaria ne' in quella dei rapporti interprivatistici - concernono la possibilita' di comprovare la sussistenza di determinati fatti o il possesso di taluni requisiti e stati personali mediante: dichiarazioni rilasciate dall'interessato, in sostituzione delle tradizionali certificazioni amministrative e degli atti di notorieta'; semplice esibizione di documenti amministrativi contenenti i dati richiesti; produzione di copie autentiche in luogo degli originali: accertamenti d'ufficio. Ovviamente gli interessati hanno la facolta' di produrre la consueta documentazione, secondo il loro indipendente ed autonomo apprezzamento. Si richiama l'attenzione su quanto disposto dall'art. 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come integrato dall'articolo 9 della legge 11 maggio 1971, n. 390, relativamente alla presentazione dei documenti per la celebrazione del matrimonio e di quelli occorrenti nei concorsi per le carriere statali. Le disposizioni riguardano anche i cittadini della Comunita' europea e, laddove applicabili, i legali rappresentanti delle persone giuridiche. 2. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (articolo 2, legge n. 15/1968). 2.1. Oggetto delle dichiarazioni. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968, i cittadini possono produrre, in sostituzione delle certificazioni, dichiarazioni debitamente sottoscritte sugli stati, sulle condizioni personali, sui fatti e requisiti espressamente indicati: data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti politici, stato di celibe, coniugato o vedovo, stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, posizione agli effetti degli obblighi militari, iscrizioni ad albi ed elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione. Anche se la predetta elencazione e' da considerare tassativa, sono da aggiungere gli stati di separato e divorziato, per analogia a quelli di celibe, coniugato o vedovo, oltre alla posizione reddituale ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Le dichiarazioni degli interessati non sono, pero', ammesse in sostituzione degli stati di servizio e dei fogli matricolari militari, degli estratti degli atti di nascita e di stato civile, nei casi in cui, ai sensi di speciali disposizioni, occorra accertare l'esistenza di eventuali annotazioni. Ove siano presentate le dichiarazioni sostitutive, l'interessato e' esonerato dal produrre la documentazione di rito; l'amministrazione a sua volta e' tenuta ad adottare il provvedimento sulla base delle dichiarazioni stesse, a meno che non ritenga di provvedere d'ufficio ad accertarne preventivamente la veridicita' in relazione alla particolare delicatezza del provvedimento da adottare o al ragionevole dubbio che le citate dichiarazioni siano mendaci o, comunque, non conformi al vero. Il rilascio di mendaci dichiarazioni e' punito con le severe sanzioni penali di cui all'art. 26 della legge n. 15/1968, sulle quali dovra' essere richiamata la particolare attenzione dei dichiaranti. 2.2. Soggetti dichiaranti. Possono avvalersi della facolta' di cui all'art. 2 della legge n. 15/1968 le persone fisiche di cittadinanza italiana, maggiorenni, in grado di intendere e di volere. E' superfluo dire che sono compresi fra i potenziali soggetti dichiaranti anche i dipendenti dell'amministrazione, ove si presentino come portatori di propri diritti ed interessi e, quindi, in qualita' di terzi. E' esclusa ogni ipotesi di rappresentanza volontaria. Nei casi di incapacita' assoluta, le dichiarazioni sostitutive, nonche' le relative sottoscrizioni, sono fatte dal rappresentante legale, genitore esercente la patria potesta' o tutore; nei casi, invece, di incapacita' relativa, esse sono fatte dall'interessato con l'assistenza del curatore. Negli atti in cui intervengono i tutori o i curatori occorre che i medesimi esibiscano il provvedimento di loro nomina da parte del giudice tutelare, ai fini dell'indicazione dei relativi estremi. Cio' premesso in via generale, e' altresi' da tener presente che, per talune disposizioni speciali, il minore e' ritenuto capace di partecipare ad un dato rapporto giuridico (ad esempio rapporto d'impiego o di lavoro) o di compiere un dato negozio giuridico (ad esempio riconoscimento dei figli naturali) e che, secondo i principi, tale capacita' deve ritenersi estesa all'esercizio dei diritti e delle azioni che ne dipendono, e, quindi, al compimento di tutti gli atti giuridici che possono essere necessari per la partecipazione al detto rapporto o al compimento del negozio. Di conseguenza, in tutti codesti casi, e limitatamente agli effetti propri di tali procedimenti speciali, i minori aventi i requisiti prescritti devono essere considerati capaci di fare direttamente le dichiarazioni sostitutive. Ai sensi dell'art. 20- bis, introdotto nella legge n. 15/1968 dall'art. 5 della legge 11 maggio 1971, n. 390, la dichiarazione di chi non sa o non puo' firmare e' sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei: il pubblico ufficiale fa menzione della dichiarazione dell'interessato sulla causa dell'impedimento a firmare. 2.3. Pubblici ufficiali. Sono legittimati a ricevere le dichiarazioni i seguenti pubblici ufficiali: i funzionari competenti a ricevere la documentazione relativa alla pratica di che trattasi, i notai, i cancellieri, i segretari comunali e gli altri funzionari incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi da quello di residenza. Per "funzionario competente a ricevere la documentazione" deve intendersi qualunque impiegato, di qualsiasi carriera e qualifica (con esclusione del personale ausiliario e, quindi, dei dipendenti inquadrati dalla I alla IV categoria), che, secondo gli ordini di servizio del proprio ufficio, puo' ricevere la normale documentazione; cio' anche quando la documentazione debba successivamente essere inoltrata, d'ufficio, ad altra amministrazione per l'emanazione del provvedimento. 2.4. Autenticazione della firma. Le dichiarazioni possono essere rilasciate separatamente o congiuntamente fra loro ed anche nel contesto dell'istanza eventualmente da produrre. Esse, di regola, devono essere presentate gia' scritte, anche a macchina, ma sono sottoscritte, con firma per esteso e leggibile, alla presenza dei pubblici ufficiali competenti alla autenticazione. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione. Essa consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma in calce alle dichiarazioni e' stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa sua identificazione. L'accertamento dell'identita' personale del dichiarante puo' avvenire in uno dei seguenti modi: conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale; testimonianza di due idonei fidefacenti dallo stesso conosciuti; esibizione di valido documento di identita' personale, munito di fotografia, rilasciato da una pubblica autorita'. Il pubblico ufficiale che autentica deve ammonire l'interessato sulla responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazione mendace e, quindi, indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita; nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Ove le dichiarazioni occupino piu' fogli, l'interessato deve apporre la propria firma anche sui margini dei fogli intermedi; per l'autenticazionedi questi ultimi e' sufficiente che il pubblico ufficiale vi aggiunga la propria firma, anche con "nome" abbreviato, ma non la sigla. 2.5. Modulo. Per rendere piu' spedite le varie operazioni, e' stato predisposto l'accluso modulo (mod. DSC, allegato) che consta di due parti: la prima riservata alle dichiarazioni dell'interessato in relazione alle certificazioni richieste per lo speciale procedimento di che trattasi, la seconda riservata agli adempimenti del pubblico ufficiale. In tutti i casi in cui, per una ragione qualsiasi, non sia usato il modulo, e' opportuno avvalersi, per le attestazioni del pubblico ufficiale, di un timbro, ad inchiostro, conforme in tutto alla seconda parte del modulo stesso. 2.6. Norme fiscali. Le dichiarazioni sostitutive - siano o non contestuali all'eventuale istanza - devono essere redatte su foglio bollato del prescritto importo. E', tuttavia, ammesso l'uso di carta non bollata - specie per i moduli predisposti dalle pubbliche amministrazioni - sulla quale, pero', vanno apposte ed annullate marche da bollo dell'importo prescritto per ogni foglio di quattro pagine effettivamente utilizzato nei limiti di cui alle vigenti disposizioni. Nessuna imposta deve, peraltro, essere corrisposta dall'interessato quando, per disposizione di legge o per comprovata di lui poverta', e' esente da bollo il certificato sostituito con dichiarazione o l'atto su cui e' apposta la firma da autenticare. Nel caso di poverta', l'interessato, al fine di usufruire del beneficio dell'esenzione, deve comprovare di non essere assoggettato all'imposta sui redditi mediante certificato rilasciato dal competente ufficio delle imposte dirette. 3. DICHIARAZIONI TEMPORANEAMENTE SOSTITUTIVE (articolo 3, legge n. 15/1968). L'art. 3 prevede la facolta' per i cittadini di produrre ai competenti organi della pubblica amministrazione dichiarazioni temporaneamente sostitutive della prescritta documentazione per fatti, stati e qualita' personali (oltre quelli indicati nell'art. 2) stabiliti con specifici regolamenti: e' in corso la predisposizione del regolamento riguardante l'amministrazione. 4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 4, legge n. 15/1968). L'atto notorio concernente stati, requisiti personali e fatti a diretta conoscenza dell'interessato puo' essere sostituito dalla dichiarazione dell'interessato stesso. Ne consegue, fra l'altro, che detta dichiarazione sostitutiva puo' essere utilizzata anche per comprovare la paternita' e la maternita' dell'intestatario di titoli di credito emessi anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, ai fini della necessaria identificazione in sede di pagamento o di qualsiasi altra operazione sui titoli stessi. Per individuare l'ambito del diritto dei cittadini a dichiarare, si suggerisce l'uso di un criterio che limiti le autodichiarazioni ad ipotesi di effettiva "diretta conoscenza" che sfuggano all'obbligo di certificazione da parte della stessa o di altra pubblica amministrazione. Quanto alle formalita', si rinvia a quanto detto a proposito delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni: e' da tener, comunque, presente che la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio va resa al pubblico ufficiale oltre che sottoscritta in sua presenza e che, ai fini fiscali, la prescritta imposta di bollo e' dovuta per ogni quattro facciate o frazioni effettivamente utilizzate. E' stato elaborato un apposito modulo (mod. DSAN, allegato) che potra' essere riprodotto a seconda delle esigenze dei diversi uffici. 5. TRASCRIZIONE DA DOCUMENTI (articoli 5 e 6, legge n. 15/1968). E' in facolta' dei cittadini comprovare la data ed il luogo di nascita, la residenza, lo stato di celibe, coniugato o vedovo e ogni stato e qualita' personale mediante esibizione di documenti d'identita' o di altro genere rilasciati dalla pubblica amministrazione, contenenti l'attestazione dei dati richiesti. In questo caso, la semplice esibizione del documento e la trascrizione dei dati che interessano su un modulo sottoscritto dall'interessato e dal pubblico funzionario sono sufficienti a sostituire la produzione dei relativi certificati. Nel silenzio della legge sul valore del documento di riconoscimento si suggerisce, in ordine, di utilizzare, per i dati personali, la carta d'identita', il passaporto, la patente di guida, le tessere ferroviarie, postali e previdenziali, di ordini professionali con personalita' giuridica pubblica ed altri documenti rilasciati da pubbliche amministrazioni recanti una foto dell'interessato con timbro a secco e firma del funzionario competente al rilascio. Il pubblico ufficiale deve ammonire l'interessato sulla responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non piu' rispondenti a verita'. La firma dell'esibitore, pur sempre apposta alla presenza del pubblico ufficiale, non e' soggetta a formale autenticazione. Quanto al regime fiscale, si precisa che il modulo va redatto in carta libera e nessuna imposta o tassa deve essere corrisposta dagli interessati. 6. COPIE AUTENTICHE (articoli 7 e 14, legge n. 15/1968). Ai fini della presentazione agli organi della pubblica amministrazione, le copie autentiche di atti e documenti sono pienamente equipollenti agli originali a condizione che esse siano formate con i sistemi e le modalita' prescritte e siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore. L'autenticazione delle copie puo' essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale e' stato emesso l'originale, da quello presso il quale esso e' depositato o conservato o da quello al quale deve essere prodotto il documento, nonche' da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, anche se di comune diverso da quello di residenza. Quando l'atto originale sia stato emesso da un organo della pubblica amministrazione, o sia presso questo depositato o conservato, la competenza a procedere alla autenticazione spetta ai funzionari ai quali, secondo i rispettivi ordinamenti, e' attribuita la potesta' certificatoria; nel caso in cui la copia del documento debba essere prodotta ad un pubblico ufficio, legittimati a procedere alla autenticazione sono anche i funzionari competenti a ricevere la documentazione. L'autenticazione consiste nell'attestazione che la copia e' conforme all'originale, con il quale essa deve essere, pertanto, contestualmente collazionata. Tale attestazione va scritta alla fine della copia, dopo le eventuali postille, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve, altresi' indicare se l'originale e' depositato o conservato, nei propri atti o, altrimenti, il nome e cognome dell'esibitore e le modalita' della sua identificazione, nonche' il numero dei fogli impiegati, la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita e, infine, apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Potranno essere utilizzate, mediante stampiglia, le formule di cui all'allegato fac-simile. Se la copia dell'atto o documento consta di piu' fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma (col "nome" anche abbreviato, ma non la sigla) a margine di ciascun foglio intermedio. Ove si tratti di copie parziali o per estratto, si dovranno sempre riprodurre tutti gli estremi necessari per individuare senza possibilita' di dubbio l'atto originale. Sulle copie ottenute sia con l'impiego di mezzi meccanici o fotografici che con uno qualsiasi degli altri sistemi consentiti, il pagamento dell'imposta di bollo, ove non sia stata usata la carta bollata, e' eseguito mediante l'impiego delle apposite marche da annullarsi con il timbro dell'ufficio, a cura del pubblico ufficiale autorizzato. Le marche da bollo da applicare sono dell'importo prescritto per ogni quattro facciate del documento originale, e non per ciascuna copia. Ovviamente se il documento originale contenga degli allegati, l'imposta va corrisposta anche per la loro copia, sempre nella misura prescritta per ogni quattro facciate. Qualora le copie siano riprodotte su fogli staccati, come nel caso delle riproduzioni fotografiche, essi devono essere legati in modo da costituire un unico documento, avendo cura di apporre nei punti di congiunzione dei vari fogli il timbro dell'ufficio. L'autenticazione deve essere apposta dopo l'ultima riga, non sui margini, e qualora si renda necessario l'uso di un altro foglio, esso dovra' essere computato ai fini dell'imposta di bollo. 7. ACCERTAMENTI D'UFFICIO (art. 10, legge n. 15/1968). Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere ai cittadini la produzione del certificato di assenza di precedenti penali e di carichi pendenti, ne' atti o certificati concernenti fatti, stati e qualita' personali che risultino attestati in documenti gia' in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare. Il direttore generale: VESCHI