LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

   Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  1993, n. 266, recante
riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma
1,  lettera  h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare
riferimento all'articolo 7, nonche' il decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 79.
   Visti i commi 10 e 11 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n.
537,  recante  interventi  correttivi  di  finanza  pubblica, i quali
stabiliscono che, entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del
farmaco  di  cui  all'articolo  7 del decreto legislativo n. 266/1993
procede  alla  riclassificazione  delle  specialita' medicinali e dei
preparati  galenici autorizzati, collocandoli in una delle tre classi
specificate  dal  comma  10  ("a)  farmaci  essenziali  e farmaci per
malattie  croniche; b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera
a),  di rilevante interesse terapeutico; c) altri farmaci privi delle
caratteristiche  indicate  alle lettere a) e b)"), e precisano che la
riclassificazione  e'  effettuata  in modo da garantire che l'onere a
carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica
nell'anno 1994 non superi l'importo di 10.000 miliardi sulla base dei
consumi del periodo 1° settembre 1992 - 31 agosto 1993 e tenuto conto
delle disposizioni dei commi 14 e 16 dello stesso articolo 8;
   Visto il comma 13 del medesimo articolo 8 della legge n. 537/1993,
il  quale  stabilisce  che  la Commissione unica del farmaco, ai fini
della  classificazione  dei  farmaci  di  cui  al comma 10, adotta il
criterio   delle   categorie   omogenee  e  che  le  decisioni  della
Commissione,  adottate nel rispetto delle direttive comunitarie, sono
immediatamente  esecutive,  pur  prevedendosi  la possibilita' per le
aziende  produttrici  di  proporre,  nei  trenta  giorni  successivi,
osservazioni  sulle  quali  la Commissione e' tenuta a decidere entro
ulteriori quindici giorni.
   Preso atto delle linee-guida riportate nell'allegato 1 al presente
decreto,  adottate  dalla  predetta  Commissione,  in via definitiva,
nella  seduta  del  24  dicembre  1993, a seguito della comunicazione
ministeriale  del  testo della legge recante interventi correttivi di
finanza pubblica (legge 24 dicembre 1993, n. 537);
   Preso  atto  che  dette linee guida, adottate dalla Commissione ai
fini  dell'applicazione  dei  criteri indicati dalla legge, assumono,
come  sistema  di massima per la classificazione dei principi attivi,
il    sistema   "ATC"   (anatomico-terapeutico-chimico),   integrato,
peraltro,    dalla    Commissione   con   la   considerazione   della
documentazione   di  letteratura  medica  internazionale  concernente
l'attivita'  clinica  e  la tossicita' dei diversi principi attivi di
una  stessa  classe  terapeutica,  nonche',  ove  necessario,  con la
considerazione  del  rapporto costo/beneficio, in relazione ai limiti
di  spesa  previsti dalla predetta legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai
fini  di  pervenire  alla identificazione di categorie omogenee anche
attraverso sottoclassificazioni rispetto al sistema "ATC";
   Viste   le  deliberazioni  assunte  dalla  Commissione  unica  del
farmaco,  con  particolare riferimento a quelle delle sedute del 28 e
29 dicembre 1993;
   Visto   il   decreto-legge  30  dicembre  1993,  n.  552,  recante
disposizioni urgenti in materia di farmaci;

                              Dispone:
                               Art. 1.

   1.  L'allegato  1,  riportante  le  linee  guida  richiamate nelle
premesse,  e  l'allegato  2,  contenente  l'elenco  delle specialita'
medicinali  di  cui  e'  autorizzato  il commercio, riclassificate ai
sensi  dell'art.  8,  comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
fanno parte integrante del presente atto.