IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992 sulla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi; Considerata l'opportunita' di apportare modifiche e integrazioni d'ordine tecnico operativo al suddetto decreto per una migliore attuazione delle norme compatibilmente con le esigenze emerse nella prima fase di attuazione del decreto stesso; Sentiti la commissione consultiva centrale ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, che hanno espresso parere favorevole all'unanimita'; Decreta: Art. 1. 1. Le lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 6 del decreto ministeriale 29 maggio 1992 sono cosi' modificate: " a) vongole, cuori, longoni e fasolari nel mese di giugno ed in altro mese stabilito con ordinanza del capo del compartimento, sentita la commissione consultiva locale, scelto tra i mesi di maggio, luglio agosto e settembre; b) telline dal 1 aprile al 30 aprile".