IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963,  concernente  la  disciplina
della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche;
  Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992 sulla disciplina della
pesca dei molluschi bivalvi;
  Considerata  l'opportunita'  di  apportare modifiche e integrazioni
d'ordine tecnico operativo  al  suddetto  decreto  per  una  migliore
attuazione  delle  norme compatibilmente con le esigenze emerse nella
prima fase di attuazione del decreto stesso;
  Sentiti la commissione consultiva centrale ed il Comitato nazionale
per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare,
che hanno espresso parere favorevole all'unanimita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le lettere  a)  e  c)  del  comma  1  dell'art.  6  del  decreto
ministeriale 29 maggio 1992 sono cosi' modificate:
   "  a)  vongole, cuori, longoni e fasolari nel mese di giugno ed in
altro mese  stabilito  con  ordinanza  del  capo  del  compartimento,
sentita  la  commissione  consultiva  locale,  scelto  tra  i mesi di
maggio, luglio agosto e settembre;
    b) telline dal 1  aprile al 30 aprile".