IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il Regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1993 sulla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi; Considerata la necessita' di apportare alcune modifiche di natura formale al predetto decreto; Decreta: Art. 1. I commi 4 e 5 dell'art. 8 del decreto ministeriale 15 giugno 1993 sono cosi' modificati: "4. Per le unita', per le quali il collaudo non sia avvenuto entro il suddetto termine, si procedera', a far data dal 1 novembre 1993 e fino all'adeguamento alle previsioni del decreto, alla sospensione dell'autorizzazione per turbosoffiante". "5. A decorrere dal 1 dicembre 1993, ove l'armatore non abbia adeguato l'unita' autorizzata alle previsioni del presente decreto, si provvedera' alla conseguente variazione in diminuzione del numero delle autorizzazioni vigente nell'ambito del compartimento".