IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963,  concernente  la  disciplina
della pesca marittima;
  Visto  il  Regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio
1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche;
  Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1993 sulla disciplina della
pesca dei molluschi bivalvi;
  Considerata la necessita' di apportare alcune modifiche  di  natura
formale al predetto decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  commi  4 e 5 dell'art. 8 del decreto ministeriale 15 giugno 1993
sono cosi' modificati:
  "4. Per le unita', per le quali il collaudo non sia avvenuto  entro
il suddetto termine, si procedera', a far data dal 1› novembre 1993 e
fino  all'adeguamento  alle  previsioni del decreto, alla sospensione
dell'autorizzazione per turbosoffiante".
  "5. A decorrere dal 1› dicembre  1993,  ove  l'armatore  non  abbia
adeguato  l'unita'  autorizzata alle previsioni del presente decreto,
si provvedera' alla conseguente variazione in diminuzione del  numero
delle autorizzazioni vigente nell'ambito del compartimento".