IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  a  sostegno  dell'occupazione,   tenuto   conto   della
difficile situazione economica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 dicembre 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                    Interventi per l'occupazione 
  1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale attua misure straordinarie  di  politica  attiva  del  lavoro
intese a sostenere i livelli occupazionali  nelle  aree  maggiormente
colpite dalla crisi avendo riguardo alla tutela  delle  categorie  di
cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23  luglio  1991,  n.  223,
nonche' alle situazioni di rilevante squilibrio locale tra domanda  e
offerta di lavoro, sulla base delle proposte formulate  dal  Comitato
per il coordinamento delle iniziative  per  l'occupazione  presso  la
Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri,   istituito   ai   sensi
dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992. 
  2. Le misure di cui al comma 1 sono riservate  alla  promozione  di
iniziative  per  il  sostegno  dell'occupazione  con   caratteri   di
economicita' e stabilita' nel tempo, e prevedono i seguenti benefici,
non erogabili per una durata superiore ai tre anni: 
    a) incentivi ai datori  di  lavoro  per  ogni  unita'  lavorativa
aggiuntiva occupata a tempo pieno secondo modulazioni decrescenti che
non possono superare complessivamente una annualita' del costo  medio
pro-capite del lavoro; 
    b)  contributi  nei  limiti  di  20  miliardi  di  lire  per   la
realizzazione, d'intesa con gli uffici  regionali  del  lavoro  e  le
agenzie per l'impiego, di  servizi  d'informazione  e  consulenza  in
favore di lavoratori in  cassa  integrazione  straordinaria  e  degli
iscritti  nelle  liste  di  mobilita',  diretti,   a   favorirne   la
ricollocazione anche in attivita' di lavoro autonomo e cooperativo; 
    c)  interventi  di  formazione  continua,  diretti  a  lavoratori
occupati in aziende per le quali il CIPI abbia approvato programmi ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 luglio 1991,  n.  223,
ovvero ai lavoratori occupati e destinati ad  essere  occupati  nelle
attivita' di cui al presente articolo,  formulati  congiuntamente  da
imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a
livello  aziendale,  dei  lavoratori  ovvero   dalle   corrispondenti
associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto  la
formazione professionale. 
  Il  beneficio  di  cui  alla  lettera  a)  e'  cumulabile  con   le
agevolazioni di cui all'articolo 8, all'articolo 20  ed  all'articolo
25, comma 9, della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  all'articolo  8,
comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. 
  3. Alle misure di cui al comma 2 possono accedere soggetti pubblici
e privati, anche organizzati in  forma  cooperativa,  che  presentino
progetti relativi a tutti i settori economici purche' funzionali alle
finalita' di cui al comma 1. 
  4. Con uno o piu' decreti da emanarsi entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  il  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con  il  Ministro  del
tesoro, definisce, in linea con la normativa comunitaria, gli  ambiti
territoriali nei quali trovano applicazione le misure di cui al comma
2, i requisiti soggettivi dei lavoratori, i modelli,  in  conformita'
dei quali vanno predisposti i progetti di cui al comma 3, i termini e
le modalita' di erogazione dei benefici di  cui  al  comma  2,  anche
mediante  conguagli  con  i  contributi  previdenziali   nonche'   le
modalita' di controllo sui risultati conseguiti. Ai provvedimenti  di
ammissione  ai  benefici  del  Fondo  di  cui  al  comma   7   e   di
autorizzazione delle relative spese provvede il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale nei limiti delle  disponibilita'  del  Fondo
medesimo. La mancata attuazione del progetto  comporta  la  decadenza
dei benefici con restituzione di quanto eventualmente gia' fruito. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 1 il  Ministero  del  lavoro  e
della previdenza sociale stipula  convenzioni  con  enti  e  societa'
pubbliche e private di  comprovata  esperienza  e  capacita'  tecnica
nelle materie di cui al presente articolo per  progettare  modelli  e
strumenti di gestione attiva della  mobilita'  e  sviluppo  di  nuova
occupazione, anche delineando le possibili forme di coordinamento tra
i medesimi enti e societa' e  le  agenzie  regionali  per  l'impiego,
nonche' metodi di valutazione della fattibilita' dei progetti  e  dei
risultati conseguiti. 
  6. Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali
locali,  lo  svolgimento  di  indagini  mirate   ai   fabbisogni   di
professionalita' e  la  verifica  e  vigilanza  sulle  attivita',  il
Ministro del lavoro si avvale degli osservatori regionali di  cui  al
comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 febbraio 1987,  n.  56,  degli
uffici e degli ispettorati regionali del lavoro e delle  agenzie  per
l'impiego di  cui  all'articolo  24  della  medesima  legge.  Per  le
finalita' di cui al presente comma, il Ministero del lavoro  e  della
previdenza  sociale  puo'   stipulare   convenzioni   con   organismi
paritetici istituiti in attuazione di accordi tra  le  organizzazioni
sindacali  dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro   maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. 
  7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso
il Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale  il  Fondo  per
l'occupazione alimentato dalle risorse di cui  all'autorizzazione  di
spesa  stabilita  dal  comma  8,  nel  quale  confluiscono  anche   i
contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative  di
cui al presente articolo, su richiesta del  Ministero  del  lavoro  e
della previdenza sociale. A tal ultimo fine i contributi  affluiscono
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnati  al
predetto Fondo. 
  8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 e'  autorizzata
la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400  miliardi
per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856  dello  stato
di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1993,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in  ciascun
esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.