IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 17 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/628/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Il presente decreto si applica al trasporto di: a) solipedi domestici ed animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina; b) pollame, volatili e conigli domestici; c) cani e gatti domestici; d) altri mammiferi e volatili; e) altri animali vertebrati e animali a sangue freddo. 2. Il presente decreto non si applica agli animali da compagnia a seguito dei viaggiatori che li trasportano senza scopo di lucro e sono fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia di trasporti di animali: a) effettuati su una distanza massima di 50 km a partire dall'inizio del trasporto degli animali fino al luogo di destinazione; o b) effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o mezzi di trasporto di loro proprieta' nel caso in cui le circostanze geografiche impongano una transumanza stagionale senza scopo lucrativo per alcuni tipi di animali. AVVERTENZA Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P R 14 marzo 1986, n. 217.