IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
doganale  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43;
  Visto  il  regolamento  per  l'esecuzione  della   legge   doganale
approvato  con il regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive
modificazioni;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 2, lettera p), della legge 10 ottobre  1989,  n.  349,
recante  delega  al  Governo  ad  adottare,  tra  l'altro,  norme per
l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni leg-
islative in materia doganale;
  Visti gli articoli 12, 13, 14,  15  e  16,  comma  2,  del  decreto
legislativo  8  novembre  1990,  n. 374, concernente il riordinamento
degli  istituti  doganali  e  la   revisione   delle   procedure   di
accertamento  e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE
del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981,  in  tema  di
procedure  di  immissione  in  libera  pratica  delle  merci, e delle
direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE  del  23
aprile  1982,  in  tema  di  procedure  di  esportazione  delle merci
comunitarie;
  Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1973 (Gazzetta  Ufficiale  n.
187 del 23 luglio 1973), 2 aprile 1977 (Gazzetta Ufficiale n. 102 del
15 aprile 1977) e 10 novembre 1988, n. 513 (Gazzetta Ufficiale n. 280
del  29 novembre 1988), che disciplinano le procedure semplificate di
accertamento in materia doganale;
  Visto il decreto ministeriale 26  giugno  1987,  n.  324  (Gazzetta
Ufficiale  n.  179 del 3 agosto 1987) recante estensione alle imprese
di spedizione internazionale delle  procedure  semplificate  relative
alle  merci spedite all'estero, adottato in attuazione al decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;
  Ritenuta la necessita' di integrare e riordinare in un unico  testo
la  disciplina  di  cui ai predetti decreti ministeriali con le norme
necessarie  per  consentire  la  pratica  attuazione   del   disposto
normativo  di  cui  ai  citati  articoli  del  decreto legislativo n.
374/1990;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato  espresso  nella  adunanza
generale del 5 ottobre 1992;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988,  effettuata
con nota n. 4273 dell'11 dicembre 1992;
                             A D O T T A
                il seguente regolamento concernente:
                               Art. 1.
            Imprese industriali, commerciali ed agricole
  1. Le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento in
materia  doganale possono essere rilasciate alle imprese industriali,
commerciali ed agricole, sia pubbliche che private:
    a)   che,   in  relazione  all'attivita'  esercitata,  effettuino
abituali e ricorrenti operazioni di scambio di  merci  con  l'estero,
anche   con   carattere   discontinuo,  comprese  quelle  limitate  a
determinati periodi dell'anno;
    b)  la  cui  organizzazione  e  contabilita'  aziendale   possano
assicurare un efficace controllo sulle operazioni doganali compiute e
sull'osservanza   dei   divieti   e  restrizioni  all'importazione  e
all'esportazione di merci e delle altre disposizioni che regolano  le
destinazioni  doganali  da conferire. In particolare, dovranno essere
predisposte  apposite   scritture   aziendali   che   consentano   di
individuare  la  movimentazione delle merci con specifico riferimento
ai dati identificativi delle stesse, al momento dell'arrivo  o  della
partenza, nonche' alla loro destinazione finale;
    c) alle quali non siano state inflitte negli ultimi tre anni, per
infrazioni  in materia fiscale ovvero alle norme che disciplinano gli
scambi con l'estero, sanzioni superiori alla pena pecuniaria di  lire
trenta milioni;
    d)  che  dichiarino  di  essere disposte a prestare, in relazione
alle destinazioni doganali da conferire alle merci,  e  salvo  quanto
previsto  dall'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, una garanzia globale, nella misura
fissata  dal  ricevitore della dogana tenendo conto della presumibile
entita' dei diritti doganali da garantire mensilmente con riferimento
all'ammontare mensile degli stessi relativo al  precedente  anno.  La
garanzia deve essere integrata, a pena di decadenza, entro due giorni
dalla  richiesta  della  dogana,  qualora sia divenuta insufficiente;
puo' altresi' essere ridotta, a seguito di  circostanziata  richiesta
del beneficiario, in caso di significative diminuzioni dei diritti da
garantire;
    e)  che  siano  nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e
non siano in stato  di  fallimento  ne'  sottoposte  a  procedura  di
concordato   preventivo,   di   amministrazione   controllata   o  di
liquidazione coatta amministrativa;
    f) i cui legali rappresentanti non risultino formalmente imputati
per un delitto previsto dalle leggi finanziarie e dalle  leggi  rela-
tive alla disciplina dei divieti economici e valutari, ovvero per uno
dei  delitti non colposi previsti dai titoli II, VII e XIII del libro
secondo del codice penale e per ogni altro delitto non colposo per il
quale la legge commini la pena della  reclusione  non  inferiore  nel
minimo  a  tre  anni  o  nel  massimo  a dieci anni e non siano stati
condannati, in seguito a sentenza passata in giudicato, per  uno  dei
delitti sopramenzionati;
    g)  alle quali non siano state applicate misure di prevenzione ai
sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera p), della legge
          n.  349/1989 e' il seguente:
             "1. Le norme da emanare ai sensi dell'art. 1,  comma  1,
          daranno  compiuta  attuazione  alle direttive n. 79/695/CEE
          del Consiglio del 24  luglio  1979  e  n.  82/57/CEE  della
          Commissione   del   17   dicembre   1981,   relative   alla
          armonizzazione delle  procedure  di  immissione  in  libera
          pratica  delle  merci,  ed alle direttive n. 81/177/CEE del
          Consiglio del  24  febbraio  1981  e  n.  82/347/CEE  della
          Commissione    del    23   aprile   1982,   relative   alla
          armonizzazione delle procedure di esportazione delle  merci
          comunitarie,   e   provvederanno   al  riordinamento  degli
          istituti doganali ed  alla  revisione  delle  procedure  di
          accertamento   e  controllo,  in  conformita'  ai  seguenti
          princi'pi e criteri direttivi:
              a)-o) (omissis);
               p) le procedure semplificate di accertamento di cui al
          capo I del titolo V del testo unico approvato con il citato
          decreto del Presidente della  Repubblica  n.  43  del  1973
          potranno  essere  autorizzate  nei  confronti delle imprese
          industriali, commerciali ed agricole, nonche' delle imprese
          di spedizione internazionale e dei magazzini  generali,  di
          cui  all'art.  163  dello  stesso  testo  unico,  e saranno
          articolate:
               1)  nell'accertamento  che  si  perfeziona  quando  la
          dogana   abbia   rinunciato   ad   intervenire  al  momento
          dell'operazione   doganale,   attraverso   l'esame    della
          dichiarazione doganale e della relativa documentazione;
               2)   nel   controllo   della   corrispondenza  tra  le
          dichiarazioni presentate  e  le  scritture  e  contabilita'
          aziendali;
               3)  nell'utilizzo  anche di sistemi informatici per la
          trasmissione della dichiarazione  e  dei  dati,  prevedendo
          altresi'   la   preautenticazione   dei   formulari  presso
          stabilimenti   all'uopo   autorizzati   in   luogo    della
          vidimazione   prevista   dall'art.   236  del  testo  unico
          approvato  con  il  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 43 del 1973".
             -  Il testo degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, comma 2,
          del D.Lgs.  n. 374/1990 e' il seguente:
             "Art. 12 (Procedure  semplificate  di  accertamento  per
          merci provenienti dall'estero - Soggetti autorizzati). - 1.
          Le  imprese  industriali,  commerciali  ed  agricole la cui
          attivita'  e'  alimentata  da  frequenti  arrivi  di  merci
          dall'estero  possono essere autorizzate a prescindere dalla
          presentazione delle merci stesse all'ufficio  doganale  del
          luogo  di  destinazione  ed a disporne subito dopo l'arrivo
          secondo la destinazione doganale  prefissata  a  norma  del
          comma 4, previa prestazione di idonea cauzione nella misura
          ritenuta  congrua  dal  ricevitore doganale, a garanzia del
          pagamento dei diritti gravanti sulle merci medesime.
             2.   L'amministrazione   puo'   rifiutare   o   revocare
          l'autorizzazione qualora accerti che non sussistano o siano
          venute  meno  le  condizioni  prescritte  per  il rilascio,
          ovvero quando ritenga che vi sia  pericolo  o  sospetto  di
          abusi. Puo' altresi' escludere dalla facilitazione determi-
          nate  merci  per motivi di tutela degli interessi fiscali o
          di carattere economico, sanitario, fitopatologico, militare
          o di pubblica sicurezza, ovvero puo' prescrivere per deter-
          minate merci la osservanza di particolari cautele.
             3. L'autorizzazione  non  esime  l'impresa  dal  munirsi
          delle   autorizzazioni   o   licenze  prescritte  da  altre
          disposizioni.
             4. L'autorizzazione puo' essere  rilasciata  per  una  o
          piu'  delle  seguenti  destinazioni  doganali, da indicarsi
          espressamente nel provvedimento:
               a) importazione definitiva;
               b) importazione temporanea;
               c) introduzione in magazzino doganale;
               d) reimportazione.
             5.  L'autorizzazione  per  l'introduzione  in  magazzino
          doganale  privato comporta per il magazzino la soppressione
          dell'obbligo della  chiusura  con  due  differenti  chiavi,
          qualora  tale  obbligo sia stato prescritto in applicazione
          dell'art.  159,  terzo  comma,  del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43.
             6.   Le   disposizioni   del   presente   articolo  sono
          applicabili anche nei confronti delle imprese di spedizione
          internazionale,  dei  magazzini  generali  e  degli   altri
          soggetti  che procedono frequentemente, in nome e per conto
          delle imprese di cui al  comma  1,  alla  effettuazione  di
          operazioni  doganali, a condizione che nell'esercizio della
          loro attivita'  professionale  detengano  o  presentino  in
          dogana  le  merci  di proprieta' di tali imprese e siano in
          possesso dei  requisiti  di  affidabilita'  e  degli  altri
          requisiti  che  saranno  stabiliti con il decreto di cui al
          comma 9 dell'art. 13; lo  stesso  decreto  dovra'  altresi'
          prescrivere  i  requisiti di idoneita' dei luoghi di arrivo
          delle  merci  all'uopo   autorizzati,   che   siano   nella
          disponibilita'  dei  beneficiari. Nelle operazioni doganali
          compiute ai sensi del presente comma  i  beneficiari  delle
          procedure  semplificate  sono solidalmente responsabili con
          il proprietario agli effetti tributari e valutari".
             "Art. 13 (Esecuzione  della  procedura  semplificata  di
          accertamento  per  merci  provenienti  dall'estero).  -  1.
          All'atto  dell'arrivo  a  destinazione  della   merce,   il
          titolare  dell'autorizzazione puo' procedere alla rimozione
          degli eventuali sigilli che  assicurano  ai  fini  doganali
          l'identita' e l'integrita' dei colli, dei contenitori o dei
          veicoli.  Qualora risultino manomissioni di tali sigilli od
          altre  irregolarita',  ovvero  vi  siano  dubbi  circa   la
          conformita'  delle  merci  a  quelle  per le quali e' stata
          concessa  l'autorizzazione,  ovvero  sussistano  differenze
          rispetto  al documento cauzionale od a quello di trasporto,
          il titolare  dell'autorizzazione  e'  tenuto  ad  informare
          immediatamente  l'ufficio  doganale  e  ad  astenersi, fino
          all'intervento di questo, da ogni manipolazione del carico.
          In caso diverso, il titolare dell'autorizzazione prende  in
          carico   la   merce  mediante  l'iscrizione  nelle  proprie
          scritture  o   mediante   altra   formalita'   riconosciuta
          equivalente  dall'amministrazione,  subentrando con cio' al
          vettore od allo speditore negli obblighi da questi  assunti
          verso l'ufficio doganale.
             2.  La  presa  in  carico della merce produce gli stessi
          effetti giuridici dell'accettazione di cui all'art. 36  del
          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
          doganale,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
             3.  Resta in ogni caso salva la facolta' dell'ufficio di
          intervenire all'atto dell'arrivo delle merci, con  o  senza
          preavviso;    qualora   sia   preavvisato   dell'intervento
          dell'ufficio,   il   titolare   dell'autorizzazione    deve
          astenersi da ogni manomissione o manipolazione del carico.
             4.   Per   le   merci   prese   in  carico  il  titolare
          dell'autorizzazione e' tenuto a presentare, anche  mediante
          sistemi  telematici,  la  dichiarazione doganale, singola o
          globale,  nonche'  ogni  altro  elemento   necessario   per
          l'accertamento.  Le modalita', le cautele ed il termine per
          la  presentazione   delle   dichiarazioni   doganali   sono
          stabiliti con il decreto di cui al comma 9.
             5.  Per  il  pagamento  dei diritti doganali dovuti sono
          applicabili le disposizioni di cui agli articoli  78  e  79
          del  testo  unico delle disposizioni legislative in materia
          doganale,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
             6.   L'accertamento   e'   eseguito   sulla  base  delle
          risultanze acquisite nel  corso  dell'eventuale  intervento
          dell'ufficio   all'atto  dell'arrivo  delle  merci  oggetto
          dell'operazione doganale, ovvero attraverso  l'esame  della
          dichiarazione  doganale  e della relativa documentazione, e
          diventa  definitivo  alla   data   dell'annotazione   sulla
          bolletta del risultato del controllo.
             7. L'ufficio doganale procede a saltuari controlli delle
          scritture   e   delle  contabilita'  anche  allo  scopo  di
          verificare  la   corrispondenza   delle   stesse   con   le
          dichiarazioni  presentate, nonche' esegue, tenuto conto dei
          procedimenti   di   lavorazione,   dei   coefficienti    di
          rendimento,  dei  quantitativi  di  prodotti  ottenuti e di
          altri elementi,  riscontri  tecnici  presso  i  depositi  o
          stabilimenti  del  titolare  dell'autorizzazione  diretti a
          stabilire    l'effettiva    consistenza    qualitativa    e
          quantitativa delle merci introdotte.
             8.   Il  costo  del  servizio  per  l'effettuazione  dei
          controlli da parte dei funzionari doganali nei luoghi  dove
          si  trovano  le  merci,  le  scritture e le contabilita' e'
          posto a carico del titolare dell'autorizzazione.
             9. Il Ministro delle finanze,  con  proprio  decreto  da
          pubblicarsi   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana,  prescrive  le  modalita'  di   rilascio   e   le
          caratteristiche  delle autorizzazioni e stabilisce le altre
          norme  e  condizioni  necessarie  per  l'esecuzione   della
          procedura semplificata, che dovranno essere armonizzate con
          quelle eventualmente stabilite dalle Comunita' europee".
             "Art.  14  (Procedure  semplificate  di accertamento per
          merci da inviare all'estero - Soggetti autorizzati).  -  1.
          Le   imprese   industriali,  commerciali  ed  agricole  che
          effettuano frequenti  spedizioni  all'estero  di  merci  in
          esportazione,  anche  temporanea, riesportazione o transito
          possono essere autorizzate a provvedere a tali  spedizioni,
          prescindendo   dalla   presentazione   della  dichiarazione
          doganale e delle merci all'ufficio doganale  del  luogo  di
          partenza,  previa  prestazione  di  idonea  cauzione, nella
          misura ritenuta congrua dal ricevitore doganale, a garanzia
          del pagamento dei diritti gravanti sulle merci medesime.
             2. Si osservano le  disposizioni  di  cui  all'art.  12,
          commi 2 e 3.
             3.   Le   disposizioni   del   presente   articolo  sono
          applicabili anche nei confronti delle imprese di spedizione
          internazionale,  dei  magazzini  generali  e  degli   altri
          soggetti  che procedono frequentemente, in nome e per conto
          delle imprese di cui al  comma  1,  alla  effettuazione  di
          operazioni  doganali, a condizione che nell'esercizio della
          loro attivita'  professionale  detengano  o  presentino  in
          dogana  le  merci  di proprieta' di tali imprese e siano in
          possesso dei  requisiti  di  affidabilita'  e  degli  altri
          requisiti  che  saranno  stabiliti con il decreto di cui al
          comma 8 dell'art. 15; lo  stesso  decreto  dovra'  altresi'
          prescrivere   i   requisiti  di  idoneita'  dei  luoghi  di
          spedizione delle  merci  all'uopo  autorizzati,  che  siano
          nella  disponibilita'  dei  beneficiari.  Nelle  operazioni
          compiute  ai  sensi  del presente comma i beneficiari delle
          procedure semplificate sono solidalmente  responsabili  con
          il proprietario agli effetti tributari e valutari".
             Art.  15  (Esecuzione  della  procedura  semplificata di
          accertamento per merci  da  inviare  all'estero).  -  1.  I
          documenti   doganali   che   devono   scortare  le  singole
          spedizioni  sono  redatti,   nel   numero   prescritto   di
          esemplari,  direttamente  dal  soggetto abilitato, mediante
          l'uso  dei  modelli,  a  rigoroso  rendiconto,  previamente
          vidimati  e numerati dall'ufficio doganale, ovvero stampati
          e   preautenticati    presso    stabilimenti    tipografici
          appositamente  autorizzati.  Su  tali  modelli  il soggetto
          abilitato compila la dichiarazione doganale, la sottoscrive
          e vi appone lo speciale timbro ufficiale  all'uopo  fornito
          dall'amministrazione      a      spese     del     titolare
          dell'autorizzazione, qualora l'impronta del  timbro  stesso
          non   sia   stata   gia'   prestampata   dalla   tipografia
          autorizzata. Al  momento  della  partenza  delle  merci  la
          dichiarazione  e' iscritta in apposito registro, a rigoroso
          rendiconto,  fornito  dall'ufficio  doganale,  ovvero,   su
          autorizzazione   dell'amministrazione,   direttamente   dal
          soggetto beneficiario, anche in forma meccanizzata, purche'
          previamente vidimato dall'ufficio stesso  o  preautenticato
          da  tipografia  autorizzata;  la  dichiarazione  vale quale
          documento doganale  emesso  sotto  la  responsabilita'  del
          titolare   dell'autorizzazione.  Uno  degli  esemplari  del
          documento deve essere fatto pervenire entro il  piu'  breve
          tempo  possibile  all'ufficio  doganale  per  gli ulteriori
          adempimenti di competenza.
             2.  L'iscrizione  della   dichiarazione   nei   registri
          predetti    produce    gli    stessi    effetti   giuridici
          dell'accettazione di cui all'art. 36 del testo unico  delle
          disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43.
             3.  Resta in ogni caso salva la facolta' dell'ufficio di
          intervenire all'atto della  partenza  delle  merci,  con  o
          senza  preavviso;  qualora  sia preavvisato dell'intervento
          dell'ufficio,   il   titolare   dell'autorizzazione    deve
          astenersi dal dare corso alla partenza.
             4.  Per  il  pagamento  dei diritti doganali dovuti sono
          applicabili le disposizioni di cui agli articoli  78  e  79
          del  testo  unico delle disposizioni legislative in materia
          doganale,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
             5.  Quando l'ufficio non si e' avvalso della facolta' di
          intervenire   all'atto   della   partenza   delle    merci,
          l'accertamento   e'   eseguito   attraverso  l'esame  della
          dichiarazione doganale e della  relativa  documentazione  e
          diventa   definitivo   alla   data  dell'annotazione  sulla
          bolletta del risultato del controllo.
             6. L'ufficio doganale procede a saltuari controlli delle
          scritture  e  delle  contabilita'  anche  allo   scopo   di
          verificare   la   corrispondenza   delle   stesse   con  le
          dichiarazioni presentate, nonche' esegue, tenuto conto  dei
          procedimenti    di   lavorazione,   dei   coefficienti   di
          rendimento, dei quantitativi  di  prodotti  ottenuti  e  di
          altri  elementi  riscontri  tecnici  presso  i  depositi  o
          stabilimenti del  titolare  dell'autorizzazione  diretti  a
          stabilire    l'effettiva    consistenza    qualitativa    e
          quantitativa delle merci spedite.
             7.  Per  l'effettuazione  dei  controlli   predetti   si
          osservano le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 13.
             8.  Il  Ministro  delle  finanze, con proprio decreto da
          pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
          italiana,   prescrive   le   modalita'  di  rilascio  e  le
          caratteristiche delle autorizzazioni e stabilisce le  altre
          norme   e  condizioni  necessarie  per  l'esecuzione  della
          procedura semplificata, che dovranno essere armonizzate con
          quelle eventualmente stabilite dalle Comunita' europee".
             "Art. 16  (Altre  facilitazioni  per  le  operazioni  di
          esportazione  o  riesportazione),  comma  2.  - Il Ministro
          delle finanze puo' altresi' consentire,  nell'ambito  della
          procedura  prevista  dall'art.  14,  comma  1, che le merci
          oggetto di operazioni di esportazione o  di  riesportazione
          siano   avviate   all'estero   accompagnate   da  documento
          amministrativo,  commerciale  o  di  trasporto  e  che   le
          operazioni  stesse  effettuate in un determinato intervallo
          di tempo formino oggetto di dichiarazione globale".
            -    La    direttiva    n.    79/695/CEE,     concernente
          l'armonizzazione  delle  procedure  di immissione in libera
          pratica delle merci, e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita'  europee n. L 205 del 13 agosto
          1979. Le rettifiche  alla  direttiva  predetta  sono  state
          pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle comunita' europee
          n. L 279 dell'8 novembre 1979. In particolare, la direttiva
          suddetta  reca  la  disciplina  in  materia  di:  1) regime
          generale; 2) regimi particolari (ossia: a)  dispensa  dalla
          dichiarazione scritta; b) dichiarazioni globali, periodiche
          o  riepilogative;  c)  svincolo  delle  merci  prima  della
          presentazione della  dichiarazione  ad  essa  relativa;  d)
          sostituzione  totale  o  parziale  delle  indicazioni della
          dichiarazione con  dati  codificati;  c)  tassazione  delle
          spedizioni composite).
             -   La   direttiva   n.   82/57/CEE,  che  fissa  talune
          disposizioni di applicazione della direttiva n.  79/695/CEE
          del  consiglio  relativa all'armonizzazione delle procedure
          di immissione in  libera  pratica  delle  merci,  e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n.  L  28 del 5 febbraio 1982. In particolare, la direttiva
          suddetta disciplina: 1) il contenuto della dichiarazione di
          immissione in libera pratica (ossia: a)  indicazione  della
          dichiarazione;  b)documenti da allegare alla dichiarazione;
          c) esame delle merci  e  prelievi  di  campioni  effettuati
          preliminarmente   al   deposito   della  dichiarazione;  d)
          dichiarazioni incomplete); 2) verifica della  dichiarazione
          di  immissione  in  libera pratica (ossia:  a) verifica dei
          documenti; b) visita delle merci; c) prelievo di  campioni;
          d)  attestazione  del  servizio  doganale);  3) sorte delle
          merci dichiarate per l'immissione in libera pratica (ossia:
          a) svincolo delle merci per l'immissione in libera pratica;
          b) abbandono delle merci;
           c) distruzione delle merci).
             -    La    direttiva    n.    81/177/CEE,    concernente
          l'armonizzazione  delle  procedure  di  esportazione  delle
          merci, e' stata pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  delle
          Comunita'   europee  n.  L  83  del  30  marzo  1981.    In
          particolare, la direttiva suddetta reca  la  disciplina  in
          materia   di:   1)   procedura   generale;   2)   procedure
          semplificate  (ossia:  a)  dispensa   dalla   dichiarazione
          scritta;    b)    dichiarazioni    globali   periodiche   o
          riepilogative;  c)   concessione   dell'autorizzazione   ad
          esportare  prima  della  presentazione  della dichiarazione
          scritta;  d)   sostituzione   totale   o   parziale   delle
          indicazioni della dichiarazione con dati codificati).
             -   La   direttiva   n.  82/347/CEE,  che  fissa  talune
          disposizioni di applicazione della direttiva n.  81/177/CEE
          del  consiglio  relativa all'armonizzazione delle procedure
          di  esportazione  delle   merci   comunitarie,   e'   stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n.  L  156  del 7 giugno 1982. In particolare, la direttiva
          suddetta disciplina: 1) il contenuto della dichiarazione di
          esportazione;  2)  la  verifica  della   dichiarazione   di
          esportazione  (ossia:  a) verifica dei documenti; b) visita
          delle merci; c) prelievo di campioni; d)  attestazione  del
          servizio   doganale);  3)  autorizzazione  all'esportazione
          delle merci.
             -  Il  D.M.  3  luglio  1973,   concernente   "Procedure
          semplificate  di  accertamento  in  materia  doganale",  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          187 del 23 luglio 1973.
             -   Il   D.M.  2  aprile  1977,  concernente  "Procedure
          semplificate  di  accertamento  in  materia  doganale",  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          102 del 15 aprile 1977.
             - Il D.M. 10 novembre 1988, n. 513, concernente  "Proce-
          dure  semplificate di accertamento in materia doganale", e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          280 del 29 novembre 1988.
             -   Il   D.M.   26  giugno  1987,  n.  324,  concernente
          "Estensione alle imprese di spedizione internazionale delle
          procedure semplificate relative a merci spedite  all'estero
          previste  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 8
          maggio  1985,  n.  254",  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1987.
          Note all'art. 1:
             -  L'art. 90 del testo unico delle disposizioni legisla-
          tive in materia doganale, approvato con D.P.R. n.  43/1973,
          e' cosi' formulato:
             "Art.  90 (Esonero dall'obbligo di prestare cauzione). -
          L'Amministrazione   finanziaria   puo'    concedere    alle
          amministrazioni  dello  Stato  e degli enti pubblici e alle
          ditte di notoria  solvibilita'  l'esonero  dall'obbligo  di
          prestare  cauzione  per  i  diritti doganali gravanti sulle
          merci  proprie  o  di  terzi  che  formino  oggetto   delle
          operazioni  doganali  da  esse  effettuate, in tutti i casi
          detto obbligo e' previsto.
             La  concessione  puo'  essere  revocata   in   qualsiasi
          momento,  quando  sorgano  fondati dubbi sulla solvibilita'
          dell'ente o della ditta; in tal  caso  l'ente  o  la  ditta
          deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, pre-
          stare  la prescritta cauzione relativamente alle operazioni
          in corso".
             - Il titolo II del libro secondo del  codice  penale  si
          occupa "Dei delitti contro la pubblica amministrazione".
             -  Il  titolo  VII del libro secondo del medesimo codice
          penale si occupa "Dei delitti contro la fede pubblica".
             - Il titolo XIII del libro secondo del  ripetuto  codice
          penale si occupa "Dei delitti contro il patrimonio".
             -  La  legge  n.  575/1965 reca: "Disposizioni contro la
          mafia".