IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; Visto il regolamento per l'esecuzione della legge doganale approvato con il regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 2, lettera p), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo ad adottare, tra l'altro, norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni leg- islative in materia doganale; Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, concernente il riordinamento degli istituti doganali e la revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie; Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1973 (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 23 luglio 1973), 2 aprile 1977 (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 15 aprile 1977) e 10 novembre 1988, n. 513 (Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 1988), che disciplinano le procedure semplificate di accertamento in materia doganale; Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1987, n. 324 (Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1987) recante estensione alle imprese di spedizione internazionale delle procedure semplificate relative alle merci spedite all'estero, adottato in attuazione al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254; Ritenuta la necessita' di integrare e riordinare in un unico testo la disciplina di cui ai predetti decreti ministeriali con le norme necessarie per consentire la pratica attuazione del disposto normativo di cui ai citati articoli del decreto legislativo n. 374/1990; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 5 ottobre 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 4273 dell'11 dicembre 1992; A D O T T A il seguente regolamento concernente: Art. 1. Imprese industriali, commerciali ed agricole 1. Le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento in materia doganale possono essere rilasciate alle imprese industriali, commerciali ed agricole, sia pubbliche che private: a) che, in relazione all'attivita' esercitata, effettuino abituali e ricorrenti operazioni di scambio di merci con l'estero, anche con carattere discontinuo, comprese quelle limitate a determinati periodi dell'anno; b) la cui organizzazione e contabilita' aziendale possano assicurare un efficace controllo sulle operazioni doganali compiute e sull'osservanza dei divieti e restrizioni all'importazione e all'esportazione di merci e delle altre disposizioni che regolano le destinazioni doganali da conferire. In particolare, dovranno essere predisposte apposite scritture aziendali che consentano di individuare la movimentazione delle merci con specifico riferimento ai dati identificativi delle stesse, al momento dell'arrivo o della partenza, nonche' alla loro destinazione finale; c) alle quali non siano state inflitte negli ultimi tre anni, per infrazioni in materia fiscale ovvero alle norme che disciplinano gli scambi con l'estero, sanzioni superiori alla pena pecuniaria di lire trenta milioni; d) che dichiarino di essere disposte a prestare, in relazione alle destinazioni doganali da conferire alle merci, e salvo quanto previsto dall'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, una garanzia globale, nella misura fissata dal ricevitore della dogana tenendo conto della presumibile entita' dei diritti doganali da garantire mensilmente con riferimento all'ammontare mensile degli stessi relativo al precedente anno. La garanzia deve essere integrata, a pena di decadenza, entro due giorni dalla richiesta della dogana, qualora sia divenuta insufficiente; puo' altresi' essere ridotta, a seguito di circostanziata richiesta del beneficiario, in caso di significative diminuzioni dei diritti da garantire; e) che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in stato di fallimento ne' sottoposte a procedura di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa; f) i cui legali rappresentanti non risultino formalmente imputati per un delitto previsto dalle leggi finanziarie e dalle leggi rela- tive alla disciplina dei divieti economici e valutari, ovvero per uno dei delitti non colposi previsti dai titoli II, VII e XIII del libro secondo del codice penale e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni e non siano stati condannati, in seguito a sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti sopramenzionati; g) alle quali non siano state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera p), della legge n. 349/1989 e' il seguente: "1. Le norme da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 1, daranno compiuta attuazione alle direttive n. 79/695/CEE del Consiglio del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE della Commissione del 17 dicembre 1981, relative alla armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, ed alle direttive n. 81/177/CEE del Consiglio del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE della Commissione del 23 aprile 1982, relative alla armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie, e provvederanno al riordinamento degli istituti doganali ed alla revisione delle procedure di accertamento e controllo, in conformita' ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: a)-o) (omissis); p) le procedure semplificate di accertamento di cui al capo I del titolo V del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 potranno essere autorizzate nei confronti delle imprese industriali, commerciali ed agricole, nonche' delle imprese di spedizione internazionale e dei magazzini generali, di cui all'art. 163 dello stesso testo unico, e saranno articolate: 1) nell'accertamento che si perfeziona quando la dogana abbia rinunciato ad intervenire al momento dell'operazione doganale, attraverso l'esame della dichiarazione doganale e della relativa documentazione; 2) nel controllo della corrispondenza tra le dichiarazioni presentate e le scritture e contabilita' aziendali; 3) nell'utilizzo anche di sistemi informatici per la trasmissione della dichiarazione e dei dati, prevedendo altresi' la preautenticazione dei formulari presso stabilimenti all'uopo autorizzati in luogo della vidimazione prevista dall'art. 236 del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973". - Il testo degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, comma 2, del D.Lgs. n. 374/1990 e' il seguente: "Art. 12 (Procedure semplificate di accertamento per merci provenienti dall'estero - Soggetti autorizzati). - 1. Le imprese industriali, commerciali ed agricole la cui attivita' e' alimentata da frequenti arrivi di merci dall'estero possono essere autorizzate a prescindere dalla presentazione delle merci stesse all'ufficio doganale del luogo di destinazione ed a disporne subito dopo l'arrivo secondo la destinazione doganale prefissata a norma del comma 4, previa prestazione di idonea cauzione nella misura ritenuta congrua dal ricevitore doganale, a garanzia del pagamento dei diritti gravanti sulle merci medesime. 2. L'amministrazione puo' rifiutare o revocare l'autorizzazione qualora accerti che non sussistano o siano venute meno le condizioni prescritte per il rilascio, ovvero quando ritenga che vi sia pericolo o sospetto di abusi. Puo' altresi' escludere dalla facilitazione determi- nate merci per motivi di tutela degli interessi fiscali o di carattere economico, sanitario, fitopatologico, militare o di pubblica sicurezza, ovvero puo' prescrivere per deter- minate merci la osservanza di particolari cautele. 3. L'autorizzazione non esime l'impresa dal munirsi delle autorizzazioni o licenze prescritte da altre disposizioni. 4. L'autorizzazione puo' essere rilasciata per una o piu' delle seguenti destinazioni doganali, da indicarsi espressamente nel provvedimento: a) importazione definitiva; b) importazione temporanea; c) introduzione in magazzino doganale; d) reimportazione. 5. L'autorizzazione per l'introduzione in magazzino doganale privato comporta per il magazzino la soppressione dell'obbligo della chiusura con due differenti chiavi, qualora tale obbligo sia stato prescritto in applicazione dell'art. 159, terzo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 6. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nei confronti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli altri soggetti che procedono frequentemente, in nome e per conto delle imprese di cui al comma 1, alla effettuazione di operazioni doganali, a condizione che nell'esercizio della loro attivita' professionale detengano o presentino in dogana le merci di proprieta' di tali imprese e siano in possesso dei requisiti di affidabilita' e degli altri requisiti che saranno stabiliti con il decreto di cui al comma 9 dell'art. 13; lo stesso decreto dovra' altresi' prescrivere i requisiti di idoneita' dei luoghi di arrivo delle merci all'uopo autorizzati, che siano nella disponibilita' dei beneficiari. Nelle operazioni doganali compiute ai sensi del presente comma i beneficiari delle procedure semplificate sono solidalmente responsabili con il proprietario agli effetti tributari e valutari". "Art. 13 (Esecuzione della procedura semplificata di accertamento per merci provenienti dall'estero). - 1. All'atto dell'arrivo a destinazione della merce, il titolare dell'autorizzazione puo' procedere alla rimozione degli eventuali sigilli che assicurano ai fini doganali l'identita' e l'integrita' dei colli, dei contenitori o dei veicoli. Qualora risultino manomissioni di tali sigilli od altre irregolarita', ovvero vi siano dubbi circa la conformita' delle merci a quelle per le quali e' stata concessa l'autorizzazione, ovvero sussistano differenze rispetto al documento cauzionale od a quello di trasporto, il titolare dell'autorizzazione e' tenuto ad informare immediatamente l'ufficio doganale e ad astenersi, fino all'intervento di questo, da ogni manipolazione del carico. In caso diverso, il titolare dell'autorizzazione prende in carico la merce mediante l'iscrizione nelle proprie scritture o mediante altra formalita' riconosciuta equivalente dall'amministrazione, subentrando con cio' al vettore od allo speditore negli obblighi da questi assunti verso l'ufficio doganale. 2. La presa in carico della merce produce gli stessi effetti giuridici dell'accettazione di cui all'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 3. Resta in ogni caso salva la facolta' dell'ufficio di intervenire all'atto dell'arrivo delle merci, con o senza preavviso; qualora sia preavvisato dell'intervento dell'ufficio, il titolare dell'autorizzazione deve astenersi da ogni manomissione o manipolazione del carico. 4. Per le merci prese in carico il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a presentare, anche mediante sistemi telematici, la dichiarazione doganale, singola o globale, nonche' ogni altro elemento necessario per l'accertamento. Le modalita', le cautele ed il termine per la presentazione delle dichiarazioni doganali sono stabiliti con il decreto di cui al comma 9. 5. Per il pagamento dei diritti doganali dovuti sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 78 e 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 6. L'accertamento e' eseguito sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'eventuale intervento dell'ufficio all'atto dell'arrivo delle merci oggetto dell'operazione doganale, ovvero attraverso l'esame della dichiarazione doganale e della relativa documentazione, e diventa definitivo alla data dell'annotazione sulla bolletta del risultato del controllo. 7. L'ufficio doganale procede a saltuari controlli delle scritture e delle contabilita' anche allo scopo di verificare la corrispondenza delle stesse con le dichiarazioni presentate, nonche' esegue, tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei coefficienti di rendimento, dei quantitativi di prodotti ottenuti e di altri elementi, riscontri tecnici presso i depositi o stabilimenti del titolare dell'autorizzazione diretti a stabilire l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa delle merci introdotte. 8. Il costo del servizio per l'effettuazione dei controlli da parte dei funzionari doganali nei luoghi dove si trovano le merci, le scritture e le contabilita' e' posto a carico del titolare dell'autorizzazione. 9. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, prescrive le modalita' di rilascio e le caratteristiche delle autorizzazioni e stabilisce le altre norme e condizioni necessarie per l'esecuzione della procedura semplificata, che dovranno essere armonizzate con quelle eventualmente stabilite dalle Comunita' europee". "Art. 14 (Procedure semplificate di accertamento per merci da inviare all'estero - Soggetti autorizzati). - 1. Le imprese industriali, commerciali ed agricole che effettuano frequenti spedizioni all'estero di merci in esportazione, anche temporanea, riesportazione o transito possono essere autorizzate a provvedere a tali spedizioni, prescindendo dalla presentazione della dichiarazione doganale e delle merci all'ufficio doganale del luogo di partenza, previa prestazione di idonea cauzione, nella misura ritenuta congrua dal ricevitore doganale, a garanzia del pagamento dei diritti gravanti sulle merci medesime. 2. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 12, commi 2 e 3. 3. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nei confronti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli altri soggetti che procedono frequentemente, in nome e per conto delle imprese di cui al comma 1, alla effettuazione di operazioni doganali, a condizione che nell'esercizio della loro attivita' professionale detengano o presentino in dogana le merci di proprieta' di tali imprese e siano in possesso dei requisiti di affidabilita' e degli altri requisiti che saranno stabiliti con il decreto di cui al comma 8 dell'art. 15; lo stesso decreto dovra' altresi' prescrivere i requisiti di idoneita' dei luoghi di spedizione delle merci all'uopo autorizzati, che siano nella disponibilita' dei beneficiari. Nelle operazioni compiute ai sensi del presente comma i beneficiari delle procedure semplificate sono solidalmente responsabili con il proprietario agli effetti tributari e valutari". Art. 15 (Esecuzione della procedura semplificata di accertamento per merci da inviare all'estero). - 1. I documenti doganali che devono scortare le singole spedizioni sono redatti, nel numero prescritto di esemplari, direttamente dal soggetto abilitato, mediante l'uso dei modelli, a rigoroso rendiconto, previamente vidimati e numerati dall'ufficio doganale, ovvero stampati e preautenticati presso stabilimenti tipografici appositamente autorizzati. Su tali modelli il soggetto abilitato compila la dichiarazione doganale, la sottoscrive e vi appone lo speciale timbro ufficiale all'uopo fornito dall'amministrazione a spese del titolare dell'autorizzazione, qualora l'impronta del timbro stesso non sia stata gia' prestampata dalla tipografia autorizzata. Al momento della partenza delle merci la dichiarazione e' iscritta in apposito registro, a rigoroso rendiconto, fornito dall'ufficio doganale, ovvero, su autorizzazione dell'amministrazione, direttamente dal soggetto beneficiario, anche in forma meccanizzata, purche' previamente vidimato dall'ufficio stesso o preautenticato da tipografia autorizzata; la dichiarazione vale quale documento doganale emesso sotto la responsabilita' del titolare dell'autorizzazione. Uno degli esemplari del documento deve essere fatto pervenire entro il piu' breve tempo possibile all'ufficio doganale per gli ulteriori adempimenti di competenza. 2. L'iscrizione della dichiarazione nei registri predetti produce gli stessi effetti giuridici dell'accettazione di cui all'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 3. Resta in ogni caso salva la facolta' dell'ufficio di intervenire all'atto della partenza delle merci, con o senza preavviso; qualora sia preavvisato dell'intervento dell'ufficio, il titolare dell'autorizzazione deve astenersi dal dare corso alla partenza. 4. Per il pagamento dei diritti doganali dovuti sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 78 e 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 5. Quando l'ufficio non si e' avvalso della facolta' di intervenire all'atto della partenza delle merci, l'accertamento e' eseguito attraverso l'esame della dichiarazione doganale e della relativa documentazione e diventa definitivo alla data dell'annotazione sulla bolletta del risultato del controllo. 6. L'ufficio doganale procede a saltuari controlli delle scritture e delle contabilita' anche allo scopo di verificare la corrispondenza delle stesse con le dichiarazioni presentate, nonche' esegue, tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei coefficienti di rendimento, dei quantitativi di prodotti ottenuti e di altri elementi riscontri tecnici presso i depositi o stabilimenti del titolare dell'autorizzazione diretti a stabilire l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa delle merci spedite. 7. Per l'effettuazione dei controlli predetti si osservano le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 13. 8. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, prescrive le modalita' di rilascio e le caratteristiche delle autorizzazioni e stabilisce le altre norme e condizioni necessarie per l'esecuzione della procedura semplificata, che dovranno essere armonizzate con quelle eventualmente stabilite dalle Comunita' europee". "Art. 16 (Altre facilitazioni per le operazioni di esportazione o riesportazione), comma 2. - Il Ministro delle finanze puo' altresi' consentire, nell'ambito della procedura prevista dall'art. 14, comma 1, che le merci oggetto di operazioni di esportazione o di riesportazione siano avviate all'estero accompagnate da documento amministrativo, commerciale o di trasporto e che le operazioni stesse effettuate in un determinato intervallo di tempo formino oggetto di dichiarazione globale". - La direttiva n. 79/695/CEE, concernente l'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 205 del 13 agosto 1979. Le rettifiche alla direttiva predetta sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle comunita' europee n. L 279 dell'8 novembre 1979. In particolare, la direttiva suddetta reca la disciplina in materia di: 1) regime generale; 2) regimi particolari (ossia: a) dispensa dalla dichiarazione scritta; b) dichiarazioni globali, periodiche o riepilogative; c) svincolo delle merci prima della presentazione della dichiarazione ad essa relativa; d) sostituzione totale o parziale delle indicazioni della dichiarazione con dati codificati; c) tassazione delle spedizioni composite). - La direttiva n. 82/57/CEE, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva n. 79/695/CEE del consiglio relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 28 del 5 febbraio 1982. In particolare, la direttiva suddetta disciplina: 1) il contenuto della dichiarazione di immissione in libera pratica (ossia: a) indicazione della dichiarazione; b)documenti da allegare alla dichiarazione; c) esame delle merci e prelievi di campioni effettuati preliminarmente al deposito della dichiarazione; d) dichiarazioni incomplete); 2) verifica della dichiarazione di immissione in libera pratica (ossia: a) verifica dei documenti; b) visita delle merci; c) prelievo di campioni; d) attestazione del servizio doganale); 3) sorte delle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica (ossia: a) svincolo delle merci per l'immissione in libera pratica; b) abbandono delle merci; c) distruzione delle merci). - La direttiva n. 81/177/CEE, concernente l'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 83 del 30 marzo 1981. In particolare, la direttiva suddetta reca la disciplina in materia di: 1) procedura generale; 2) procedure semplificate (ossia: a) dispensa dalla dichiarazione scritta; b) dichiarazioni globali periodiche o riepilogative; c) concessione dell'autorizzazione ad esportare prima della presentazione della dichiarazione scritta; d) sostituzione totale o parziale delle indicazioni della dichiarazione con dati codificati). - La direttiva n. 82/347/CEE, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva n. 81/177/CEE del consiglio relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 156 del 7 giugno 1982. In particolare, la direttiva suddetta disciplina: 1) il contenuto della dichiarazione di esportazione; 2) la verifica della dichiarazione di esportazione (ossia: a) verifica dei documenti; b) visita delle merci; c) prelievo di campioni; d) attestazione del servizio doganale); 3) autorizzazione all'esportazione delle merci. - Il D.M. 3 luglio 1973, concernente "Procedure semplificate di accertamento in materia doganale", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 187 del 23 luglio 1973. - Il D.M. 2 aprile 1977, concernente "Procedure semplificate di accertamento in materia doganale", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 102 del 15 aprile 1977. - Il D.M. 10 novembre 1988, n. 513, concernente "Proce- dure semplificate di accertamento in materia doganale", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 29 novembre 1988. - Il D.M. 26 giugno 1987, n. 324, concernente "Estensione alle imprese di spedizione internazionale delle procedure semplificate relative a merci spedite all'estero previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1987. Note all'art. 1: - L'art. 90 del testo unico delle disposizioni legisla- tive in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, e' cosi' formulato: "Art. 90 (Esonero dall'obbligo di prestare cauzione). - L'Amministrazione finanziaria puo' concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e alle ditte di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sulle merci proprie o di terzi che formino oggetto delle operazioni doganali da esse effettuate, in tutti i casi detto obbligo e' previsto. La concessione puo' essere revocata in qualsiasi momento, quando sorgano fondati dubbi sulla solvibilita' dell'ente o della ditta; in tal caso l'ente o la ditta deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, pre- stare la prescritta cauzione relativamente alle operazioni in corso". - Il titolo II del libro secondo del codice penale si occupa "Dei delitti contro la pubblica amministrazione". - Il titolo VII del libro secondo del medesimo codice penale si occupa "Dei delitti contro la fede pubblica". - Il titolo XIII del libro secondo del ripetuto codice penale si occupa "Dei delitti contro il patrimonio". - La legge n. 575/1965 reca: "Disposizioni contro la mafia".