IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  integrare  il
Fondo sanitario nazionale di parte corrente al  fine  di  far  fronte
alle maggiori occorrenze finanziarie delle  unita'  sanitarie  locali
per gli anni 1991 e 1992 e di snellire le operazioni di  ripiano  dei
disavanzi gia' operanti per gli anni precedenti, nonche'  di  emanare
disposizioni  per  assicurare  l'erogazione  transitoria  di  servizi
sociali da parte delle province e per individuare le associazioni  di
promozione sociale destinatarie di contributi statali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 gennaio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri della sanita' e del tesoro; 
 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                 Misure urgenti in materia sanitaria 
 
  1. Per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio
sanitario nazionale  per  l'anno  1991,  determinate  in  lire  5.600
miliardi, le regioni e  le  province  autonome  sono  autorizzate  ad
assumere mutui quindicennali alle condizioni, con le modalita' e  con
gli istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del tesoro
nel limite massimo degli importi indicati  nell'allegata  tabella  A,
con onere a carico dello Stato; per le stesse  finalita'  e  medesime
modalita', l'Associazione della Croce rossa italiana  e'  autorizzata
ad assumere un mutuo per un importo non superiore a lire 10 miliardi. 
  2. L'onere per l'ammortamento dei mutui e' valutato in  complessive
lire 978 miliardi  annui  ed  alla  relativa  copertura  si  provvede
mediante utilizzo della quota all'uopo vincolata del Fondo  sanitario
nazionale iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
tesoro. 
  3. Le disposizioni di cui al secondo  comma  dell'articolo  36  del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e  successive  modificazioni
ed integrazioni, relative alle spese in conto capitale, si  estendono
alle disponibilita' del capitolo 4403 dello stato di  previsione  del
Ministero della sanita'. 
  4. Le disponibilita' finanziarie esistenti  in  conto  residui  sui
capitoli 7001 e 7010 dello stato di previsione  del  Ministero  della
sanita' per l'anno  1991,  non  impegnate  nel  predetto  anno,  sono
conservate per essere utilizzate nell'esercizio 1993. 
  5. Le somme dovute a qualsiasi titolo dalle unita' sanitarie locali
e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non  sono
sottoposte  ad  esecuzione   forzata   nei   limiti   degli   importi
corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti  al
personale dipendente o convenzionato, nonche' nella misura dei  fondi
a destinazione  vincolata  essenziali  ai  fini  dell'erogazione  dei
servizi sanitari. 
  6. Il contributo previsto dall'articolo 63 della legge 23  dicembre
1978, n. 883, e successive modificazioni, dovuto, per ciascuno  degli
anni dal 1980 al 1985 dai cittadini assicurati al Servizio  sanitario
nazionale,  che  secondo  le   leggi   vigenti   non   erano   tenuti
all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica,  resta
determinato tenendo conto delle variazioni previste nel  costo  medio
pro-capite dell'anno precedente per gli anni 1980 e 1981 nella misura
annua fissa di lire 300 mila e di lire  350  mila  per  l'anno  1982,
entrambe le misure maggiorate di un importo pari al tre per cento del
reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. per gli anni  medesimi,  e  per
ciascuno dei successivi anni in un importo pari al 5,50 per cento del
reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. per ciascuno degli anni  a  cui
il contributo  si  riferisce.  I  suddetti  contributi  non  possono,
comunque, superare l'ammontare complessivo annuo di L. 1.500.000  per
ciascuno degli anni 1980 e  1981  e  l'ammontare  complessivo  annuo,
rispettivamente, di L. 1.750.000 e di L. 2.500.000 per ciascuno degli
anni 1982 e 1983. 
  7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione
del  Ministero  dei  lavori  pubblici  non   impegnate   al   termine
dell'esercizio 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per
essere  utilizzate  nell'esercizio  successivo.  Tali  somme  saranno
erogate all'Universita' degli studi di Siena.