IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 7, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il quale dispone che i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti, anche in difformita' dalle vigenti norme in materia di armi, con apposito regolamento; Acquisito il parere del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, espresso nella seduta del 10 dicembre 1991; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 18 maggio 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Generalita' 1. L'armamento del Corpo di polizia penitenziaria e' adeguato e proporzionato all'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e comunque non eccede le potenzialita' offensive delle armi in dotazione alle Forze di polizia.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgazione le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 3 dell'art. 7 della legge n. 395/1990 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria) e' cosi' formulato: "I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti, anche in difformita' dalle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica". Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 395/1990 e' il seguente: "Art. 5 (Compiti istituzionali). - 1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e loro successive modificazioni, nonche' dalle altre leggi e regolamenti. 2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale; garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attivita' di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalita' ed i tempi di cui all'art. 4. 3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'art. 16, secondo e terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono comunque essere impiegati in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto. 4. Fino a quando le esigenze di servizio non saranno soddisfatte dal personale di corrispondente profilo professionale preposto ad attivita' amministrative, contabili e patrimoniali, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia e al ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette attivita', continua, salve eventuali esigenze di servizio e fermo restando l'inquadramento cui ha diritto, a svolgere le attivita' nelle quali e' impiegato. 5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, che prevedano che il personale di cui al comma 4 acceda, a domanda e previa prova pratica, nelle corrispondenti qualifiche funzionali, amministrative, contabili e patrimoniali, in relazione alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla copertura di non oltre il 30 per cento delle relative dotazioni organiche".