IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative; 
  Visto il regolamento di esecuzione approvato con  regio  decreto  4
gennaio 1925, n. 63, e le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative; 
  Vista la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  recante  norme  per
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita'  civile  derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e  le  succes-
sive disposizioni modificative ed integrative; 
  Vista la legge 26 febbraio 1977, n.  39,  che  ha  convertito,  con
modificazioni, il decreto-legge 23 dicembre 1976,  n.  857,  recante:
"Modifica  della  disciplina  dell'assicurazione  obbligatoria  della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore e dei natanti"; 
  Vista la legge 13 aprile 1977, n. 114, recante  modificazioni  alla
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, di riforma  della  vigilanza
sulle assicurazioni private; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  direzione  generale
delle  assicurazioni  private  del  Ministero   dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante norme di  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri ed in particolare l'art. 17, comma 3; 
  Visto il decreto ministeriale  16  marzo  1990,  che  disciplina  i
compensi per la commissione esaminatrice  per  l'iscrizione  all'albo
dei mediatori di assicurazione e riassicurazione; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante norme di integrazione
e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul  controllo
delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e  in  imprese  o
enti assicurativi; 
  Vista la  legge  17  febbraio  1992,  n.  166,  recante  norme  per
l'istituzione ed il funzionamento  del  ruolo  nazionale  dei  periti
assicurativi per l'accertamento e la stima dei  danni  ai  veicoli  a
motore ed  ai  natanti,  soggetti  alla  disciplina  della  legge  24
dicembre 1969, n. 990, derivanti  dalla  circolazione,  dal  furto  e
dall'incendio degli stessi; 
  Visti l'art. 5, comma 3, l'art. 9  e  l'art.  16,  comma  3,  della
citata legge n. 166/1992,  che  prevedono  rispettivamente  che,  con
decreto   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato,  vengano  dettate  norme  per   le   modalita'   di
presentazione  della  domanda  di  iscrizione  nel   predetto   ruolo
nazionale  nonche'  per  la  disciplina  della  relativa   prova   di
idoneita'; per la costituzione ed il funzionamento della  commissione
nazionale e delle commissioni provinciali per i periti  assicurativi;
per l'attuazione delle disposizioni transitorie di cui ai commi 1 e 2
del citato art. 16; 
  Ritenuta la necessita' di provvedere all'emanazione delle  predette
norme; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 25 giugno 1992; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,  con
nota n. 890031 del 5 agosto 1992; 
                A D O T T A il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                      Presentazione - Requisiti 
  1.  La  domanda  di  iscrizione  nel  ruolo  nazionale  dei  periti
assicurativi, ai sensi della legge 17 febbraio  1992,  n.  166,  deve
essere presentata in carta legale al  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni
private e di  interesse  collettivo  -  Ruolo  nazionale  dei  periti
assicurativi  -  Via  Campania,  59/C  -  00187  Roma  (vedi   schema
semplificativo - Allegato A). 
  2. La domanda di iscrizione deve indicare i seguenti dati: 
   cognome e nome; 
   luogo e data di nascita; 
   cittadinanza; 
   residenza; 
   codice fiscale; 
   godimento dei diritti civili; 
   di non aver riportato condanne per i  reati  di  cui  all'art.  5,
lettera c), della legge n. 166/1992; 
   indirizzo della sede operativa; 
   tribunale presso il quale sono svolte  eventualmente  funzioni  di
consulente del giudice o di perito di ufficio. 
  3. La sottoscrizione della domanda, completa dei  predetti  dati  e
dichiarazioni, deve  essere  autenticata  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 
  4. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 
    a) certificato di godimento dei diritti civili; 
    b) certificato generale del casellario giudiziale; 
    c) certificato rilasciato dalla competente pretura  circondariale
relativo ai carichi pendenti; 
    d) dichiarazione sottoscritta dall'interessato che  attesti  che,
ottenuta l'iscrizione nel ruolo nazionale, non vi  sia  alcuna  delle
incompatibilita' previste  dall'art.  5,  comma  2,  della  legge  n.
166/1992; 
    e) fotocopia autenticata del titolo di studio. 
  I certificati di cui alle lettere a), b) e c) devono  essere  stati
rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della  domanda
di iscrizione; 
    f) certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 2 della legge  23
dicembre 1982, n. 936, modificato dall'art. 7 della  legge  19  marzo
1990, n. 55, da richiedersi alla prefettura competente; 
    g) ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa
di lire centocinquantamila, prevista al n.  177,  lettera  b),  della
tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641,  e  successive  modificazioni.  Detto  versamento  deve
essere effettuato all'ufficio del registro  di  Roma  direttamente  o
mediante accreditamento sul conto corrente postale  n.  8003  con  la
causale  "tassa  per  l'iscrizione  al  ruolo  nazionale  dei  periti
assicurativi, di cui all'art. 5, comma 4,  della  legge  17  febbraio
1992, n. 166". 
  5. Nel caso  in  cui  il  richiedente  dichiari  nella  domanda  di
iscrizione nel ruolo di essere esonerato  dalla  prova  di  idoneita'
trovandosi in possesso di  diploma  di  perito  industriale  in  area
meccanica o di laurea  in  ingegneria,  iscritto  nel  relativo  albo
professionale da almeno tre anni ed avendo  altresi'  esercitato  per
tre anni l'attivita' nel  settore  specifico,  alla  domanda  debbono
essere allegati, oltre ai documenti di cui alle  precedenti  lettere,
anche i seguenti altri documenti: 
   fotocopia autenticata del diploma di perito  industriale  in  area
meccanica o del diploma di laurea in ingegneria; 
   certificazione  rilasciata  dal  consiglio  nazionale  dell'ordine
professionale presso il quale risulta iscritto, dalla  quale  risulti
l'avvenuta iscrizione da almeno tre anni; 
   dichiarazione sottoscritta,  con  firma  autenticata,  del  legale
rappresentante di almeno un'impresa di assicurazione o di altri  enti
operanti nel settore specifico, che attesti lo  svolgimento  per  tre
anni  (non  oltre  il  13  marzo  1993)  dell'attivita'   di   perito
assicurativo,  di  cui  alla  legge  n.  166/1992,  in  qualita'   di
dipendente  o  di  lavoratore  autonomo  e   che   indichi   altresi'
l'ammontare dei compensi erogati all'interessato per ciascun anno  di
riferimento; 
   dichiarazione rilasciata dall'interessato, a mezzo  atto  notorio,
ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114,  e  con  le
responsabilita' di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, che  attesti
l'ammontare del reddito percepito nei tre anni e dichiarato  ai  fini
fiscali  per  ciascun  anno  di  riferimento   quale   compensi   per
l'esercizio dell'attivita' di perito  assicurativo,  ai  sensi  della
legge n. 166/1992. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U.  18/02/1993,  n.  40
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -   Il  testo  unico  delle  leggi  sull'esercizio  delle
          assicurazioni private, approvato con D.P.R. n. 449/1959, e'
          stato pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 158 del 6 luglio 1959.
             -  Il  regolamento  di  esecuzione,  approvato con regio
          decreto 4 gennaio  1925,  n.  63,  concernente  l'esercizio
          sulle  assicurazioni  private  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1925.
             - La legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1970.
             - La legge 26 febbraio 1977, n. 39, e' stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 26 febbraio 1977.
             -  La  legge 13 aprile 1977, n. 114, e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 16 aprile 1977.
             - La legge 12 agosto 1982, n. 576, e'  stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20 agosto 1982.
             -  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 4 marzo
          1983, n. 315, e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 187 del 9 luglio 1983.
             -  La  legge  7 agosto 1990, n. 241, e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
             - La legge 9 gennaio 1991, n. 20,  e'  stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 1991.
             - La legge 17 febbraio 1992, n. 166, e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1992.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
             -  Il  comma 3 dell'art. 5 della legge n. 166/1992 e' il
          seguente:  "Le modalita' della domanda  di  iscrizione  nel
          ruolo,  le  materie  e i programmi di esame per la prova di
          idoneita', la composizione della commissione  esaminatrice,
          i  compensi  ad  essa  spettanti  e  le  modalita'  per  la
          partecipazione  e   lo   svolgimento   degli   esami   sono
          disciplinati  con  decreto del Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato, da  emanarsi,  per  la  prima
          attuazione  della presente legge, entro tre mesi dalla data
          della sua entrata in vigore".
             - Il testo dell'art. 9 della legge  n.  166/1992  e'  il
          seguente:
             "Art.  9. - Con decreto del Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato, da emanarsi  entro  tre  mesi
          dalla  data di entrata in vigore della presente legge, sono
          dettate le norme per la costituzione  ed  il  funzionamento
          della  commissione  nazionale  di  cui  all'art.  7 e delle
          commissioni provinciali di cui all'art. 8".
             - Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 16  della  legge
          n. 166/1992 e' il seguente:
             "1. Entro il termine previsto dal comma 3 sono esonerati
          dalla  prova  di  idoneita' necessaria per l'iscrizione nel
          ruolo  coloro  che,  essendo  in  possesso  dei   requisiti
          previsti  all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c), abbiano
          esercitato senza soluzione di  continuita'  l'attivita'  di
          perito  assicurativo per l'accertamento e la stima di danni
          alle  cose  derivanti  dalla  circolazione,  dal  furto   e
          dall'incendio  dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti
          alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n.  990,  nei
          cinque  anni  precedenti la data di entrata in vigore della
          presente legge.
             2.  Possono  partecipare   alla   prova   di   idoneita'
          necessaria per l'iscrizione coloro che, essendo in possesso
          dei  requisiti previsti all'art. 5, comma 1, lettere a), b)
          e c), abbiano esercitato  senza  soluzione  di  continuita'
          l'attivita'  di perito assicurativo per l'accertamento e la
          stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal
          furto e dall'incendio dei veicoli a motore e  dei  natanti,
          soggetti  alla  disciplina  della  citata  legge n. 990 del
          1969, nei due anni precedenti la data di entrata in  vigore
          della presente legge.
             3.  Con  decreto  da emanare entro un mese dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge   il   Ministro
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato adotta le
          norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1
          e 2 in conformita' a quanto disposto dalla legge  7  agosto
          1990, n. 241".  Note all'art. 1:
            -  Il  testo  della lettera c) dell'art. 5 della legge n.
          166/1992 e' il seguente: " c) non abbia riportato  condanna
          per  un  delitto contro la pubblica amministrazione, contro
          l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica,
          contro l'economia pubblica,  l'industria  e  il  commercio,
          contro  il  patrimonio, o per altro delitto non colposo per
          il  quale  sia  comminata  la  pena  della  reclusione  non
          inferiore  nel  minimo  a  due  anni o nel massimo a cinque
          anni, o per il reato di omesso  versamento  dei  contributi
          previdenziali  e assistenziali obbligatori, ovvero condanna
          comportante   l'applicazione    della    pena    accessoria
          dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a
          tre anni".
             -  Il  testo  dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (Norme
          sulla documentazione amministrativa e sulla  legalizzazione
          e autenticazione di firme) e' il seguente:
             "Art.  20  (Autenticazione  delle  sottoscrizioni). - La
          sottoscrizione di istanze da  produrre  agli  organi  della
          pubblica   amministrazione  puo'  essere  autenticata,  ove
          l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente
          a ricevere la documentazione, o da un notaio,  cancelliere,
          segretario  comunale,  o  altro  funzionario incaricato dal
          sindaco. L'autenticazione deve essere  redatta  di  seguito
          alla  sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte
          del pubblico ufficiale, che  la  sottoscrizione  stessa  e'
          stata   apposta   in   sua  presenza,  previo  accertamento
          dell'identita' della persona che sottoscrive.
             Il pubblico ufficiale che  autentica  deve  indicare  le
          modalita'  di  identificazione,  la  data  e il luogo della
          autenticazione, il proprio nome  e  cognome,  la  qualifica
          rivestita,  nonche'  apporre la propria firma per esteso ed
          il timbro dell'ufficio. Per  l'autenticazione  delle  firme
          apposte  sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che
          il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".
             - Il comma 2 dell'art. 5 della citata legge n.  166/1992
          e'  il  seguente: "2. Non possono esercitare l'attivita' di
          perito assicurativo gli enti pubblici,  le  imprese  o  gli
          enti  assicurativi.  Non  possono esercitare l'attivita' di
          perito assicurativo  ne'  essere  iscritti  nel  ruolo  gli
          agenti  e  i  mediatori  di  assicurazione, i riparatori di
          veicoli e di natanti e tutti coloro che hanno  un  rapporto
          di  lavoro  dipendente, salvo le deroghe gia' concesse allo
          scopo di aggiornare la qualita' professionale".
             - L'art.  7  della  legge  n.  55/1990  aggiunge  l'art.
          10-sexies  nella  legge  31  maggio  1965,  n. 575, recante
          disposizioni contro la mafia.   Se ne trascrive  il  testo,
          come  modificato  dall'art.  20 del D.L. 13 maggio 1991, n.
          152, convertito, con modificazioni, della legge  12  luglio
          1991, n. 203:
             "Art. 10-sexies. - 1. La pubblica amministrazione, prima
          di  rilasciare  o consentire le licenze, le autorizzazioni,
          le  concessioni,  le  erogazioni,  le  abilitazioni  e   le
          iscrizioni  previste  dall'art.  10,  e prima di stipulare,
          approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui
          al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione
          relativa all'interessato circa la sussistenza a suo  carico
          di  un  procedimento  per  l'applicazione,  a  norma  della
          presente legge, di una misura di prevenzione, nonche' circa
          la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di
          prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenze a
          norma dell'art. 10,  ovvero  del  secondo  comma  dell'art.
          10-quater.  Per  i  rinnovi, allorche' la legge dispone che
          gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale,  per  i
          provvedimenti  comunque  conseguenti  a  provvedimenti gia'
          disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per  i  contratti
          derivati   da   altri   gia'   stipulati   dalla   pubblica
          amministrazione  l'obbligo  sussiste  con   riguardo   alla
          certificazione  dei  provvedimenti  definitivi o provvisori
          che applicano la  misura  di  prevenzione  o  dispongono  i
          divieti,  le  sospensioni  o le decadenze.  Per i contratti
          concernenti   obbligazioni   a   carattere   periodico    o
          continuativo   per   forniture   di   beni  o  servizi,  la
          certificazione deve essere acquisita per  ciascun  anno  di
          durata del contratto.
             2.  La  certificazione  e'  rilasciata  dalla prefettura
          nella cui circoscrizione gli  atti  o  i  contratti  devono
          essere  perfezionati,  su  richiesta dell'amministrazione o
          dell'ente pubblico, previa esibizione  dei  certificati  di
          residenza  e  di  stato di famiglia di data non anteriore a
          tre mesi.
             3. Nel caso di contratti stipulati da un  concessionario
          di  opere  o servizi pubblici, la certificazione, oltre che
          su  richiesta  dell'amministrazione  o  dell'ente  pubblico
          interessati,  puo'  essere rilasciata anche a richiesta del
          concessionario, previa  acquisizione  dall'interessato  dei
          certificati di residenza e di stato di famiglia di data non
          anteriore a tre mesi.
             4. Quando gli atti o i contratti riguardano societa', la
          certificazione  e'  richiesta  nei  confronti  della stessa
          societa'.  Essa  e'  altresi'  richiesta,  se  trattasi  di
          societa'  di  capitali  anche consortili ai sensi dell'art.
          2615- ter del codice civile o di societa'  cooperative,  di
          consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V,
          titolo  X,  capo  II,  sezione  II  del  codice civile, nei
          confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri
          componenti l'organo di amministrazione, nonche' di ciascuno
          dei  consorziati  che  nei  consorzi   e   nelle   societa'
          consortili  detenga  una partecipazione superiore al 10 per
          cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali  le
          societa'  consortili o i consorzi operino in modo esclusivo
          nei  confronti  della  pubblica  amministrazione;   per   i
          consorzi   di  cui  all'art.  2602  del  codice  civile  la
          certificazione e' richiesta nei confronti di chi ne  ha  la
          rappresentanza e degli imprenditori o societa' consorziate.
          Se   trattasi   di   societa'   in   nome   collettivo,  la
          certificazione e' richiesta nei confronti di tutti i  soci;
          se  trattasi  di  societa'  in  accomandita  semplice,  nei
          confronti  dei  soci  accomandatari.  Se   trattasi   delle
          societa'   di  cui  all'art.  2506  del  codice  civile  la
          certificazione e' richiesta nei confronti di coloro che  le
          rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
             5.  Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina
          dell'albo nazionale dei costruttori, la  certificazione  e'
          altresi'  richiesta  nei  confronti  del  direttore tecnico
          dell'impresa.
             6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate  su
          richiesta   del   privato   interessato   presentata   alla
          prefettura competente per il luogo  ove  lo  stesso  ha  la
          residenza  ovvero la sede, se trattasi di societa', impresa
          o ente. La relativa domanda, alla quale  vanno  allegati  i
          certificati  prescritti,  deve specificare i provvedimenti,
          atti o contratti per i quali la certificazione e' richiesta
          o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati
          ed indicare il  numero  degli  esemplari  occorrenti  e  la
          persona,   munita   di   procura  speciale,  incaricata  di
          ritirarli. La certificazione deve  essere  acquisita  dalla
          pubblica  amministrazione  o  dal  concessionario entro tre
          mesi dalla  data  del  rilascio  prodotta  anche  in  copia
          autenticata  ai  sensi  dell'art.  14 della legge 4 gennaio
          1968, n. 15.
             7.  Nei  casi  di  urgenza,  in attesa che pervenga alla
          pubblica   amministrazione   o   al    concessionario    la
          certificazione  prefettizia,  l'esecuzione dei contratti di
          cui all'art. 10 puo' essere effettuata sulla  base  di  una
          dichiarazione  con  la  quale  l'interessato attesti di non
          essere stato sottoposto a misura di prevenzione  e  di  non
          essere  a  conoscenza  della  esistenza  a suo carico e dei
          propri   conviventi   di   procedimenti   in   corso    per
          l'applicazione  della  misura di prevenzione o di una delle
          cause ostative all'iscrizione negli albi di  appaltatori  o
          fornitori   pubblici   ovvero   nell'albo   nazionale   dei
          costruttori. La  sottoscrizione  della  dichiarazione  deve
          essere  autenticata con le modalita' stabilite dall'art. 20
          della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le  stesse  disposizioni
          si   applicano  quando  e'  richiesta  l'autorizzazione  di
          subcontratti,   cessioni   e   cottimi    concernenti    la
          realizzazione  delle opere e dei lavori e la prestazione di
          servizi riguardanti la pubblica amministrazione.
             8.   La   certificazione   non   e'   richiesta   quando
          beneficiario  dell'atto  o contraente con l'amministrazione
          e'  un'altra  amministrazione  pubblica  ovvero  quando  si
          tratta    di    licenze    e    autorizzazioni   rilasciate
          dall'autorita' provinciale di pubblica sicurezza e del loro
          rinnovo.
             9. La certificazione non  e'  inoltre  richiesta  ed  e'
          sostituita  dalla  dichiarazione di cui al comma 7:  a) per
          la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o
          con  esercenti  professioni  intellettuali;  b)    per   la
          stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'art.
          10  e per   le   concessioni   di  costruzione, nonche'  di
          costruzione e gestione di  opere  riguardanti  la  pubblica
          amministrazione  o   di  servizi  pubblici,  il  cui valore
          complessivo non supera i cento milioni di  lire;  c)    per
          l'autorizzazione    di  subcontratti,  cessioni  e  cottimi
          concernenti   la   realizzazione   delle   opere    e    la
          prestazione di servizi di cui alla lettera b) il cui valore
          complessivo non supera i cento milioni di lire; d)  per  la
          concessione  di contributi, finanziamenti e mutui agevolati
          e  altre  erogazioni  dello  stesso  tipo, comunque     de-
          nominate,     per     lo     svolgimento    di    attivita'
          imprenditoriali il cui  valore  complessivo  non  supera  i
          cinquanta milioni di lire.
             10.  E'  fatta comunque salva la facolta' della pubblica
          amministrazione che procede sulla base delle  dichiarazioni
          sostitutive   di   richiedere   successivamente   ulteriore
          certificazione alla prefettura territorialmente competente.
             11. L'impresa  aggiudicataria  e'  tenuta  a  comunicare
          tempestivamente    all'amministrazione    appaltante   ogni
          modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella
          struttura  di  impresa  e   negli   organismi   tecnici   e
          amministrativi.
             12.  Le  certificazioni prefettizie, le relative istanze
          nonche' la documentazione accessoria previste dal  presente
          articolo sono esenti da imposte di bollo.
             13.  Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro
          trenta giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute  a
          rilasciare   apposita   ricevuta   attestante  la  data  di
          presentazione dell'istanza  di  certificazione,  nonche'  i
          soggetti  per  cui  la  medesima  e'  richiesta;  trascorsi
          inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza,
          gli interessati  possono  sostituire  ad  ogni  effetto  la
          certificazione  con  la  dichiarazione  di  cui al comma 7,
          ferma restando la  possibilita'  per  l'amministrazione  di
          avvalersi della facolta' di cui al comma 10.
             14.  Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al
          presente articolo,  attesta  il  falso  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a quattro anni.
             15.  Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori
          pubblici ha facolta' di verificare anche in  corso  d'opera
          la  permanenza  dei requisiti previsti dalla presente legge
          per l'affidamento  dei  lavori.    Alla  predetta  verifica
          possono  altresi' procedere le altre amministrazioni o enti
          pubblici committenti o concedenti.
             16.  Decorso  un  anno   dalla   firma   del   contratto
          riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione,
          l'amministrazione  o ente pubblico committente o concedente
          e' comunque tenuto ad effettuare  la  verifica  di  cui  al
          comma  15".   -   La  tariffa annessa al D.P.R. n. 641/1972
          (Disciplina delle  tasse  sulle  concessioni   governative)
          e'     stata sostituita    dalla    nuova   tariffa   delle
          tasse  sulle concessioni governative, approvata con decreto
          del Ministro delle finanze 20 agosto 1992,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario  n.  106  alla   Gazzetta   Ufficiale
          n.  196  del  21  agosto 1992. Il n. 117, lettera b), della
          tariffa  annessa al  D.P.R.    n.  641/1972   riguarda   la
          tassa    dovuta  per l'iscrizione   in   albi,   ruoli   ed
          elenchi,   riguardanti l'esercizio    delle    professioni.
          Per      quanto   riguarda l'iscrizione nel ruolo nazionale
          dei  periti  assicurativi bisogna  fare   ora   riferimento
          all'art.   74   della  nuova tariffa, del seguente  tenore:
          "1.   Iscrizione   nel    ruolo  nazionale    dei    periti
          assicurativi  per  l'accertamento  e  la stima dei danni ai
          veicoli a motore ed ai natanti (legge 17 febbraio 1992,  n.
          166):  tassa per l'iscrizione e annuale L.  150.000".  - Il
          comma 4 dell'art. 5  della  legge  n.  166/1992    e'    il
          seguente:   "4.   Alla  domanda  di  iscrizione  nel  ruolo
          deve essere allegata    l'attestazione    del    versamento
          della   tassa  di concessione  governativa di L. 150.000 ai
          sensi del n. 117, lettera  b),  della  tariffa  annessa  al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
          n.  641,  e  successive modificazioni.    Il     versamento
          deve  essere  effettuato all'ufficio del registro di Roma".
          -   Il   testo   dell'art. 24 della legge n. 114/1977 e' il
          seguente:  "Art. 24. - I soggetti  tenuti  a  produrre,  ai
          fini    della  concessione    di    benefici e vantaggi non
          tributari  previsti  da  leggi    speciali,     certificati
          rilasciati     dagli    uffici  delle    imposte    dirette
          concernenti  la propria situazione reddituale  possono,  in
          luogo  dei certificati, dichiarare  i fatti  oggetto  della
          certificazione.  Alla   dichiarazione   si   applicano   le
          disposizioni  della legge 4  gennaio  1968,  n.  15. Quando
          il  riferimento  contenuto  nelle  norme  vigenti  per   la
          concessione  di benefici   e   vantaggi  non  tributari  e'
          fatto  a  imposte abolite dal 1 gennaio 1974, si applicano
          le  disposizioni  dell'art.    88-bis  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come
          modificato  dal  decreto del Presidente della Repubblica 28
          marzo 1975, n. 60".