IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n.
335, concernente  il  regolamento  per  il  recepimento  delle  norme
risultanti  dalla  disciplina  prevista dall'accordo 10 febbraio 1990
che reca, tra l'altro, la definizione dei nuovi profili professionali
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Visto l'art. 70 del citato decreto del Presidente della  Repubblica
n.   335/1990   che   rinvia  ad  apposito  decreto  ministeriale  la
regolamentazione delle modalita', delle  materie  di  esame  e  delle
prove  per  l'ammissione  ai  menzionati  profili, ai quali si accede
dall'interno;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10
giugno  1986,  recante  norme  per  lo  snellimento  delle  procedure
concorsuali;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
  Vista la legge 5 dicembre 1988, n. 521;
  Visto il decreto interministeriale 7 aprile  1992  sulle  dotazioni
organiche  di  qualifiche e profili del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco;
  Visto il  decreto  ministeriale  28  maggio  1992  sulle  dotazioni
organiche territoriali;
  Ritenuto  di dover disciplinare attraverso apposite disposizioni il
passaggio del personale in questione da un profilo  professionale  ad
altro  superiore  nell'ambito  della  medesima  qualifica  funzionale
ovvero  da  un  profilo  professionale  ad  altro  di  una  qualifica
superiore;
  Visto  l'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento
amministrativo;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 9 aprile 1992;
  Vista  la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri in data 1 giugno 1992;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'accesso  ai  profili  professionali  di  ispettore  antincendi
coordinatore,  ispettore ginnico sportivo coordinatore e coordinatore
medico della 9a qualifica funzionale ed ai profili  professionali  di
ispettore  antincendi direttore, ispettore ginnico sportivo direttore
e direttore medico della 8a qualifica funzionale  avviene  attraverso
il  superamento  di  un colloquio sugli argomenti di cui alla tabella
allegata.
  2. Il colloquio si intende superato se  il  candidato  ottiene  una
votazione di almeno 21/30.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  70  del  D.P.R.   n.   335/1990
          (Regolamento  per  il  recepimento  delle  norme risultanti
          dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990
          concernente il personale del comparto delle aziende e delle
          amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui
          all'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5
          marzo 1986, n. 68). e' il seguente:
             "Art. 70 (Disciplina concorsi interni). - 1. Con decreto
          del  Ministro  dell'interno sono stabilite le modalita', le
          materie d'esame e le prove per l'ammissione ai  profili  ai
          quali si accede esclusivamente dall'interno".
   -  Il  D.P.C.M.  10  giugno  1986,  e'  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1986.
   - La legge n. 312/1980 reca: "Nuovo assetto retributivo funzionale
del personale civile e militare dello Stato".
   - La legge n. 521/1988 reca: "Misure di potenziamento delle  forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
   -   La  legge  n.  241/1990  reca:  "Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi". Si trascrive il testo del relativo art. 2:
   "Art.  2.  -  1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad
una istanza, ovvero debba  essere  iniziato  d'ufficio,  la  pubblica
amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso.
   2.  Le  pubbliche  amministrazioni determinano per ciascun tipo di
procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per  legge
o  per  regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale
termine  decorre  dall'inizio  di  ufficio  del  procedimento  o  dal
ricevimento  della  domanda  se  il  procedimento e' ad iniziativa di
parte.
   3. Qualora le pubbliche amministrazioni non  provvedano  ai  sensi
del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
   4.  Le  determinazioni  adottate  ai  sensi  del comma 2 sono rese
pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
   - Il comma 3 dell'art. 17  della  legge  n.  400/1988  (Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale  possano
essere  adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro
o  di  autorita'  sottordinate   al   Ministro,   quando   la   legge
espressamente  conferisca  tale potere. Tali regolamenti, per materie
di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati  con  decreti
interministeriali,   ferma   restando   la   necessita'  di  apposita
autorizzazione da parte della legge. I  regolamenti  ministeriali  ed
interministeriali  non  possono  dettare norme contrarie e quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono  essere  comunicati  al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il
comma   4   dello   stesso  articolo  stabilisce  che  gli  anzidetti
regolamenti debbano recare la denominazione di  "regolamento",  siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed
alla  registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.